TAR Perugia, sez. I, sentenza 2024-01-31, n. 202400046
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 31/01/2024
N. 00046/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00490/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 490 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mauro Bigi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via Bonazzi 35;
contro
Ministero dell’Interno, Questura Perugia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, anche domiciliataria ex lege in Perugia, via degli Offici, 14;
per l'annullamento
del decreto emesso in data -OMISSIS- dal Questore della Provincia di Perugia con il quale è stato ordinato al ricorrente il rimpatrio nel Comune di Roma e vietato al medesimo di fare rientro nel Comune di Perugia per la durata di anni tre.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Interno e Questura di Perugia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 23 gennaio 2024 il dott. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, cittadino extracomunitario titolare di carta di soggiorno fin dal 2014 ed all’epoca residente a Roma, in data -OMISSIS- è stato controllato dai Carabinieri in Perugia e trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale, appena acquistata.
2. Con provvedimento in data -OMISSIS-, il Questore di Perugia, ritenuto che il comportamento del ricorrente sia idoneo ad alimentare il mercato dello spaccio a Perugia, rilevato che in loco non ha attività lavorative e che a suo carico risultano due denunce - per invasione di terreni ed edifici (-OMISSIS-) e per guida sotto l’influenza dell’alcool (-OMISSIS-) – lo ha qualificato come persona pericolosa ai sensi dell’art. 2 del d.lgs. 159/2011, ed ha disposto il suo allontanamento dal Comune di Perugia ed il divieto di rientrarvi per tre anni.
3. Nel ricorso, sottolineando di essere domiciliato a -OMISSIS-, di aver vissuto a Perugia fin dall’adolescenza e di lavorare attualmente come elettricista per una ditta di -OMISSIS- con frequenti occasioni di lavoro a Perugia, prospetta le censure appresso sintetizzate.
3.1. La comunicazione di avvio del procedimento è stata espressamente omessa in base a motivazioni di stile o addirittura travisate (l’urgenza di provvedere ed il pericolo di commissione di ulteriori reati), in violazione degli artt. 10 e 3 della legge 241/1990, posto che nessun reato è addebitabile al ricorrente (alla denuncia del -OMISSIS- è seguito un procedimento concluso con l’archiviazione; i fatti recenti costituiscono mero illecito amministrativo ai sensi dell’art. 75 del d.P.R. 309/1990).
3.2. Non sussistono i presupposti per l’adozione del foglio di via obbligatorio di cui all’art. 2 del d.lgs. 159/2011, in quanto si tratta di uno strumento diretto a prevenire reati socialmente pericolosi, non già a reprimerli, e pertanto, benché non occorra la prova della avvenuta commissione di reati, è richiesta dalla giurisprudenza amministrativa una motivata indicazione dei comportamenti e degli episodi, desunti dalla vita e dal contesto socio ambientale dell’interessato, da cui oggettivamente emerga una apprezzabile probabilità di condotte penalmente rilevanti e socialmente pericolose. Elementi che mancano nel caso in esame; anche l’episodio che ha originato il provvedimento impugnato potrà testimoniare il consumo di sostanze stupefacenti, ma non integra di certo il requisito del coinvolgimento effettivo in condotte criminose.
4. L’Amministrazione si è