TAR Lecce, sez. I, sentenza 2023-11-02, n. 202301227
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Testo completo
Pubblicato il 02/11/2023
N. 01227/2023 REG.PROV.COLL.
N. 01241/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1241 del 2022, proposto da
Piccola Nautica di Petese Renato, in persona del legale rappresentante pro-tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati A Q, P Q, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio P Q in Lecce, via Giuseppe Garibaldi 43;
contro
Comune di Castrignano del Capo (Le), in persona del Sindaco pro-tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato T M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via C.A. Mannarino 11/A;
per l'annullamento
- dell’Ordinanza n. 82 del 21/10/2022, notificata in data 24/10/2022, con la quale il Responsabile del Settore Polizia Municipale del Comune di Castrignano del Capo ha ordinato al ricorrente: “ la rimozione immediata del chiosco posizionato in Via D. Croce, dando atto che, decorso il termine di dieci giorni dal ricevimento della presente ordinanza, senza ulteriore avviso, si procederà alla rimozione d’ufficio, avvalendosi della ditta appositamente incaricata i cui costi saranno posti a carico della ditta occupante”;
- di ogni atto comunque presupposto, connesso e/o consequenziale, compresa, ove occorra, la Nota a firma dello stesso Responsabile prot. n. 7155 in data 07/06/2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Castrignano del Capo (Le);
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa D R e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La Piccola Nautica di Petese Renato ha agito dinanzi a questo T.A.R. per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 82 del 21.10.2022, notificata in data 24.10.2022, con la quale il Responsabile del Settore Polizia