TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-11-19, n. 201501766

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2015-11-19, n. 201501766
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
Numero : 201501766
Data del deposito : 19 novembre 2015
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02148/2014 REG.RIC.

N. 01766/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02148/2014 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2148 del 2014, proposto da:
D A, rappresentato e difeso dagli avv. G P e G C, con domicilio eletto presso Benedetto De Seta, in Catanzaro, Via Pizi N. 1;

contro

Azienda Foreste Regione Calabria-Afor;

per l'esecuzione

del giudicato formatosi sul decreto ingiuntivo n 153/11 emesso dal tribunale di Crotone;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l 'art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2015 il dott. Salvatore Schillaci e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Con il ricorso introduttivo del giudizio si espone che con il decreto indicato in epigrafe è stato condannato l’Ente al pagamento di somme di denaro in favore della parte ricorrente, nonché al pagamento delle spese ed onorari del giudizio.

Il decreto è passato in cosa giudicata.

L’amministrazione debitrice non ha spontaneamente adempiuto al giudicato medesimo.

Con il gravame introduttivo si chiede pertanto che venga accertato l’obbligo dell’amministrazione intimata a conformarsi al giudicato e a darvi integrale esecuzione e che, in caso di ulteriore inadempienza venga disposta la nomina di un commissario ad acta per l’adozione degli atti sostitutivi necessari per dare esecuzione al giudicato.

Alla suindicata camera di consiglio la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Ritiene il Collegio di dover fare applicazione nella fattispecie del principio normativo secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art.2697 del codice civile.

Avendo la parte ricorrente fornito la prova del fatto costitutivo (titolo passato in cosa giudicata), incombeva poi all’amministrazione l’onere di provare l’inefficacia di tali fatti per il prodursi delle condizioni volute dall’art.2697, comma 2^, del codice civile.

Alla luce delle predette considerazioni, va affermata la persistenza dell’obbligo dell’amministrazione ad ottemperare integralmente al giudicato di cui in epigrafe, dedotte ovviamente le somme eventualmente già versate dopo l’emissione del titolo o la proposizione del presente ricorso.

La sussistenza dell’obbligo di eseguire il giudicato va affermata sia per quanto riguarda la sorte capitale sia per gli interessi, che vanno liquidati dalle singole scadenze al soddisfo al tasso previsto nel titolo, e gli oneri accessori, ivi compresi le spese e i diritti successivi alla emissione del titolo medesimo nei limiti delle attività strettamente necessarie per conseguirne il passaggio in giudicato e quelle di registrazione dello stesso (con esclusione quindi di ogni spesa e diritto relativi all’atto di precetto). Spetterà, ove richiesta con il ricorso introduttivo del giudizio (come nella presente fattispecie), la c.d. penalità di mora, che il Collegio ritiene equo che venga liquidata con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza e nella misura del 4% su base annua soltanto sull’importo della sorte capitale.

L’amministrazione dovrà quindi porre in essere i necessari atti adempitivi entro un congruo termine, che sembra equo fissare in giorni novanta dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza ovvero dalla notifica della stessa a cura di parte.

Decorso infruttuosamente tale termine, ai medesimi adempimenti provvederà, sostitutivamente, un Commissario ad acta indicato in dispositivo .

Alla scadenza del termine sopra detto il Commissario provvederà entro il successivo termine di giorni 60 sotto la sua personale responsabilità, adottando ogni provvedimento utile (ivi compresi variazioni di bilancio, accensioni di mutui nei limiti della normativa vigente, revoca di impegni di spesa non obbligatoria posti in essere successivamente alla comunicazione della presente sentenza, ecc.). Va infine precisato che, a seguito dell’insediamento del Commissario ad acta, gli organi dell’ Ente versano in una situazione di carenza di potestà, venendo esautorati per l’affare di cui trattasi dalle loro normali attribuzioni, e non possono conseguentemente disporre degli interessi considerati, ovviamente nei limiti strettamente necessari per l’adempimento del giudicato.

Le spese e gli onorari del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

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