TAR Bari, sez. II, sentenza 2011-03-10, n. 201100407
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N. 00407/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00559/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 559 del 2002, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali, rappresentata e difesa dall'avv. L P, con domicilio eletto presso L P in Bari, via Q.Sella, 120;
contro
Comune di Bari, rappresentato e difeso dall'avv. A F, con domicilio eletto presso A F in Bari, c/o Avv.Ra Comunale via P.Amedeo 26;
nei confronti di
I Giardini D'Oriente Srl, rappresentato e difeso dall'avv. G V C, con domicilio eletto presso G V C in Bari, via Melo N.15;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. n. 2454 del 31.01.2002, a firma del Sig. Assessore al Territorio e Qualità Edilizia del Comune di Bari, recante diniego di conclusione del procedimento amministrativo volto al rilascio del permesso di costruire;
- della successiva nota confermativa, a firma dello stesso Sig. Assessore al ramo, prot. n. 5620 del 08.03.2002;
- della sottostante nota prot. n. 29724 del 29.12.2000 a firma del Sig. Direttore la Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia del Comune di Bari;
del sottostante parere della Commissione Edilizia Aggiunta per l’Urbanistica reso nella seduta del 22.12.2000;
- della sottostante nota prot. n. 146117 del 23.06.2000 a firma del Direttore del Settore pianificazione del territorio e gestione del p.r.g.;
- del sottostante parere interlocutorio con prescrizioni espresso dalla commissione edilizia aggiunta per l’urbanistica nella seduta del 22.06.2000;
- di ogni atto connesso, ancorchè ignoto, in quanto lesivo;
E con i Motivi Aggiunti per l'annullamento, previa sospensione;
- della nota prot.n. 19474 del 5.09.2002, a firma del Direttore della Ripartizione Territorio e Qualità Edilizia del Comune di Bari;
- della successiva nota prot. n.21207 del 30.09.2001, a firma del medesimo Dirigente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Bari e di I Giardini D'Oriente Srl;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 febbraio 2011 il dott. Vito Mangialardi e uditi per le parti i difensori avv.ti L.Paccione e A.Farnelli;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con atto notificato e depositato rispettivamente in data 12 aprile ed in data 26 aprile del 2002, la ricorrente Provincia dei Frati Minori Conventuali ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili.
In sintesi la ricorrente ebbe a chiedere al Comune di Bari permesso di costruire per realizzare un centro sociale della spriritualità su suolo di sua proprietà in Bari in zona di complanare est Bari Iapigia. Il Comune oppose diniego motivando essere necessario l’inserimento in progetto di altre particelle (non di proprietà della istante) costituenti relitti di maglia urbanistica già oggetto di lottizzazione assentita alla controinteressata Giardini d’Oriente SRL che pure costituita in giudizio ebbe ad opporsi alla avversa richiesta significando che la realizzazione dell’interevento edilizio per cui era causa non era suffragato da una consistenza di proprietà che raggiungesse il minimo previsto e richiesto dal PRG nella zona in questione. L’interessata ebbe a produrre ricorso avverso la imposta acquisizione di relitti di proprietà di terzi, accolto in sede cautelare dall’adito Tribunale con ordinanza confermata in sede di appello dal CdS, decisione 689/2003. Ancora successivamente il nominato commissario ad acta ebbe a rilasciare il permesso di costruire n. 120/2003, ed a sua volta il Comune prestava acquiescenza al titolo permissivo a sua volta rilasciando permesso di costruire in variante n. 484/2006 del 25.9.2007 e n. 205/2009 del 11.12.2009.
A fronte di ciò parte ricorrente viene a chiedere (memoria del 31.12.2010) una declaratoria di cessazione della materia del contendere sull’atto introduttivo del giudizio e sui motivi aggiunti. Chiede in ogni caso la restituzione degli oneri concessori imposti e già corrisposti al Comune, siccome oneri non dovuti trattandosi quanto all’opera a farsi di un opera pubblica o di interesse generale a realizzarsi da Ente istituzionalmente competente. Il Comune di Bari si è opposto alla chiesta restituzione degli oneri concessori siccome, l’opera religiosa a farsi non inserita nei propri strumenti attuativi di quelli generali.
