TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-02-14, n. 202300297

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Bari, sez. U, sentenza 2023-02-14, n. 202300297
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Bari
Numero : 202300297
Data del deposito : 14 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 14/02/2023

N. 00297/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00890/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezioni Unite)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 890 del 2018, proposto da
F S, L L, A D V, A S e S G, rappresentati e difesi dagli avvocati A Z ed E C, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, con domicilio digitale come da PEC iscritta al registro generale degli indirizzi elettronici (ReGIndE);

per l'accertamento

del diritto dei ricorrenti all’indennità di missione;

e per la conseguente condanna del Ministero alla corresponsione di relativi importi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del giorno 15 novembre 2022 l’avv. Donatella Testini;

Nessuno è collegato per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO



1. I ricorrenti sono Vigili del Fuoco addetti alla sede di Foggia.

Con ordine di servizio n. 158 del 4 maggio 2017, il Comandante Provinciale ne ha disposto “l’assegnazione temporanea, in attesa della prossima Mobilità Nazionale” presso altre sedi della provincia di Foggia con effetto dal 15 maggio 2017.

Con successivo ordine di servizio n. 356 del 7 agosto 2017 ne ha disposto il rientro immediato.

Con ordine di servizio n. 334 del 3 ottobre 2017, A D V, A S e S G sono stati nuovamente assegnati ad altre sedi a far data dal 7 ottobre 2017 “per procedere al completamento degli organici delle sedi distaccate di personale con mansioni di autista;
e tanto “nelle more dell’eventuale periodo di espletamento del corso per patenti di 3^”.

Con ordine di servizio n. 373 del 13 novembre 2017, il Comandante Provinciale ne ha disposto il rientro a Foggia dal 20 novembre 2017, in quanto le ultime assegnazioni hanno consentito il ripianamento dell’organico.

Con il presente mezzo di tutela, i ricorrenti chiedono che venga accertato il loro diritto a percepire l’indennità giornaliera di missione di cui all’art. 53 del CCNL del 30 luglio 2002.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio, ha depositato la relazione del Comandante Provinciale, nella quale si rappresenta che gli spostamenti innanzi descritti, nonostante l’uso improprio, negli ordini di servizio, della locuzione “assegnazione temporanea”, sarebbero, in realtà, trasferimenti potenzialmente irrevocabili, con conseguente non riconoscibilità dell’indennità richiesta.

Previo deposito di repliche da parte del ricorrente, la causa viene ritenuta per la decisione ex articolo 16 delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo del 15 novembre 2022.

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