TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-06-27, n. 202402078

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Palermo, sez. II, sentenza 2024-06-27, n. 202402078
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Palermo
Numero : 202402078
Data del deposito : 27 giugno 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 27/06/2024

N. 02078/2024 REG.PROV.COLL.

N. 01329/2022 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1329 del 2022, proposto da Palermo Calogero e Palermo Giuseppina, rappresentati e difesi dall'avvocato G C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

- l’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana – Dipartimento regionale dell’urbanistica, in persona dell’Assessore pro tempore , rappresentato e difeso ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- il Comune di Realmonte, in persona del Sindaco pro tempore , non costituito in giudizio;



per l'annullamento:

del D.D.G. n. 119 del 15/4/2022, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 21 del 13/5/2022, col quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Urbanistica dell'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Piano Regolatore Generale e le Norme Tecniche di Attuazione del Comune di Realmonte, adottati con Deliberazione Commissariale n. 12 del 10/5/2019, con le modifiche e prescrizioni nei termini dei pareri e voti riportati, ivi compreso il voto del C.T.S. n. 35 del 14/4/2022 per quanto possa occorrere “ ai fini di causa ed effetto ”;

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Assessorato del territorio e dell’ambiente della Regione Siciliana intimato;

Visti tutti gli atti della causa e le memorie delle parti;

Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 23 maggio 2024 la dott.ssa Elena Farhat e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.




FATTO

1. Con l’atto introduttivo del giudizio, regolarmente notificato e depositato, i ricorrenti, proprietari di terreni siti nel Comune di Realmonte, hanno impugnato l’atto di approvazione del piano regolatore generale dello stesso Comune, meglio individuato in epigrafe, nella parte in cui l’area dove insiste la loro proprietà, qualificata nel P.R.G. adottato dal Comune come zona C/5 di espansione estensiva nuclei stagionali, è stata destinata a zona E, verde agricolo.

2. I motivi di doglianza addotti sono tre.

2.1. Con il primo motivo i ricorrenti hanno lamentano un vizio in procedendo atteso che gli elaborati di Piano di cui all'art. 3 dell'impugnato decreto di approvazione non sarebbero stati aggiornati e corretti secondo le prescrizioni di cui alla proposta di parere del C.T.S., così come prescritto all'art. 4 del medesimo decreto approvativo. Ad avviso dei ricorrenti, tale vulnus porterebbe all’inefficacia dell’intero atto di pianificazione.

2.2. Con il secondo motivo, in relazione alle modifiche apportate in sede di approvazione del Piano, i ricorrenti hanno lamentato un profilo di “ eccesso di potere per motivazione contraddittoria e perplessa ” nelle scelte di pianificazione urbanistica.

2.3. Infine, con il terzo motivo i ricorrenti hanno lamentato sia la “ violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 19 della l.r. 71/1978 e art. 1 l.r. 28/1991 ”, sia la “ violazione degli artt. 3 e 21 nonies della l. 241/1990 ”. E inoltre hanno sollevato un profilo di “ eccesso di potere per difetto di motivazione e violazione del termine decadenzial e”. Secondo tale prospettazione, il decreto di approvazione del P.R.G. del Comune di Realmonte sarebbe stato approvato tardivamente, poiché è stato adottato successivamente al decorso del termine perentorio previsto dall’art. 4 della legge regionale n. 71/1978 di 540 giorni, questi decorrenti dalla trasmissione del piano attutato dal Comune. Di conseguenza, il già menzionato decreto regionale risulterebbe essere illegittimo perché adottato successivamente alla formazione del silenzio medio tempore formatosi sul P.R.G., così come trasmesso dal Comune di Realmonte, e da ritenersi approvato.

3. L’Amministrazione regionale intimata si è costituita in giudizio e in data 16.4.2024 ha depositato una memoria nella quale ha chiesto il rigetto del ricorso nel merito. Parte ricorrente ha replicato in data 26.4.2024 insistendo nelle proprie istanze e pretese.

4. All’udienza pubblica del 23 maggio 2024, dopo ampia discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.



DIRITTO

1. Con l’odierno ricorso i ricorrenti hanno impugnato il decreto di approvazione del P.R.G. di Realmonte, contestandone la legittimità sotto diversi profili. Il ricorso va rigettato in quanto i motivi di doglianza sono infondati per le ragioni che seguono.

2.1. Il primo motivo di gravame, incentrato sulla pretesa incompletezza e mancato aggiornamento degli elaborati tecnici allegati al piano regolatore, è infondato e va rigettato per i seguenti motivi.

L’art. 7 comma 2 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 indica il contenuto del piano generale: “ deve indicare essenzialmente: 1) la rete delle principali vie di comunicazione stradali, ferroviarie e navigabili e dei relativi impianti; 2) la divisione in zone del territorio comunale con la precisazione delle zone destinate all’espansione dell’aggregato urbano e la determinazione dei vincoli e dei caratteri da osservare in ciascuna zona; 3) le aree destinate a formare spazi di uso pubblico o sottoposte a speciali servitù; 4) le aree da riservare ad edifici pubblici o di uso pubblico nonché ad opere ed impianti di interesse collettivo o sociale; 5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico, ambientale, paesistico; 6) le norme per l’attuazione del piano. ”. E il decreto di approvazione impugnato all’art. 3 ha prescritto che “fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati… [segue elenco di atti e elaborati Progetto di Piano]”, e all’art. 4 che “ Il Comune di Realmonte dovrà provvedere agli adempimenti di legge conseguenti all'approvazione dello strumento urbanistico in argomento e dovrà curare che in breve tempo vengano apportate dal Progettista le modifiche e le correzioni agli elaborati di Piano che discendono dal presente Decreto, affinché per gli Uffici e per l'utenza risulti un testo definitivo e completo ”. Secondo la

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi