TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-01-18, n. 202400028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 2024-01-18, n. 202400028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila
Numero : 202400028
Data del deposito : 18 gennaio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/01/2024

N. 00028/2024 REG.PROV.COLL.

N. 00368/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 368 del 2022, proposto da
Comune di Anversa degli Abruzzi, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati G F, C F, F L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio G F in Padova, via San Gregorio Barbarigo 4;



contro

Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell'Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati C C D T, M C V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Transizione Ecologica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;



nei confronti

Saca S.p.A., non costituito in giudizio;
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, via Buccio Da Ranallo S. Domenico;



per l'annullamento

- della delibera di data 30 giugno 2022, n. 23 di ERSI – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato, comunicata al Comune in data 5 luglio 2022, ivi compreso l'all. A, con la quale si dichiara concluso con esito negativo il procedimento concernente il riconoscimento della gestione autonoma del Comune di Anversa;

- del parere del Ministero dell'Ambiente e del Territorio prot. n. 7069 del 18 aprile 2016, nei termini censurati nel ricorso;

- in quanto occorra, della ulteriore comunicazione di ERSI del 14 settembre 2022, con la quale si chiede la trasmissione dei dati necessari per il trasferimento del SII al Gestore unico;

- in quanto occorra, di ogni altro atto presupposto o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato dell'Abruzzo e di Ministero della Transizione Ecologica e di Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il dott. M G P e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1.§. Con il gravame in epigrafe il Comune ricorrente impugna:

- la delibera di data 30 giugno 2022, n. 23 di ERSI – Ente Regionale Servizio Idrico Integrato, ivi compreso l’all. A, comunicata al Comune in data 5 luglio 2022, con la quale si dichiara concluso con esito negativo il procedimento concernente il riconoscimento della gestione autonoma del Comune ricorrente;

- del parere del Ministero dell’Ambiente e del Territorio prot. n. 7069 del 18 aprile 2016, nei termini censurati nel presente ricorso;

- in quanto occorra, della ulteriore comunicazione ERSI del 14 settembre 2022, con la quale si chiede la trasmissione dei dati necessari per il trasferimento del SII al Gestore unico.

A sostegno della domanda di annullamento in punto di diritto il Comune ricorrente eccepisce:

- in via principale, l’illegittimità per violazione o erronea applicazione dell’art. 147, comma 2-bis, lett. a), e 148, comma 5, d.lgs. 152 del 2006. Asserita violazione dell’art. 3, l. 241 del 1990 e asserito difetto di motivazione. Asserito eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria e per violazione dell’autovincolo;

- illegittimità anche per mancato riconoscimento delle condizioni di cui all’art. 147, comma 2-bis, lett. b), d.lgs. 152 del 2006.

All’udienza pubblica del 6 dicembre 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

2.§. Con il primo motivo di ricorso il Comune sostiene che, escludendo la salvaguardia della gestione autonoma del servizio idrico secondo la disciplina prevista dall’art. 147, comma 2-bis, lettera a) del d.lgs. n. 152/2006, l’ERSI avrebbe erroneamente ritenuto detta gestione autonoma non già istituita ai sensi dell’art. 148, comma 5.

L’ERSI infatti non ha mai dato il proprio consenso alla gestione autonoma del Comune ricorrente, come richiesto invece dall’art. 148, comma 5 ai sensi del quale Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle Comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente (così, l’art. 148, comma 5 come sostituito dal d.lgs. n. 4/2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 191/2009 a decorrere dal 31 dicembre 2012).

Il ricorrente sostiene che i Comuni montani di dimensione inferiore ai 1.000 abitanti che già svolgevano il servizio idrico in via diretta alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152 del 2006, come il medesimo Comune ricorrente, sarebbero stati autorizzati in tal senso dall’art. 148, comma 5 nella prima formulazione, in vigore fino al 2008, la quale non prevedeva il requisito del “previo consenso” dell’Ente di governo d’ambito. L’ERSI avrebbe pertanto tralasciato di considerare che la gestione autonoma si sarebbe già stata definitivamente assentita ex lege, ossia sulla base di una prima formulazione dell’art. 148, comma 5, il quale non sarebbe stato scalfito dal testo novellato dell’art. 148.

Secondo il Comune sarebbe quindi infondato anche il parere del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 7069 del 18.04.2016 che, diversamente da quanto prospettato nell’atto di ricorso, interpreta l’art. 148, comma 5 del d.lgs. n. 152/2006 in rapporto all’art. 147, comma 2-bis, lett. a), affermando che “possono considerarsi salvaguardate solo quelle gestioni che alla data di entrata in vigore dell’art. 147, comma 2bis, così come modificato dall’art. 7, comma 1, lett. b), del d.l. n. 133 del 2014, abbiano tutti i requisiti di legge ed abbiano avuto, illo tempore, l’assenso dell’Ente di Governo d’ambito”.

Con il secondo motivo di ricorso il Comune censura l’atto impugnato sostenendo, in linea subordinata, di avere anche tutti i requisiti che devono contestualmente sussistere per ottenere la salvaguardia in forza della lettera b) del comma 2 bis dell’art. 147del d. lgs. n. 152/2006, in base al quale possono essere salvaguardate solo le gestioni comunali che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti.

3.§. Ai sensi del d.lgs. n. 152/2006 i servizi idrici sono organizzati sulla base degli ambiti territoriali ottimali definiti dalle regioni. Gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale partecipano obbligatoriamente all’ente di governo dell’ambito, individuato dalla competente regione per ciascun ambito territoriale ottimale, al quale è trasferito l’esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche (così, l’art. 147, comma 1).

In ogni caso, nella delimitazione degli ambiti ottimali le regioni devono assicurare la gestione del servizio idrico integrato secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità; mentre l'ente di governo dell'ambito, nel rispetto del principio di “unicità della gestione” per ciascun ambito territoriale ottimale, delibera la forma di gestione fra quelle previste dall'ordinamento europeo provvedendo, conseguentemente, all'affidamento del servizio nel rispetto della normativa nazionale in materia di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (cfr. art. 147, comma 2, e art. 149-bis, comma 1).

Nel codificare il principio di unicità della gestione, il legislatore ha inteso così assicurare il soddisfacimento dell’esigenza fondamentale di superare la frammentarietà delle gestioni locali del servizio idrico e le conseguenti diseconomie di scala, nella necessità altrettanto fondamentale di allinearsi alla normativa europea sulla qualità delle acque e sulla tutela dagli inquinamenti.

Nella sua prima formulazione, l’art. 148 del medesimo d.lgs. n. 152/2006 prevedeva (essendo stato poi modificato) al comma 5 che Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle

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