TAR Ancona, sez. I, sentenza 2014-11-21, n. 201400962
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Testo completo
N. 00962/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00877/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 877 del 2013, proposto da:
M B, rappresentato e difeso dagli avv. S L M, F N, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;E B, R F, M F, N F U, A M, E P, L T, M S, rappresentati e difesi dagli avv. F N, S L M, con domicilio eletto presso , Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, Via della Loggia, 24;
contro
Questura di Pesaro Urbino, Ministero dell'Interno, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distr. Dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
dei provvedimenti di D.A.S.P.O.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Questura di Pesaro Urbino e di Ministero dell'Interno;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2014 la dott.ssa Francesca Aprile e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in epigrafe, sono stati impugnati i provvedimenti con i quali ai ricorrenti è stato irrogato il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
Per resistere al ricorso, si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata, che, con memoria e documenti, ne ha domandato il rigetto, vinte le spese.
Alla pubblica udienza del 6 novembre 2014, sentiti i difensori delle parti, come specificato nel verbale, il ricorso è stato trattenuto per essere deciso.
DIRITTO
Il ricorso è infondato.
L’art. 6, primo comma, della legge 13 dicembre 1989 n° 401, delinea le ipotesi nelle quali il Questore può emettere il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive.
Tali ipotesi sono, alternativamente, le seguenti:
- l’essere stato il destinatario denunciato o condannato anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all'articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter della stessa legge n° 401/1989;
- la partecipazione attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- l’incitamento, inneggiamento o induzione alla violenza, in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- risultanze, fondate su elementi oggettivi, dalle quali emerga che la persona nei cui confronti è emesso il d.a.spo. abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
Le condotte valutate dall’amministrazione intimata sono sussumibili nella fattispecie di partecipazione attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Sono, pertanto, infondate le dedotte doglianze di violazione dell’art. 6 della legge 13 dicembre 1989 n° 401 e carenza dei presupposti.
I provvedimenti impugnati non si discostano dalla funzione loro propria, di prevenzione rispetto a condotte oggettivamente pericolose per l’ordine e la sicurezza pubblica, indipendentemente dal fatto che le stesse assurgano o meno a rilevanza penale.
Nei provvedimenti di DASPO sono indicati gli elementi in base ai quali sono state espletate le valutazioni poste a fondamento dei divieti.
Sono, inoltre, compiutamente descritte le concrete modalità dei fatti, rispettivamente ascritti a ciascuno dei ricorrenti, dai quali è stata desunta la pericolosità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Per tale ragione, sono infondate le doglianze con le quali si lamenta eccesso di potere, insufficiente istruttoria e carenza di motivazione, essendo stati evidenziati il contesto fattuale e le valutazioni in ragione delle quali l’amministrazione ha concluso per la pericolosità sociale delle condotte rispettivamente tenute.
Sono infondate le doglianze proposte per genericità, carenza di graduazione e violazione del principio di proporzionalità, essendo stati indicati con sufficiente determinatezza i luoghi interdetti all’accesso, correlati allo svolgimento delle competizioni calcistiche.
Il ricorso dev’essere, quindi, respinto.
Le spese processuali possono essere compensate tra le parti costituite.