TAR Trento, sez. I, ordinanza cautelare 2023-01-26, n. 202300005
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Testo completo
Pubblicato il 26/01/2023
N. 00005/2023 REG.PROV.CAU.
N. 00185/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 185 del 2022, proposto da
B B, rappresentato e difeso dall’avvocato M B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- Comune di Mezzolombardo, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ai sensi dell’art. 41 del d.P.R. 1 febbraio 1973, n. 49 come sostituito dall’art. 1 del d.lgs. 14 aprile 2004, n. 116 dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Trento, largo Porta Nuova, n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
- Provincia Autonoma di Trento, in persona del suo legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati G B, S A e M E Mo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’avvocato S A nella sede dell’Avvocatura provinciale in Trento, piazza Dante n. 15;
nei confronti
- Ospedale San Giovanni, non costituitosi in giudizio;
- Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, non costituitasi in giudizio;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento di rimozione di apparecchi da gioco di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) del r.d. 18 giugno 1931, n. 773, prot. N. 11142 dd. 15.11.2022 emesso dal Comune di Mezzolombardo e della susseguente rettifica del provvedimento rimozione d.d. 22.11.22, nonché degli atti antecedenti, presupposti, preordinati, consequenziali e connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Mezzolombardo;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Provincia Autonoma di Trento;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55, comma 10, c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti i decreti del Presidente di questo Tribunale n. 9 del 2 maggio 2022 e n. 45 del 15 dicembre 2022 ;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2023 il dott. F R e uditi per le parti i difensori come specificato nel relativo verbale;
Rilevato che il signor B B, titolare della ditta individuale Bar Mary di Bazhdari Behar (Baggio gestisce il locale all’insegna Bar Mary , ubicato nel territorio comunale di Mezzolombardo in Piazza Pio XII n. 10, all’interno del quale ha installato, nella sua veste di esercente, 9 apparecchi per la raccolta del gioco lecito di cui all’art. 110, comma 6 del t.u. approvato con r.d. 18 giugno 1931 n. 773 di proprietà del concessionario di rete;
Rilevato che mediante i provvedimenti impugnati, in applicazione degli artt. 5 e 14 della legge provinciale 22 luglio 2015 n. 13 e della conseguente deliberazione del Consiglio Comunale di Mezzolombardo n. 13 del 27 marzo 2012, è stata disposta la rimozione di tutti gli apparecchi ivi elencati, essendo stato accertato che “l’esercizio all’insegna Bar Mary...si trova ad una distanza inferiore a 300 metri dai seguenti luoghi sensibili, calcolata secondo il criterio del raggio, in linea d’aria in tutte le direzioni tra l’accesso/ingresso principale del locale interessato alla rimozione...e l’accesso del luogo sensibile: 2. – scuola elementare; 5 – Centro Culturale Giovanile; 7- Oratorio; 8 – Sede APPM” (Associazione provinciale per la protezoone dei minori); 9 – Ospedale; 10 – Casa di Riposo n. 17; 17 – Stazione FETM” (Ferrovia Trento – Malè), evidenziando - altresì - che “la licenza per l’esercizio di scommesse di cui all’art. 88 TULPS rilasciata in data 3 agosto 2017 per subingresso” conteneva l’espressa indicazione del “divieto di installare apparecchi da gioco “nuovi” in quanto l’immobile è collocato in area sensibile” e che la “licenza ex art. 86 T.U.L.P.S.” era “valida fino alla data del 12/08/2020, volturata per subingresso con validità limitata” ;
Considerato che l’art. 5, comma 1, della predetta legge provinciale 22 luglio 2015, n. 13 dispone: “1. Per tutelare determinate categorie di persone più vulnerabili e per prevenire la dipendenza da gioco, è vietata la collocazione degli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), a una distanza inferiore a trecento metri dai seguenti luoghi: a) istituti scolastici o formativi di qualsiasi ordine e grado; b) strutture sanitarie e ospedaliere, incluse quelle dedicate all'accoglienza, assistenza e recupero di soggetti affetti da qualsiasi forma di dipendenza o in particolari condizioni di disagio sociale o che comunque fanno parte di categorie protette; c) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziale; d) strutture e aree ricreative e sportive frequentate principalmente da giovani, nonché centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 14 febbraio 2007, n. 5 (legge provinciale sui giovani 2007); e) circoli pensionati e anziani previsti o finanziati ai sensi della legge provinciale 25 luglio 2008, n. 11 (Istituzione del servizio di volontariato civile delle persone anziane, istituzione della consulta provinciale della terza età e altre iniziative a favore degli anziani); f) luoghi di culto.”;
Considerato che a sua volta l’art. 14 della medesima legge provinciale dispone: “1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, gli apparecchi da gioco individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto n. 773 del 1931 posti a una distanza inferiore a quella prevista dall'articolo 5, comma 1, sono rimossi entro sette anni dalla data di entrata in vigore di questa legge se collocati nelle sale da gioco ed entro cinque anni dalla medesima data negli altri casi. In caso di mancata rimozione si applica l’articolo 10, comma 1.” ;
Considerato che la parte ricorrente, nel domandare l’annullamento del surriferito provvedimento del Comune di Mezzolombardo di rimozione di apparecchi da gioco prot. n. 11142 del 15 novembre 2022 rettificato con provvedimento d.d. 22.11.22, ha rilevato l’effetto “espulsivo” prodotto dalla anzidetta l.p. n. 13 del 2015 sul territorio amministrato dal Comune di Mezzolombardo, precisando sulla base di una perizia di parte che la fascia di interdizione derivante dal rispetto della distanza di 300 metri dai siti sensibili individuati sul territorio comunale, calcolata secondo il criterio del raggio in linea retta ed in linea d’aria, è pari al 98,03%;
Considerato che in ragione di quanto precede la parte ricorrente ha prospettato una questione di legittimità costituzionale della richiamata legge provinciale per violazione in particolare degli artt. 3, 32, 41, 97 e 117, comma 2 lett. m) Cost. nonché dell’art. 117, comma 1 Cost. in relazione all’art. 1 del 1° Protocollo addizionale alla CEDU (protezione della proprietà) e agli