TAR Reggio Calabria, sez. I, sentenza 2024-11-21, n. 202400705
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Testo completo
Pubblicato il 21/11/2024
N. 00705/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00361/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
Sezione Staccata di Reggio Calabria
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 361 del 2024, proposto da
Società Gioiosa Medical S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato N C, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Regione Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato D G, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ASP di Reggio Calabria, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate a fronte della richiesta avanzata a mezzo PEC in data 3 ottobre 2023, acquisita al prot. regionale n. 429684/SIAR del Dipartimento ‘Tutela della Salute e Servizi Sociali e Socio Sanitari’ - Settore 2, reiterata a mezzo PEC in data 17.01.2024 e, da ultimo, sollecitata in data 17.04.2024, con la quale la struttura sanitaria odierna ricorrente invitava e diffidava le amministrazioni medesime al rilascio del provvedimento di autorizzazione all’esercizio per l’erogazione di prestazioni di Allergologia, Andrologia, Angiologia, Audiologia, Cardiologia, Chirurgia Geberale, Chirurgia Maxillo – Facciale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Eestetica, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Diagnostica per immagini di I livello : Ecografia, Ematologia, Endocrinologia, Fisiatria, Fisioterapia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Medicina Estetica, Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport, Medicina Interna, Medicina Legale, Medicina della Nutrizione, Nefrologia, Oftalnmologia, Oncologia, Ortopedia, Osteopatia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psichiatria, Psicologia, Reumatologia, Senologia, Terapia del Dolore ed Urologia, ai sensi dell’art. 8- ter, comma 1, del d.lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Calabria;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024 il dott. Alberto Romeo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente, struttura sanitaria privata con sede operativa ubicata nel Comune di Gioiosa Jonica, già in possesso di autorizzazione comunale alla realizzazione con provvedimento n. 9453 del 23.09.2022, espone di aver presentato in data 3.10.2023 al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie della Regione Calabria ed all’Asp di Reggio Calabria istanza ai sensi dell’art. 8 ter , co. 1, del d.lgs. n. 502/1992 per il rilascio dell’autorizzazione sanitaria all’esercizio per l’erogazione di prestazioni di Allergologia, Andrologia, Angiologia, Audiologia, Cardiologia, Chirurgia Generale, Chirurgia Maxillo-Facciale, Chirurgia Plastica, Chirurgia Estetica, Chirurgia Pediatrica, Chirurgia Vascolare, Dermatologia, Diagnostica per immagini di I livello (Ecografia), Ematologia, Endocrinologia, Fisiatria, Fisioterapia, Gastroenterologia, Geriatria, Ginecologia, Medicina Estetica, Medicina del Lavoro, Medicina dello Sport, Medicina Interna, Medicina Legale, Medicina della Nutrizione, Nefrologia, Oftalmologia, Oncologia, Ortopedia, Osteopatia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Psichiatria, Psicologia, Reumatologia, Senologia, Terapia del Dolore ed Urologia.
La Regione Calabria, con nota prot. n. 446131 datata 11.10.2023, invitava, quindi, il Direttore Generale dell’Asp di Reggio Calabria ad attivare le procedure riguardanti la verifica del possesso dei requisiti di legge, nei modi, forme e condizioni previsti dalla vigente normativa.
In assenza di riscontro, con PEC del 17.01.2024 la stessa ricorrente invitava l’Asp a provvedere agli adempimenti in questione, propedeutici al rilascio dell’autorizzazione richiesta.
Attesa la perdurante inadempienza, con istanza trasmessa via pec in data 22.04.2024 la ricorrente diffidava la Regione Calabria, ed in particolare il Dirigente del Settore n. 2 “Autorizzazioni e Accreditamento” del competente Dipartimento, “ ad attivare i poteri sostitutivi previsti dalla legge e, per l’effetto, adottare il chiesto decreto dirigenziale di autorizzazione sanitaria all’esercizio ai sensi dell’art. 11, comma 6, della L.R. n. 24/2008 ” entro il termine di quindici giorni.
2. Essendo rimasta anche detta diffida priva di riscontro, con il ricorso in epigrafe, notificato il 31 maggio 2024 e depositato il 12 giugno 2024, la ricorrente ha, quindi, chiesto al Tribunale di dichiarare l’illegittimità del contegno inerte assunto dalle amministrazioni intimate, denunciando la violazione degli artt. 2 e 20, co. 4, della L. n. 241/90 e dell’art. 11, co. 6, della L.R. n. 24/2008, con ogni conseguente statuizione sull’obbligo a provvedere, in maniera espressa e motivata, sull’istanza indicata in premessa e con nomina di un commissario ad acta nel caso di ulteriore inadempienza.
3. Con memoria di stile depositata il 21 giugno 2024 si è costituita in resistenza la Regione Calabria, depositando la nota prot. 4316 del 17.06.2024, trasmessa anche alla società ricorrente, con la quale la ‘Commissione Autorizzazione Sanitaria’ dell’Asp di Reggio Calabria comunicava la fissazione per il successivo 19.06.2024 del sopralluogo presso la struttura “ per la verifica dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali a seguito dell’istanza di autorizzazione sanitaria all’esercizio per l’erogazione di prestazioni di specialistica ambulatoriale ”.
3.1. In data 12 luglio 2024 la difesa regionale depositava, inoltre, al fascicolo processuale la successiva nota prot. 4506 del 20.06.2024 trasmessa dall’Asp al Dipartimento ‘Tutela della Salute’, con la quale si comunicava l’esito negativo della verifica espletata, con allegato