TAR Roma, sez. IV, sentenza 2022-03-31, n. 202203749
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Testo completo
Pubblicato il 31/03/2022
N. 03749/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04046/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4046 del 2018, integrato da motivi aggiunti, proposto da
C T, rappresentato e difeso dall'avvocato A F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Boezio n.2;
contro
Ministero dell'Economia e delle Finanze, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
D A;
G M;
L P;
F L;
F M;
Luciano Carta;
Mario F;
G M;
F L;
Luciano Carta;
per l’accertamento
dell’illegittimità della sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Divisione in s.p.e. per l’anno 2008 e, in particolare, per l’annullamento del giudizio emesso, per tale annualità, dalla Commissione Superiore di Avanzamento, vale a dire del punteggio di 28,66/30, comunicato con nota del 18.1.2018 del Reparto personale ufficiali del Comando Generale; nonché per l’annullamento degli atti del procedimento di scrutinio, della graduatoria di merito, delle schede di valutazione e del provvedimento di approvazione della graduatoria: domande proposte con il ricorso principale, integrato dai motivi aggiunti depositati il 24.5.2018.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 marzo 2022 il dott. Angelo Fanizza e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente proposto il Generale di Brigata in Ausiliaria della Guardia di Finanza C T ha adito il Tribunale per ottenere l’accertamento dell’illegittimità della sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado di Generale di Divisione in s.p.e. per l’anno 2008 e, in particolare, per l’annullamento del giudizio emesso, per tale annualità, dalla Commissione Superiore di Avanzamento, vale a dire del punteggio di 28,66/30, comunicato con nota del 18.1.2018 del Reparto personale ufficiali del Comando Generale; il ricorrente ha, inoltre, impugnato gli atti del procedimento di scrutinio, la graduatoria di merito, le schede di valutazione ed il provvedimento di approvazione della graduatoria.
In sintesi è accaduto: che con sentenza n. 12953 dell’11 dicembre 2007, la II Sezione del Tribunale ha accolto il ricorso proposto avverso la procedura di avanzamento per l’anno 2003, nell’ambito della quale il ricorrente si era collocato al posto 18° bis, annullando gli atti “ con salvezza degli atti ulteriori delle Amministrazioni resistenti in sede di riemanazione ”; che il ricorrente è stato sottoposto ad un procedimento penale conclusosi con assoluzione nel 2016 e che soltanto in esito a tale definizione sarebbe stata data esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 12953/2007, nel senso che, per un verso, il Generale T sarebbe stato promosso, con anzianità 1.1.2003 a Generale di Brigata (essendosi classificato, con punteggio di 28,39, al 7° posto in luogo dell’originaria posizione di 18° bis), e, per altro verso, avrebbe concorso “ anche per il superiore grado di Generale di Divisione per gli anni dal 2007 al 2012 che erano rimasti sospesi per la pendenza del giudizio penale ” (cfr. pag. 3): esiti, questi ultimi, comunque non satisfattivi (essendosi collocato al 16° bis posto per il 2007; al posto 18° bis per il 2008 e per il 2009; al posto 28° bis per il 2010 e per il 2011; al posto 29° bis per il 2012).
A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo, la violazione degli artt. 19, 21 e 27 del d.lgs. 69/2001, dei principi espressi nel DM 266/2007, nonché l’eccesso di potere per illogicità, ingiustizia manifesta, contraddittorietà, disparità di trattamento, sviamento ed erronea valutazione delle risultanze istruttorie.
Il ricorrente ha lamentato che i punteggi attribuiti “ per ciascuna annualità, tali da collocarlo comunque al di fuori del quadro di avanzamento, sono del tutto inadeguati, illogici e ictu oculi ingiusti per il palese contrasto con i suoi precedenti di carriera, giacché tra il punteggio stesso e gli elementi sui quali questo avrebbe dovuto fondarsi, come si vedrà, non sussiste quella necessaria corrispondenza che si riassume nei concetti di adeguatezza e di proporzionalità ” (cfr. pag. 5).
Ha, quindi, illustrato il proprio curriculum , evidenziando di aver ottenuto il grado di Generale di Brigata “ solo nel 2017, dopo il suo collocamento in congedo per raggiunti limiti di età, in ragione di una infamante e, come dichiarato dal medesimo giudice penale, completamente infondata accusa, che ne ha procrastinato il ripristino della restitutio in integrum ” (cfr. pag. 14).
Ha, pertanto, prospettato elementi di preminenza rispetto ai generali F, P, L e M.
Con motivi aggiunti depositati il 24.5.2018 il ricorrente ha effettuato una comparazione con i curricula dei colleghi P e F, promossi al grado di Generale di Divisione, e ciò “ non allo scopo di procedere ad una mera comparazione tra gli stessi, ma esclusivamente per dimostrare che l’incoerenza dei giudizi espressi e l’inadeguatezza dei punteggi assegnati dalla C.S.A emerge ictu oculi ” (cfr. pag. 11).
Relativamente al Generale P, il ricorrente ha sottolineato: che “ nel 2003, i due colleghi si erano confrontati direttamente, con un esito che non lascia spazio a dubbi: 7° bis il Gen. T, e 9° (e non promosso) il Gen. P. Ciononostante, la tendenza di carriera del Gen. T è stata giudicata solo “molto buona”, mentre quella del collega P “eccellente”. Già ciò testimonia l’irragionevolezza e l’illegittimità dell’avversata valutazione: l’Amministrazione, infatti, a seguito delle statuizioni del Giudice Amministrativo, ha riconosciuto la superiorità del Gen. T rispetto al collega P, appena 5 anni prima rispetto al giudizio di cui si chiede l’annullamento ”