TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2013-06-27, n. 201300317

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, ordinanza cautelare 2013-06-27, n. 201300317
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201300317
Data del deposito : 27 giugno 2013
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00520/2013 REG.RIC.

N. 00317/2013 REG.PROV.CAU.

N. 00520/2013 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 520 del 2013, proposto da:


X Z, rappresentato e difeso dall'avv. M C, con domicilio eletto presso M C in Brescia, c.so Magenta, 69;


contro

Ministero dell'Interno e Questura di Bergamo, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliati in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto Cat.Q2/2-Imm/2013/CM/93 del 16 aprile 2013, con cui il Questore ha archiviato l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Questura di Bergamo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 giugno 2013 la dott.ssa M B e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Considerato:

- che il mancato adempimento dell’onere di integrazione della documentazione da parte della ricorrente può ritenersi dovuto a giustificato motivo, atteso che quest’ultima sembrerebbe non essere stata in condizione di produrre quanto richiesto a causa della necessità di fare rientro, temporaneamente, nel proprio Paese d’origine, pur possedendo i requisiti di legge;

- che la ricorrente ha comprovato lo svolgimento, prima del suo ritorno in Cina, di attività lavorativa e ha prodotto l’impegno all’assunzione di un potenziale datore di lavoro;

Ritenuto, pertanto, che siano ravvisabili le condizioni per rimettere all’Amministrazione la riapertura del procedimento per procedere al riesame della posizione della ricorrente. In ragione di ciò la stessa dovrà essere nuovamente gravata dell’onere di procedere alla necessaria integrazione, mediante produzione della documentazione ritenuta dalla Questura necessaria al fine dell’esame della richiesta originaria di permesso di soggiorno. Qualora l’Amministrazione dovesse ritenere che, all’epoca, la odierna ricorrente avesse titolo al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, dovrà, quindi, essere valutata l’ulteriore possibilità di rilasciare, allo stato, un nuovo permesso di soggiorno in attesa di occupazione, al fine di consentire alla signora di perfezionare il rapporto di lavoro con il datore di lavoro che ha dichiarato la propria disponibilità a tal fine o con altro datore di lavoro;

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