DIRITTO
Va dichiarata, come pure evidenziato dalla stessa parte ricorrente, la improcedibilità del giudizio (in parte qua) per cessazione della materia del contendere avendo il commissario ad acta prima in via sostitutiva e poi il Comune di Bari in via diretta assentito l’interevento costruttivo per cui è causa.
Residua ai fini del decidere il chiesto accertamento del ricorrente ente religioso alla non debenza degli oneri concessori e quindi alla restituzione di quelli imposti e percepiti dal Comune.
La richiesta va accolta.
Invero la ratio dell’art. 9 lettera f) della legge n. 10 del 1977 (disponente appunto per la esenzione del contributo concessorio in determinati casi) è quella di agevolare la esecuzione di opere destinate al soddisfacimento di interessi pubblici da cui la collettività possa trarre una utilità. La esecuzione di un opera pubblica inoltre, quando è compiuta da un ente istituzionalmente competente, garantisce il perseguimento di interessi di ordine generale e giustifica la concessione di un beneficio economico che, non contribuendo alla formazione di un utile di impresa, si riverbera a vantaggio di tutta la collettività che fruisce dell’opera una volta compiuta. Entrambi i presupposti di ordine soggettivo ed oggettivo che secondo giurisprudenza assolutamente consolidata (vedi ed multis sentenza di questa Sezione n. 1246 del 1.4.2010) devono presenziare per la esenzione in questione ricorrono nella specie.
Invero e per un verso (dal punto di vista soggettivo) la ricorrente Provincia di Puglia dei Frati Minori Conventuali è ente religioso e per essa sua natura ben qualificabile come ente istituzionalmente preposto ad opere di carattere religioso.
Nella specie poi, e questo lo si dice sotto il profilo oggettivo, quello che si è voluto costruire è un “centro sociale della spiritualità” annesso alla oasi francescana <S e M D L>. Orbene le chiese ed altri edifici religiosi tra cui ben rientra l’opera all’esame sono da annoverarsi tra le opere di urbanizzazione secondaria ai sensi dell’art. 16 del dpr 380/01 (t.u. dell’edilizia).
Il Comune si oppone al chiesto beneficio derogatorio al regime generale deducendo che l’opera in questione non era prevista e/o inserita nei propri strumenti urbanistici attuativi di quelli generali.
La tesi all’evidenza poggia sulla parte finale della lettera f) art. 9 della legge n. 10 che è del seguente testuale tenore”… nonché per le opere di urbanizzazione eseguite anche da provati, in attuazione di strumenti urbanistici”. Osserva ora il Collegio che la sopra riferita disposizione normativa è nella specie non conferente;infatti una corretta interpretazione del più volte citato art. 9 porta a concludere che il contributo è dovuto per gli impianti, le attrezzature e le opere di interesse generale realizzate da privati rimanendo escluso il solo caso in cui il privato realizzi opere di urbanizzazione in attuazioni di strumenti urbanistici (cfr. in merito Tar Lombardia n. 1405 del 10 giugno 1998).
In conclusione non è legittima l’attività dell’Amministrazione intesa a denegare la restituzione del contributo versato per il rilascio di concessione edilizia chiesta per la realizzazione di un edificio da destinare al culto od attività similari;in tal caso, infatti, deve essere applicata la esenzione prevista dalla lettera f) di cui più volte si è detto per la realizzazione di opere di interesse generale, tali dovendosi considerare tutti gli edifici direttamente destinati alla fruizione della collettività dei fedeli indipendentemente da ogni denominazione (in termini C d S n. 62751/2001, Sez. I).
Va quindi ritenuta fondata la richiesta di parte intesa alla restituzione degli oneri concessori, accogliendosi in tale senso il ricorso ed i motivi aggiunti, improcedibili per il resto per intervenuta C.M.C. (cessazione della materia del contendere), come esplicitato nella narrativa che precede.
Quanto alle spese di giudizio si ravvisano ragioni per disporne la compensazione tra le parti in causa.