TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2012-07-13, n. 201200872

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza breve 2012-07-13, n. 201200872
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 201200872
Data del deposito : 13 luglio 2012
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00589/2012 REG.RIC.

N. 00872/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00589/2012 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 589 del 2012, proposto da:
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - ABI, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. G G e A N, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G G in Torino, via

XX

Settembre, 60;

contro

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. C P e Alessandro Licci Marini, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. C P in Torino, corso Galileo Ferraris, 43;

nei confronti di

CONFINDUSTRIA - UNIONE INDUSTRIALE DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita;

per l'annullamento

della deliberazione del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Verbano Cusio Ossola 29.3.2012 n. 1, recante ad oggetto "procedura per il rinnovo del consiglio camerale: ripartizione seggi";
nonchè di ogni atto presupposto, conseguente e comunque connesso, ivi compreso l'avviso 30.3.2012 con cui il presidente della stessa Camera ha attuato le procedure per il rinnovo del consiglio camerale per il quinquennio 2012-17;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Verbano-Cusio-Ossola;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 giugno 2012 il dott. Ariberto Sabino Limongelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm. in merito ad una possibile definizione del giudizio in forma semplificata, sussistendone i presupposti di legge;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso notificato il 24 maggio 2012 e depositato il 1 giugno 2012, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI) ha impugnato gli atti indicati in epigrafe con cui la Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola ha proceduto al rinnovo del consiglio camerale per il quinquennio 2012-2017.

Ha lamentato che al settore del “credito” non sia stato attribuito alcun seggio, neppure consentendone l’accorpamento con il settore delle “assicurazioni”, secondo un meccanismo “correttivo” previsto dalla normativa di settore e già utilizzato dallo stesso ente in occasione dei due rinnovi precedenti dello stesso consiglio per i quinquenni 2002-2007 e 2007-2012.

Attraverso due motivi di ricorso ha quindi dedotto plurimi profili di illegittimità degli atti impugnati, in particolare denunciando la violazione dell’art. 10 comma 4 della l. 580/1993, il quale dispone che nella composizione del consiglio camerale debba essere assicurata “comunque la rappresentanza degli altri settori di cui al comma 2” (tra cui quello del “credito”), eventualmente utilizzando i criteri correttivi di cui all’art. 5 comma 2 del D. M. 04.08.2011 n. 155.

2. Si è costituita la Camera di Commercio del VCO con atto di mero stile, al solo fine di evidenziare che l’ente, a seguito della proposizione del ricorso e dopo aver acquisito un parere legale (che ha evidenziato la fondatezza del ricorso) ha ritenuto opportuno provvedere in autotutela, con delibera di consiglio n. 3 del 22 giugno 2012:

- ad annullare l’atto impugnato nella parte in cui ha disposto l’assegnazione dell’ultimo seggio con i resti del quorum al settore “Industria”;

- ad accorpare i settori “Credito” e “Assicurazioni” per consentire loro la rappresentanza all’interno del consiglio camerale;

- ad assegnare l’ultimo seggio al settore accorpato “Credito-Assicurazioni”.

3. All’udienza in camera di consiglio del 28 giugno 2012, fissata per la trattazione dell’istanza cautelare, i difensori di entrambe le parti hanno dato atto che, alla luce di quanto disposto della predetta delibera consiliare, la materia del contendere è cessata.

4. Al collegio non resta che provvedere in conformità, ai sensi dell’art. 34 ultimo comma cod. proc. amm., atteso che il nuovo provvedimento assunto dall’amministrazione intimata in corso di causa ha soddisfatto pienamente l’interesse sostanziale azionato in giudizio dalla parte ricorrente.

5. Le spese di lite possono essere interamente compensate tra le parti, atteso il comportamento processuale dell’amministrazione resistente.

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