TAR Trento, sez. I, sentenza 2016-01-18, n. 201600028

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trento, sez. I, sentenza 2016-01-18, n. 201600028
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trento
Numero : 201600028
Data del deposito : 18 gennaio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00269/2015 REG.RIC.

N. 00028/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00269/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento

(Sezione Unica)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2015, proposto da:
M P, S S, C S e V M, rappresentati e difesi dall'avv. V M e con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. P F in Trento, via Brigata Acqui, n. 4

contro

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato di Trento, nei cui uffici in Largo Porta Nuova, n. 9, è, per legge, domiciliato

per l'ottemperanza

- al decreto della Corte di Appello di Trento n. 486/11 V.G., 2080 cron., di data 6 dicembre 2011, depositato il 13 dicembre 2011, di equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole di durata del processo, ai sensi della legge 24.3.2001, n. 89 (legge Pinto);

- e per l’irrogazione della sanzione ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visto l’art. 114 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2016 il cons. Alma Chiettini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto citato in epigrafe n. 486/11 V.G., depositato il 13 dicembre 2011, la Corte di Appello di Trento ha accolto il ricorso proposto dai ricorrenti Paluello, Schiavon e Sottovia, ai sensi dell’art. 3 della legge 24.3.2001, n. 89, per l’irragionevole durata di un giudizio penale.

2. Con il citato decreto il Ministero della Giustizia è stato condannato a pagare, a favore di ciascuno dei nominati ricorrenti, la somma di euro 2.170,00 a titolo di equo indennizzo, con interessi legali dalla domanda al saldo, e la somma di euro 756,00, oltre a oneri di legge, a titolo di spese legali, quest’ultima distratta in favore del difensore antistatario avv. M.

3. L’Amministrazione intimata non aveva dato riscontro alla richiesta di pagamento, per cui le sopra indicate parti ricorrenti hanno introdotto il presente ricorso di ottemperanza, con cui è stata chiesta:

a) - la condanna del Ministero della Giustizia all’esecuzione di quanto disposto dal menzionato decreto della Corte di Appello, passato in giudicato;

b) - la nomina, in caso di permanente inadempimento, di un commissario ad acta;

c) - la condanna dello stesso Ministero al pagamento di un’ulteriore somma di denaro a titolo di penalità di mora (o astreinte), ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per il ritardo nell’esecuzione del sopra citato decreto;

d) - la condanna del nominato Ministero anche al pagamento delle spese del presente giudizio, da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario nel presente giudizio.

4. Con memoria depositata in data 12 ottobre 2015 si è costituita l’Amministrazione intimata, depositando la nota del precedente 24 settembre con cui la Corte di Appello di Trento ha comunicato che, in ottemperanza al decreto in oggetto, sono stati emessi a favore dei signori ricorrenti ordinativi di pagamento per complessivi euro 6.972,61, e a favore dello Studio legale M l’ordinativo di pagamento n. 100/70 per complessivi euro 902,94.

Da ciò, la richiesta dell’Avvocatura dello Stato che sia dichiarata cessata la materia del contendere.

5. All’odierna camera di consiglio il ricorso è stato chiamato e trattenuto per la decisione.

6. Ebbene, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., sulla base di quanto sopra rilevato il Collegio deve dichiarare la cessazione della materia del contendere sulla domanda di ottemperanza.

7.1. Per quanto riguarda, invece, la domanda di condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma di denaro a titolo di penalità di mora, o astreinte, vale rammentare che la norma di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., dispone che il giudice dell’ottemperanza, quando accoglie il ricorso, “ salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato;
tale statuizione costituisce titolo esecutivo
”.

A seguito della pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 25.6.2014, n. 15, questo Tribunale riconosce, generalmente, l’applicabilità dell’istituto anche in caso di mancata esecuzione di decreti di condanna della Corte di Appello emessi ai sensi della legge Pinto.

7.2. Sulla specifica tematica attinente alla decorrenza iniziale dell’astreinte, il Tribunale si era uniformato (cfr., per tutte, T.R.G.A. Trento, 22.10.2015, n. 394 e n. 398;
12.10.2015, n. 385) all’interpretazione stabilita dal Giudice d’appello (cfr., per tutte, sentenze brevi 13 ottobre 2015, nn. 4780, 4724 e 4722), per la quale, dal tenore letterale dell’art. 114, comma 4, c.p.a., “ si rileva che il legislatore ha attribuito al giudice dell’ottemperanza uno strumento per indurre l’Amministrazione ad eseguire tempestivamente l’ordine di pagamento dallo stesso formulato, di talché tale strumento non è ovviamente utilizzabile per gli adempimenti pregressi, produttivi piuttosto di obbligazioni di natura risarcitoria ”.

Tale posizione è stata da ultimo condivisa e dunque codificata dal Legislatore, che con la legge di stabilità 2016 (l. 28.12.2015, n. 208) ha aggiunto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a. il seguente periodo: “ Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza ”.

7.3. Conseguentemente, la domanda di astreinte deve essere respinta, poiché il pagamento delle somme che l’Amministrazione era stata condannata a versare è avvenuto prima del deposito della presente decisione.

8. Da ultimo, quanto alle spese del presente giudizio, esse sono liquidate in dispositivo (a favore dell’avv. M) in base al principio della soccombenza virtuale, posto che la resipiscenza dell’Amministrazione è sopravvenuta dopo la sua introduzione, ma anche nella misura connessa alla serialità del contenzioso nella materia de qua, e al conseguente minimo impegno professionale richiesto, come peraltro già stabilito in numerosi, analoghi precedenti di questo stesso Tribunale.

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