TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-14, n. 202304457

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. I, sentenza 2023-03-14, n. 202304457
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202304457
Data del deposito : 14 marzo 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/03/2023

N. 04457/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00534/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 534 del 2022, proposto da
SC LL VA, rappresentata e difesa dagli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Valentina Novara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;



contro

Consiglio Superiore della Magistratura, Ministero della Giustizia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

MA EN ER, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

previo accoglimento dell'istanza cautelare,

della delibera del CSM del 10.11.2021, pubblicata il 17.11.2021, nella parte in cui alla dott.ssa LL VA è stato assegnato il punteggio complessivo di 11,3 punti e, così, non è stata utilmente inserita nella graduatoria dei magistrati trasferiti alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo;

di ogni atto presupposto, connesso e conseguente tra i quali, se ed in quanto occorrer possa: i) della circolare del CSM n. 13778 del 24.7.2014 s.m.i., e in particolare degli artt. 65 e 68 come modificati con delibera del CSM del 9.9.2020, nonché dell'art. 1 della parte IX della delibera 13778/2014, introdotto dalla delibera 9.9.2020; ii) del D.M. 2.12.2021, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31.12.2021 n. 24, con il quale è stato decretato “il trasferimento della dott.ssa MA EN ER nata a [...] il [...], magistrato ordinario che ha conseguito la sesta valutazione di professionalità, attualmente consigliere della Corte di Appello di Torino, a sua domanda, alla Corte di Cassazione con funzioni di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo”; iii) del bando con cui sono stati pubblicati otto posti, successivamente ampliati a nove, di magistrato addetto all'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione (nota prot. n. 6762 del 24.3.2021), nella parte in cui disciplina i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio con riferimento al “merito”.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consiglio Superiore della Magistratura e del Ministero della Giustizia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 dicembre 2022 la dott.ssa SC Petrucciani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

Con il ricorso in epigrafe la dott.ssa SC LL VA ha impugnato la delibera del CSM del 10 novembre 2021, nella parte in cui, nel valutare la domanda di nomina come magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, le ha assegnato il punteggio complessivo di 11,3 punti, non consentendole un utile inserimento nella graduatoria.

La ricorrente, magistrato ordinario nominato con D.M. 19.11.2002, ha esposto di avere prestato servizio dal 19.11.2004 all’8.1.2012 come giudice presso la terza sezione penale del Tribunale di Bari; dal 9.1.2012 al 18.4.2013, posta in posizione di fuori ruolo, aveva svolto le funzioni di magistrato addetto all’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia; dal 19.4.2013 svolgeva presso la Corte costituzionale l’incarico di assistente di studio; in tale ruolo aveva curato l’approfondimento delle questioni che il Giudice costituzionale cui era assegnata doveva affrontare quale relatore, con conseguente predisposizione della “ricerca” (raccolta di giurisprudenza, dottrina e ulteriore materiale utile ai fini della decisione) e redazione della “scheda” (relazione scritta illustrativa del materiale raccolto).

In data 23.4.2021 la ricorrente aveva presentato domanda di partecipazione alla procedura indetta dal CSM per la copertura di otto posti, successivamente ampliati a nove, di Magistrato addetto all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, ottenendo, all’esito della procedura, il punteggio di 4,5 per le “attitudini”, di 2,8 per il “merito” e di 4 per l’anzianità, per complessivi 11,3 punti, classificandosi al posto n. 35 della graduatoria.

In particolare, per quanto riguarda il “merito”, il CSM aveva assegnato 0,40 punti per ciascuno dei sette anni trascorsi dalla ricorrente presso il Tribunale di Bari nella funzione di giudice penale (0,40 X 7= 2,8), ma nessun punteggio per i dieci anni svolti in fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia e la Corte costituzionale.

A sostegno del ricorso sono state formulate le seguenti censure:

1.Violazione e falsa applicazione degli artt. 68 e 115 R.D. 12/1941 s.m.i., 11 d.lgs. 160/2006, 65 e 68 della circolare del CSM n. 13778/2014 s.m.i.. Errore di fatto. Difetto di istruttoria. Contraddittorietà intrinseca. Disparità di trattamento. Eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta. Difetto di motivazione.

Con la circolare n. 13778 del 2014 il CSM aveva disciplinato la procedura di assegnazione dei magistrati all’Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di Cassazione, prevedendo, a tal fine, che il profilo del magistrato dovesse essere valutato in base a tre parametri: le “attitudini” definite dall’art. 65, il “merito”, definito dagli artt. 25 e 66, e l’anzianità di cui all’art. 69.

L’art. 68 della circolare citata disciplinava le modalità di attribuzione del punteggio per il “merito” ed era stato oggetto di modifica ad opera della delibera del CSM del 9.9.2020: il testo originario dell’articolo prevedeva infatti che “l’impegno dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria consente di attribuire sino a punti 3”, mentre il nuovo testo stabiliva: “per l’impegno dimostrato dal magistrato nell’esercizio dell’attività giudiziaria sono attribuiti 0,40 punti per ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte, fino ad un massimo di punti 5. Il punteggio per il merito, come determinato ai sensi del comma che precede, è ulteriormente aumentato di punti 0,50 se il magistrato ha positivamente esercitato l'attività giudiziaria per almeno 3 anni negli ultimi 5 rispetto alla data della delibera di pubblicazione dei posti”.

Nella definizione del “merito”, l’art. 68 della circolare faceva rinvio al precedente art. 25, secondo il quale rilevava l’impegno che il magistrato aveva profuso nel corso di tutta la sua carriera e in occasione di qualsiasi servizio espletato, nonché la quantità e la qualità del lavoro svolto in tutti gli uffici cui è stato assegnato. Dunque, l’“attività giudiziaria” del magistrato ai fini dell’attribuzione del punteggio per il “merito” avrebbe dovuto ricomprendere sia l’attività svolta dal magistrato all’interno del ruolo organico della magistratura, che quella svolta in fuori ruolo.

Il CSM, invece, aveva illegittimamente assegnato alla ricorrente il punteggio di 2,8 punti per il “merito”, ovvero 0,40 punti per ciascuno dei sette anni di servizio presso il Tribunale di Bari nella funzione di giudice penale, e nessun punteggio per l’attività svolta in fuori ruolo presso il Ministero della Giustizia e la Corte costituzionale.

Ove tale attività fosse stata computata, la ricorrente avrebbe ottenuto il punteggio complessivo di 13,5 punti (4 per l’anzianità + 4,5 punti per le attitudini + 5 per il merito), così giungendo in posizione utile al nono posto in graduatoria, in luogo della controinteressata.

Né poteva sostenersi che la scelta di attribuire 0 punti per il “merito” alle attività fuori ruolo fosse dipesa dalle modifiche introdotte nel 2020 all’art. 68 della circolare n. 13778/2014, giacché il testo di tale disposizione era rimasto immutato nel riferimento alla “attività giudiziaria” del magistrato ai fini dell’attribuzione del punteggio di “merito”, e nemmeno avevano subito modifiche gli artt. 66 e 25, che contenevano la definizione del concetto di “merito”, di modo che il riferimento ad “ogni anno di positivo esercizio di funzioni di merito effettivamente svolte” non avrebbe potuto indurre ad un’interpretazione differente.

La determinazione dei punteggi non avrebbe potuto, nemmeno, fondarsi sulle modifiche apportate con la delibera del

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