TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-12-19, n. 202319225

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2S, sentenza 2023-12-19, n. 202319225
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319225
Data del deposito : 19 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 19/12/2023

N. 19225/2023 REG.PROV.COLL.

N. 01548/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Stralcio)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1548 del 2015, proposto da
ZI DÒ, rappresentato e difeso dagli avvocati Livio Lavitola, Andrea Di Leo, con domicilio eletto presso lo studio Legale Lavitola in Roma, viale Giulio Cesare, 71;



contro

Comune di Guidonia Montecelio, rappresentato e difeso dall’avvocato Paola Cianfrocca, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza del Popolo, 3;



per l’annullamento

della determinazione dirigenziale del 9 settembre 2014 con la quale si nega il permesso di costruire richiesto con l’istanza 83272 del 15 ottobre 2013;

per quanto possa occorrere, degli atti e provvedimenti ivi richiamati ed in particolare delle delibere di C.C. n. 42/2007 e n. 63/2012, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguenziale, ivi richiamato

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Comune di Guidonia Montecelio;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;

Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 24 novembre 2023 il dott. Gabriele La Malfa Ribolla e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

Premesso che:

-il ricorrente ZI DÒ impugna il provvedimento in epigrafe, con cui il Comune di Guidonia Montecelio ha rigettato la sua richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un fabbricato residenziale, per le seguenti ragioni: (i) la richiesta contrasta con la destinazione a verde pubblico derivante dal piano particolareggiato di Villanova; (ii) nel piano territoriale paesistico regionale, l’area è interessata da vincolo idrogeologico inerente la presenza del Fosso della Prada; (iii) il vincolo di destinazione pubblica è scaduto ma l’area non è comunque edificabile in base alla legge regionale 86/1990 e alla delibera del Consiglio comunale n. 42/2008; (iv) il Comune sarebbe stato in procinto di approvare una rinnovata pianificazione dell’intero territorio comunale, per come prescritto nella delibera di Giunta Comunale n. 59 del 10 marzo 2010; (v) il Consiglio comunale, con delibera n. 63/2013, aveva individuato le nuove procedure disciplinanti gli interventi possibili in zona F con vincolo divenuto inefficace.

-il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:

(i) Eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di istruttoria e contraddittorietà. Violazione e falsa applicazione degli articoli 13 e ss. e 28 della L. 1150/1942 e dell’art. 12, comma 2, del d.p.r. 380/2001. Violazione dell’art. 12 del d.p.r. 380/2001 e dei criteri generali in materia di rilascio dei permessi di costruire. Eccesso di potere per violazione dei principi di cui alla L.r. 28/80 e degli indirizzi a tal proposito espressi dalla Regione Lazio.

Per il ricorrente, a fronte del vincolo decaduto, si sarebbe in presenza di un lotto intercluso, perché di dimensioni minime, inserito in un contesto ampiamente urbanizzato e servito, con conseguente possibilità di prescindere dalla pianificazione attuativa, come da precedenti giurisprudenziali citati, anche relativi al Comune di Guidonia;

(ii) Eccesso di potere per carenza, erroneità e travisamento dei presupposti. Illegittimità delle delibere di Consiglio comunale n. 42/2008 e n. 63/2012 per violazione dei principi di tipicità e nominatività degli strumenti urbanistici, nonché violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa. Illogicità ed ingiustizia manifesta. Contraddittorietà rispetto al parere 30.3.2010 prot. 25135 emesso dall’ufficio tecnico comunale; violazione dell’art. 3 della L. 241/1990.

Ad avviso del ricorrente, nessuno degli atti comunali richiamati nella premessa del provvedimento impugnato costituisce strumento urbanistico volto ad adottare misure di salvaguardia e il richiamo alla disciplina delle stesse costituisce presupposto falso ed erroneo del provvedimento.

Sotto altro profilo, il Comune ha inteso dettare una disciplina vincolante delle aree con vincolo F decaduto, tramite le delibere 42/2008 e 63/2012, in realtà illegittima, perché violativa dei principi di tipicità e nominatività degli strumenti urbanistici. Il Comune avrebbe quindi considerato illegittimamente la predetta disciplina come ostativa al rilascio del permesso di costruire.

Quanto al vincolo relativo al Fosso della Prata, esso non esisterebbe più perché ne è stata richiesta la cancellazione, come dimostrato dal fatto che si continuano a realizzare costruzioni anche a ridosso del Fosso stesso. L’istruttoria da questo punto di vista sarebbe stata superficiale;

-si è costituito in giudizio il Comune di Guidonia Montecelio, per chiedere con varie argomentazioni il rigetto del ricorso;

-all’esito dell’udienza camerale del 28 maggio 2015, chiamata per l’esame della domanda cautelare allegata al ricorso, previo deposito di una memoria difensiva da parte del ricorrente, il TAR ha respinto la domanda, non ritenendo il ricorso provvisto di fumus boni iuris con la seguente motivazione: “ Rilevato che il provvedimento impugnato è basato su un vincolo, decaduto, di destinazione dell’area a verde pubblico e su un vincolo di inedificabilità derivante dalla distanza dal Fosso della Prata inferiore ai centocinquanta metri;

Considerato che dalla documentazione depositata in giudizio dal Comune risulta che l’area in questione rientra nel vincolo di inedificabilità relativo ai corsi d’acqua e che, comunque, nelle zone con vincoli decaduti la edificazione è possibile nei limiti di cui all’art 9 del d.p.r. n. 380 del 2001 ”;

-all’udienza di merito del 24 novembre 2023, previo deposito di una memoria difensiva da parte del Comune, la causa è stata trattenuta per la decisione;

Ritenuto che:

-il ricorso è infondato;

-si è in primo luogo in presenza di un diniego plurimotivato, per il quale si può richiamare il consolidato orientamento secondo cui il

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi