TAR Latina, sez. I, sentenza 2021-03-29, n. 202100195
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Testo completo
Pubblicato il 29/03/2021
N. 00195/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00761/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 761 del 2015, proposto da
OU AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Pietro Troianiello, domiciliato ex lege presso la Segreteria della Sezione;
contro
Comune di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Antonio Caputo, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Fabio Raponi in Latina, corso Giacomo Matteotti, 208;
per l'annullamento
del provvedimento prot. n. 2472 dell'1 ottobre 2015 di decadenza e revoca della licenza n. 3 per il servizio di noleggio con conducente mediante autovettura;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di ER;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 24 marzo 2021 il dott. Antonio Vinciguerra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue
FATTO e DIRITTO
Con provvedimento del 1.10.2015, notificato il successivo giorno 9, il Comune di ER ha disposto la decadenza e la revoca della licenza di NCC n. 3 (autonoleggio con conducente) in capo al sig. OU AN. Quest’ultimo ha proposto ricorso formulando i seguenti motivi:
1) Violazione di legge, carenza/errore del presupposto, manifesta contraddittorietà – Il sig AN ha sempre avuto nei dieci anni precedenti il provvedimento di decadenza la disponibilità di autorimesse nel territorio di ER, acquisita mediante comodati stipulati per iscritto e successivamente prorogati.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del regolamento comunale per gli autoservizi pubblici non di linea, eccesso di potere – In applicazione della norma, l’Amministrazione ha dichiarato decaduta la licenza di NCC anche perché l’autovettura targata DM645CP abbinata all’autorizzazione è stata radiata il 28.11.2012 e non risulta comunicata alcuna interruzione del servizio da tale data fino alla richiesta d’immatricolazione di un autoveicolo nuovo, avvenuta il 23.7.2013. Come già notiziato al Comune, l’autoveicolo con targa DM645CP è stato radiato in quanto distrutto da incendio avvenuto nel mese di agosto 2012. Da allora il servizio è stato interrotto nell’attesa dell’indennizzo dell’assicurazione e dell’acquisto di un autoveicolo nuovo. I tempi di ripresa dell’attività sono stati congrui, considerati i periodi d’indagine penale, d’istruttoria assicurativa, di liquidazione dell’indennità e di consegna dell’autoveicolo nuovo; non sono, perciò, ingiustificati.
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 26, 29 e 31 del regolamento comunale per gli autoservizi pubblici non di linea e degli artt. 3 e 8 della L. n.