TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-01-31, n. 202200068

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2022-01-31, n. 202200068
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202200068
Data del deposito : 31 gennaio 2022
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/01/2022

N. 00068/2022 REG.PROV.COLL.

N. 00097/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 97 del 2021, proposto da
Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali, G P e M A, rappresentati e difesi dagli avvocati F B e A V, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.LI.SA.), rappresentata e difesa dall'avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

della Regione Liguria, non costituita in giudizio;

e con l'intervento di

ad adiuvandum:
di Senior Italia Federanziani, Oddone Frola e Ida Rezzano, rappresentati e difesi dall'avvocato Giuseppe Franco Ferrari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Daniele Granara in Genova, via Bartolomeo Bosco 31/4;

per l'annullamento

del bando di gara pubblicato da ALISA in GURI n. 1 del 4.1.2021, avente ad oggetto: “procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un Accordo Quadro finalizzato alla fornitura di “Protesi acustiche” occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi, con possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 12 mesi. Lotti n. 5”.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ligure Sanitaria della Regione Liguria (A.LI.SA.);

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2022 il dott. A V, e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale di udienza;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe l'Associazione Nazionale Audioprotesisti Professionali e due audioprotesisti hanno impugnato la documentazione di gara (bando + disciplinare + capitolato) relativa alla procedura aperta indetta da ALISA ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per la conclusione di un accordo quadro finalizzato alla fornitura di protesi acustiche occorrenti alle AA.SS.LL. della Regione Liguria per un periodo di 36 mesi con possibilità di rinnovo contrattuale per ulteriori 12, gara articolata su cinque lotti.

Lamentano che la documentazione di gara, per come è formulata, determinerebbe violazioni del diritto ad una congrua remunerazione oraria delle prestazioni professionali dell’audioprotesista, e, assegnando un ruolo preminente ai medici otorinolaringoiatri, produrrebbe una violazione ed uno svilimento delle competenze professionali dell’audioprotesista.

A sostegno del gravame hanno dedotto due motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione del d.lgs. 50/2016, con specifico riferimento agli artt. 23, 32, 54, 60 e 95;
del d.P.C.M. 12.1.2017;
degli artt. 1 e 2 d.m. 668/1994;
dell’art. 3 l. 251/2000;
degli artt. 1 e 2 l. 43/2006;
dell’art. 4 d.Min.San. 29.3.2001;
della l. 42/1999;
della l. 24/2017;
dell’art. 4 l. 3/2018;
del d.Min.Sal. 13.3.2018;
degli artt. 2222 e ss. c.c.;
dei principi di efficienza, economicità ed efficacia e di proporzionalità. Eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, manifesta ingiustizia, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, contraddittorietà.

La disciplina di gara sarebbe illegittima in quanto prevede che molteplici prestazioni di competenza dell’audioprotesista vengano invece svolte dal medico otorino, nonché nella parte in cui definisce ulteriori prestazioni di competenza dell’audioprotesista in modo difforme e riduttivo rispetto a quanto previsto dal

DPCM

12.1.2017, che demanda al medico la sola prescrizione della “tipologia” del dispositivo protesico, lasciando alla competenza del tecnico sia le prove preliminari atte ad individuare il modello più adatto, sia le operazioni tecniche di adattamento e personalizzazione del dispositivo.

In particolare: - il capitolato tecnico (artt. 4, 8.1. e 8.2) prevede che tipologia, marca e modello dell’audioprotesi siano individuati dal medico otorino, laddove l’individuazione del modello di audioprotesi più rispondente alle esigenze dell’assistito spetta alla competenza professionale dell’audioprotesista;
- secondo il capitolato, nell’ambito dei servizi di adattamento e personalizzazione degli ausili, il rilevamento dell’impronta del c.u.e. (condotto uditivo esterno, n.d.r.) da parte dell’audioprotesista sarebbe da effettuare “in caso di prescrizione di dispositivo con chiocciola chiusa” laddove, secondo le previsioni del D.C.P.M. 12.1.2017 sui livelli essenziali di assistenza, la scelta del dispositivo a chiocciola aperta o chiusa rientra nelle competenze professionali dell’audioprotesista, e tale rilevamento deve essere comunque effettuato dall’audioprotesista anche quando il dispositivo presenta chiocciola aperta;
- le definizioni di “adattamento” e di “addestramento ed assistenza iniziale” di competenza dell’audioprotesista contenute nell’art. 8 del capitolato non corrisponderebbero a quelle stabilite all’all. 5 par. 22.06 ausili per l'udito del

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