TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-10-02, n. 201502859

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Lecce, sez. III, sentenza 2015-10-02, n. 201502859
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Lecce
Numero : 201502859
Data del deposito : 2 ottobre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01564/2015 REG.RIC.

N. 02859/2015 REG.PROV.COLL.

N. 01564/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

Lecce - Sezione Terza

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1564 del 2015, proposto da:
T N, rappresentato e difeso dall'avv. M L C, con domicilio eletto presso Segreteria T.A.R. in Lecce, Via F. Rubichi 23;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata in Lecce, Via Rubichi;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto n. 3377/2014 Cron. - n. 2382/2014 Rep., pubblicato in data 16 Ottobre 2014, reso dalla Corte di Appello di Lecce nel ricorso n. 587/2012 V.G..


Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 30 Settembre 2015 il Cons. Dott. Enrico d'Arpe e uditi per le parti l'Avv. D. Ceino, in sostituzione di M L C, e l'Avvocato dello Stato G.C. Matteo;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con decreto pubblicato in data 16 Ottobre 2014 la Corte d’Appello di Lecce, in accoglimento della domanda di equa riparazione proposta dal Sig. T N (ai sensi della Legge n° 89/2001) per la irragionevole durata del processo civile celebrato (dal 1997 al 2011) presso il Tribunale di Bari - Sezione Lavoro, ha condannato il Ministero della Giustizia al pagamento della somma di € 10.250,00 in favore del medesimo, oltre gli interessi legali e le spese processuali liquidate in complessivi € 730,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario Avv. Lo Conte Maurizio.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, pertanto, il Sig. T N ha richiesto l’esecuzione del giudicato formatosi in relazione al decreto citato, con la condanna del Ministero della Giustizia al pagamento delle somme portate dal predetto decreto della Corte d’Appello di Lecce, oltre rivalutazione ed interessi.

Si è costituito in giudizio, tramite l’Avvocatura erariale, il Ministero della Giustizia, depositando una memoria difensiva con cui ha chiesto la declaratoria di inammissibilità ed, in ogni caso, la reiezione del ricorso di ottemperanza.

Alla Camera di Consiglio del 30 Settembre 2015 il difensore del ricorrente ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere insistendo solo sulle spese del giudizio di ottemperanza, quindi, su richiesta di parte, la causa è stata posta in decisione.

Il ricorso di ottemperanza è divenuto improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Si deve premettere che la pretesa è stata azionata ai sensi dell’art. 112, secondo comma lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, statuente che il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario: tra questi si deve far rientrare anche il decreto in esame.

Infatti – alla stregua dell’insegnamento giurisprudenziale prevalente e condivisibile – il decreto di condanna emesso ai sensi dell’art. 3 della Legge 24 Marzo 2001 n° 89 (in tema di eccessiva durata del processo) ha natura decisoria in materia di diritti soggettivi ed, essendo idoneo ad assumere valore ed efficacia di giudicato, vale ai fini dell’ammissibilità del ricorso di ottemperanza di cui agli artt. 112 e seguenti c.p.a. (ex multis: Consiglio di Stato, IV Sezione, 23 Agosto 2010 n° 5915).

Con la precisazione che: a) il giudizio di ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si domanda l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda comunque correlata al giudicato stesso;
b) l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile, attesa la totale diversità ontologica delle due azioni;
c) l’esecuzione dell’ordine del giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per la P.A. cui l’ordine è rivolto, nonché per i suoi rappresentanti e funzionari.

Quanto al profilo processuale, il Collegio rileva la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato presso l’Avvocatura distrettuale dello Stato), poichè nella fattispecie in esame risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87 terzo comma c.p.a., sia il disposto dell’art. 114 secondo comma c.p.a., atteso che il decreto di cui in premessa ha comprovata valenza di cosa giudicata, essendo stata allegata l’attestazione rilasciata (in data 12 Aprile 2015) dalla Corte d’Appello di Lecce dalla quale risulta l’assenza di proposizione di ricorso in Cassazione nel termine di cui all’art. 327 c.p.c..

Inoltre, il predetto decreto della Corte d’Appello di Lecce è stato notificato, in forma esecutiva, il 19 Novembre 2014 al Ministero della Giustizia, sicchè sussistono i presupposti di cui all'art. 14 primo comma del Decreto Legge 31 Dicembre 1996 n. 669, convertito in Legge 28 Febbraio 1997 n. 30 e ss.mm., secondo il quale l'azione esecutiva nei confronti della Pubblica Amministrazione (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l'infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.

Per quanto concerne, poi, la legittimazione passiva al pagamento degli indennizzi conseguenti all’applicazione della Legge 24 Marzo 2001 n° 89, in adesione all’orientamento espresso sul punto anche di recente dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, deve ritenersi che, nel caso di specie, tale pagamento sia dovuto dal Ministero della Giustizia, giacché: a) da un lato, le parti nel giudizio di ottemperanza conservano la stessa posizione processuale avuta nel giudizio terminato con la pronuncia da ottemperare;
b) d’altro lato, il Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 3 secondo comma della Legge n° 89/2001, è competente per i ritardi dei procedimenti dinanzi ai giudici ordinari ed ai giudici militari, mentre non lo è per tutti gli altri casi (e nella vicenda in esame la domanda di equa riparazione ha avuto ad oggetto il danno sofferto per l’irragionevole durata di un processo civile).

Ciò premesso, si rileva che, nel caso di specie, si deve dare atto della intervenuta cessazione della materia del contendere.

Infatti, risulta incontestato che l’Amministrazione resistente – dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza – ha provveduto all’integrale pagamento delle somme di cui al predetto decreto della Corte d’Appello di Lecce, sicchè non resta al Tribunale che dare atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere.

Per le ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per cessazione della materia del contendere.

Le spese del presente giudizio di ottemperanza, ex art. 91 c.p.c., seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate come da dispositivo.

In particolare, le suddette spese processuali vengono liquidate forfettariamente applicando i criteri dettati dal D.M. 10 Marzo 2014 n° 55 e dal D.M. 20 Luglio 2012 n° 140, nella misura minima (ridotta della metà secondo l’art. 9 del D.M. n° 140/2012 ), criteri applicabili a questo giudizio di ottemperanza per analogia ex art. 3 D.M. 10 Marzo 2014 n° 55 (tenuto conto della semplicità giuridica della controversia, del suo carattere ripetitivo e del fatto che nel presente giudizio sono individuabili solo le fasi di studio, introduttiva e decisoria).

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi