TAR Brescia, sez. II, sentenza 2016-12-05, n. 201601675

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Brescia, sez. II, sentenza 2016-12-05, n. 201601675
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Brescia
Numero : 201601675
Data del deposito : 5 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 05/12/2016

N. 01675/2016 REG.PROV.COLL.

N. 01016/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1016 del 2012, proposto da:
S A, rappresentato e difeso dall'avvocato S G C.F. GRLSNT78P65E884Y, con domicilio eletto presso il suo studio in Brescia, via Crispi, N. 20;

contro

Questura di Brescia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliata in Brescia, via S. Caterina, 6;

per l'annullamento

del decreto del Questore 11.4.2012 di rigetto istanza rinnovo permesso di soggiorno

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Questura di Brescia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2016 la dott.ssa Alessandra Farina e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con il ricorso in epigrafe è chiesto l’annullamento del decreto, così come sopra ivi identificato, con il quale il Questore di Brescia ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno presentata dal ricorrente in data 11.7.2009.

A sostengo dell’opposto diniego l’amministrazione ha evidenziato le condizioni di inammissibilità della presenza dello straniero in Italia, in base al disposto di cui all’art. 4, comma 3 del D.lgs. 286/98, in quanto soggetto condannato con sentenza del Tribunale di Brescia del 14.11.2008, divenuta irrevocabile, per il reato di violenza sessuale- lesioni personali continuato in concorso, con irrogazione della pena detentiva di anni due e la pena accessoria dell’interdizione dall’esercizio della tutela e della curatela.

Rilevata la gravità dei reati commessi e l’assenza di attività lavorativa, l’amministrazione si è quindi espressa in termini negativi.

Avverso tale diniego sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:

- Omessa comunicazione ex artt. 7 e 10bis L. 241/90.

- Violazione di legge ed eccesso di potere.

Secondo la difesa istante sono state omesse le garanzie di partecipazione, così da non consentire al ricorrente di esplicitare le proprie difese, anche in prospettiva della possibile riabilitazione dalla condanna subita.

Quanto alla situazione lavorativa, pur confermando l’assenza di rapporti di lavoro, in ragione della situazione di instabilità nella quale si trova il ricorrente, parte istante ha evidenziato l’esistenza di una promessa di futura assunzione, che si sarebbe concretizzata a seguito del conseguimento del titolo di soggiorno.

L’amministrazione intimata si è costituita con memoria di mero stile, chiedendo la reiezione del gravame.

In prossimità dell’udienza di trattazione del ricorso nel merito la difesa istante ha prodotto in atti copia conforme dell’ordinanza n. 2016/1505, emessa il 5.7.2016, con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Brescia ha concesso al ricorrente la riabilitazione in relazione alla condanna subita.

All’udienza del 1 dicembre 2016 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato.

Risulta oggettiva la sussistenza a carico dello stesso delle condizioni ostative al rilascio del titolo di soggiorno, ossia la condanna irrogata in via definitiva per uno dei reati già individuati dal Legislatore come impeditivi al rilascio del titolo di soggiorno per la permanenza dello straniero sul territorio nazionale.

E’ infatti legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro opposto ad extracomunitario in conseguenza di condanna penale da lui riportata per violenza sessuale e lesioni personali (nella specie continuate ed in concorso), rientrando tale circostanza nel novero dei reati di cui all'art. 380 comma 1 e 2 c.p.p. che, per il combinato disposto degli artt. 4 comma 3 e 5 comma 5, d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, impediscono il rilascio del titolo di soggiorno in quanto di per sé sintomatici, per valutazione insindacabile del legislatore, della pericolosità dello straniero per l'ordine e per la sicurezza pubblica.

La gravità degli stessi e l'allarme sociale dagli essi suscitato esimono l’amministrazione dall’osservanza delle garanzie procedimentali, in quanto il giudizio di disvalore e sfavorevole al rilascio del titolo di soggiorno è già stato effettuato dal Legislatore, limitando quindi il margine di apprezzamento devoluto all’autorità amministrativa (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 2.8.2016, n. 1104;
CdS, Sezione III, 1.4.2015, n. 1716).

La situazione reddituale è poi del tutto insussistente, essendo state rappresentate soltanto promesse di future assunzioni.

Da ultimo, non può assumere alcuna influenza sulla legittimità del provvedimento impugnato la riabilitazione successivamente ottenuta dal ricorrente per la condanna subita, così come documentato in atti, trattandosi di circostanza sopravvenuta all’adozione del provvedimento impugnato.

Per detti motivi il ricorso deve essere respinto.

Si dispone la compensazione delle spese di lite, vista la difesa di mero stile svolta dall’amministrazione intimata.

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