TAR Firenze, sez. I, sentenza 2010-04-01, n. 201000898
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N. 00898/2010 REG.SEN.
N. 02074/2002 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Sul ricorso numero di registro generale 2074 del 2002, proposto da:
Soc. Enel Distribuzione S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. R D C, S G, C M, con domicilio eletto presso S G in Firenze, corso Italia N. 2;
contro
Comune di Carrara, rappresentato e difeso dagli avv. L B, S F, D I, con domicilio eletto presso D I in Firenze, via dei Rondinelli 2;
nei confronti di
Soc. Nodalis S.p.A.;Soc. Amia S.p.A., rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Morbidelli, Duccio Maria Traina, con domicilio eletto presso Giuseppe Morbidelli in Firenze, via Lamarmora 14;
per l'annullamento
del regolamento del Consiglio Comunale di Carrara n. 39 del 10.4.2002, relativo alla realizzazione dei manufatti interrati per il contenimento dei servizi sotterranei nel territorio del comune di Carrara, e dei successivi atti deliberativi (n. 323 del 30 aprile 2002 e lettera prot. 22703 del 2002), nonché la conferenza di servizi del 2.7.2002, la nota prot. 5241 del 2002, ed i relativi atti richiamati.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Carrara;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Soc. Amia S.p.A.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 febbraio 2010 il dott. A L e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato e depositato, la società ricorrente ha impugnato il regolamento approvato dal CC di Carrara n. 39 del 10.4.2002, relativo alla realizzazione dei manufatti interrati per il contenimento dei servizi sotterranei nel territorio del comune di Carrara, già impugnato con precedente ricorso, ed i successivi atti deliberativi (n. 323 del 30 aprile 2002 e lettera prot. 22703 del 2002), nonché la conferenza di servizi del 2.7.2002, la nota prot. 5241 del 2002, ed i relativi atti richiamati.
Ha lamentato in proposito l’invalidità derivata, nonché l’incompetenza, la violazione di legge sotto molteplici profili, la violazione del principio di affidamento, il difetto di motivazione, l’eccesso di potere, la contraddittorietà, l’irrazionalità.
Si è costituita l’amministrazione intimata, resistendo alle doglianze avverse.
Si è costituita altresì la società AMIA spa, in qualità di controinteressata.
Sono state prodotte memorie e documenti.
Nel corso dell’udienza pubblica la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è improcedibile, per sopravvenuta carenza di interesse.
Invero, risulta dagli atti di causa che la disciplina della materia è stata integralmente regolamentata da successivo atto normativo, il regolamento di cui alla delibera consiliare n. 83 del 14.7.2008, come dedotto dalla società AMIA e come riconosciuto dalla stessa amministrazione comunale (pag. 4 della memoria unica del 29.1.2010), la quale, dunque, non potrà più fare ricorso al regolamento originariamente impugnato (conseguendone l’adozione di atti illegittimi, e, in caso di danno patrimoniale, penalmente rilevanti).
Ne consegue l’improcedibilità del giudizio, per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate, in ragione dell’esito.