TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-04-04, n. 202406524

TAR Roma
Sentenza
4 aprile 2024
CS
Rigetto
Sentenza
28 febbraio 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. V, sentenza 2024-04-04, n. 202406524
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202406524
Data del deposito : 4 aprile 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/04/2024

N. 06524/2024 REG.PROV.COLL.

N. 16970/2023 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 16970 del 2023, proposto da
Comune di Pomezia, Comune di Ardea, Comune di Marino e Comune di Ariccia, in persona dei rispettivi Sindaci in carica, tutti rappresentati e difesi dagli Avvocati Antonio Aquino ed Emanuele Riccardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

RO AL, in persona del Sindaco in carica, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Ciavarella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



nei confronti

Acea Ambiente S.r.l., HI EN Inova Ag, Vianini Lavori S.p.A. e Suez Italy S.p.A., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocato Alessandro Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio sito in RO, alla Via di San Nicola Da Tolentino n. 67;



per l'annullamento

- del Bando di Gara prot. SU/2023/0017662 del 16 novembre 2023 “ II.1.1) Denominazione: Project financing ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per “Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla: a. progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; b. progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione dell’impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati. … … II.2.7) Durata del contratto di concessione: la durata della concessione è stimata in 33 anni e 5 mesi, inclusa la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori o nel numero di anni, eventualmente minore, previsto nel Piano Economico Finanziario del concorrente aggiudicatario e comunque non superiore al periodo di tempo necessario al recupero degli investimenti da parte del concessionario, ai sensi e per gli effetti dell’art.178, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 ”;

- del disciplinare di gara Europea a procedura telematica aperta Prot. SU/2023/0017662 del 16 novembre 2023 “ Project financing ai sensi dell'art. 193 del D. Lgs. n. 36/2023 - Proposta di partenariato pubblico privato in finanza di progetto per “Affidamento della concessione del polo impiantistico relativo alla: a. progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione di un impianto di termovalorizzazione autorizzato con operazione R1, e capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti; b. progettazione, autorizzazione all’esercizio, costruzione e gestione dell’impiantistica ancillare deputata alla gestione dei rifiuti residui decadenti dal trattamento termico, la mitigazione delle emissioni di anidride carbonica e l’ottimizzazione della distribuzione dei vettori energetici recuperati ”;

- della Determinazione dirigenziale numero repertorio na/349/2023 del 21/11/2023 - numero protocollo na/26191/2023 del 21/11/2023 – determina rettifica “ a causa di mero errore materiale, la determinazione dirigenziale n. rep. NA 342 del 16/11/2023 del Dipartimento Ciclo dei Rifiuti, Prevenzione e Risanamento dagli Inquinamenti, nella parte relativa alle tempistiche di richiesta del sopralluogo, indicando “entro n. 15 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana” anziché entro n. 5 giorni ”;

- nonché di ogni altro atto precedente, conseguente, connesso o presupposto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di RO AL, di Acea Ambiente S.r.l. nonché delle controinteressate HI EN Inova Ag, Vianini Lavori S.p.A. e infine Suez Italy S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO

1. I Comuni ricorrenti hanno adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento dei provvedimenti, di cui in epigrafe, mediante i quali RO AL bandiva una gara per la progettazione, l’autorizzazione all’esercizio, la costruzione e la gestione di un impianto di termovalorizzazione nel territorio di Santa Palomba, con capacità di trattamento pari a 600.000 ton/anno di rifiuti.

Deducevano in punto di diritto il seguente articolato motivo di gravame:

Eccesso di potere - Illogicità, irragionevolezza, abnormità, - arbitrarietà - Difetto/erroneità di motivazione - Perplessità – Contraddittorietà - Difetto ed erroneità dell’istruttoria – Violazione e falsa applicazione dl 50/2022 e dell’art. 1/421 e ss l.234/2021 – Violazione del principio di ragionevolezza e di proporzionalità”.

Premesso che l’art. 13 del d.l. n. 50/2022, conv. in legge 15 luglio 2022 n. 91, rubricato “ gestione dei rifiuti a RO e altre misure per il Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 ”, ha attribuito al Commissario straordinario di Governo istituito con l. n. 234/2021 all’articolo 1/421, “ limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di RO AL, l’esercizio delle competenze assegnate alle regioni dagli artt. 196 e 208 del dlg.152/2006 ”, poteri eccezionali nonché limitati nel tempo “ al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di RO ”, e quindi fino al 31 dicembre 2026; si evidenzia che gli interventi ammissibili sarebbero soltanto quelli correlati al Giubileo 2025, e realizzabili nel relativo orizzonte temporale, con il solo scostamento di un anno (2026); viceversa, essendo stato il bando di gara impugnato pubblicato solo a novembre 2023, ne consegue che l’avviamento dell’impianto sarà posticipato da ottobre 2026 a febbraio 2027 e quindi quando l’emergenza rifiuti legata all’anno giubilare (2025) sarà definitivamente conclusa.

In subordine, si solleva, ai sensi dell’art. 267 TFUE e con riferimento alla Direttiva n. 98/2008, artt. 4 e 13, la seguente questione pregiudiziale europea:

Dica la Corte di Giustizia dell’UE se gli artt. 4 e 13 della Direttiva n. 98/2008 ostano all’adozione dei provvedimenti attuativi del Commissario straordinario di Governo promanati ai sensi dell’art. 13 d.l. 50/2022 convertito con legge 91/2022 e dunque unicamente per il Giubileo 2025 per far fronte al grande afflusso di pellegrini– che prevedono l’istituzione di un nuovo impianto di incenerimento dei rifiuti urbani posto che come da cronoprogramma di

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