TAR Lecce, sez. I, ordinanza cautelare 2017-07-06, n. 201700342
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Pubblicato il 06/07/2017
N. 00342/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00667/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da:
Cavallo Francesco &Figlio Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A L, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, piazza Mazzini n.72;
contro
Comune di Francavilla Fontana, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato F P, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Francesco D'Elia n.2;
Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato A B, con domicilio eletto presso lo studio Calasso Studio Legale in Lecce, piazzetta Scipione De Summa n.15;
Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo, Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per Le Province di Brindisi Lecce e Taranto, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Dello Stato, domiciliata in Lecce, piazza S. Oronzo Ex. Palazzo Giust;
nei confronti di
Arpa Puglia, Legambiente Piaroa non costituiti in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l'annullamento previa sospensiva della determinazione n.590 del 23/3/2017 del Responsabile Servizio Area Socio Assistenziale del Comune di Francavilla Fontana, del parere prot. n.1867 del 16/3/2017 della Sezione Urbanistica Regione Puglia, nonché ove occorra delle note prot. n. 11200 del 16/3/2017 e prot. n. 2212 del 18/1/2017 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana, delle note prot. n. 1511 del 2/3/2017 e prot. n. 962 del 7/2/2017 della Regione Puglia, nonché ove occorra delle note regionali prot. n.11637/2017 e 329/2017, delle relazioni del SUAP di Francavilla Fontana del 16/1/2017 e del 14/3/2016, della delibera di C. C. n.15 del 10/3/2017 e della nota prot. n.20444 del 17/5/2017 della stessa Amm.ne, di tutti gli atti connessi presupposti e/o consequenziali.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16 giugno 2017:
per l'annullamento previa sospensiva
della determinazione n.590 del 23/3/2017 del Responsabile Servizio Area Socio Assistenziale del Comune di Francavilla Fontana, del parere prot. n.1867 del 16/3/2017 della Sezione Urbanistica Regione Puglia, nonché ove occorra delle note prot. n. 11200 del 16/3/2017 e prot. n. 2212 del 18/1/2017 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla Fontana, delle note prot. n. 1511 del 2/3/2017 e prot. n. 962 del 7/2/2017 della Regione Puglia, nonché ove occorra delle note regionali prot. n.11637/2017 e 329/2017, delle relazioni del SUAP di Francavilla Fontana del 16/1/2017 e del 14/3/2016, della delibera di C. C. n.15 del 10/3/2017, della nota prot. n.20444 del 17/5/2017 e prot. n. 20907 del 22/5/2017 del Comune di Francavilla Fontana, di tutti gli atti connessi presupposti e/o consequenziali.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Francavilla Fontana e di Regione Puglia e di Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio Per Le Province di Brindisi Lecce e Taranto;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 luglio 2017 la dott.ssa J B e uditi per le parti i difensori come da verbale;
- rilevato che parte ricorrente ha chiesto la sospensione in via cautelare dei provvedimenti indicati in epigrafe con i quali il Comune di Francavilla si è espresso favorevolmente, ma solo parzialmente, sulla proposta progettuale presentata dall’interessato per la realizzazione, in variante alla destinazione agricola di zona, di un campo da golf con club house e annessa struttura alberghiera;
- ritenuta l’istanza cautelare immeritevole di accoglimento, difettando il necessario periculum in mora, tenuto conto della natura dei provvedimenti impugnati e dell’impossibilità in ogni caso per la ricorrente di ottenere in questa sede il pieno soddisfacimento dei propri interessi, vista la fase procedimentale nella quale si collocano gli atti in discussione e la complessità e rilevanza dell’intervento in questione;
- ritenuto che le spese di questa fase possano essere compensate, tenuto conto della novità della specifica questione trattata e della natura solo interinale della decisione;