TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-12-20, n. 202319280

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. III, sentenza 2023-12-20, n. 202319280
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202319280
Data del deposito : 20 dicembre 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 20/12/2023

N. 19280/2023 REG.PROV.COLL.

N. 07812/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7812 del 2018, proposto dalla AI-Associazione delle Imprese del Turismo all'Aria Aperta e dalla Bibione Mare s.p.a., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentate e difese dagli avv.ti Ludovico Marco Benvenuti, Giorgio Orsoni, Mario Sanino e Pier Marco Rosa Salva, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Mario Sanino in Roma, al viale Parioli 180;



contro

il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



nei confronti

della Regione Veneto, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

- del decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, del 2 marzo 2018, recante l’“ Approvazione del glossario contenente l'elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. (18A02406) ”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, nella parte in cui, nell'Allegato 1 “ Glossario Edilizia Libera ”, punto 52, sottopone al regime di edilizia libera l'allestimento all'interno di strutture ricettive all'aperto di manufatti leggeri ( roulottes , campers , case mobili, imbarcazioni e assimilati);

- di tutti gli altri atti e provvedimenti presupposti, connessi e conseguenti.

in via subordinata, per la dichiarazione della rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 2 e dell’Allegato A del d.lgs n. 222/2016, in riferimento all'art. 76 e all'art. 117, commi 3 e 4, della Cost., con sospensione del presente giudizio e con rinvio degli atti alla Corte Costituzionale;

Visti il ricorso, le memorie e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4- bis del cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 15 dicembre 2023 il dott. Massimiliano Scalise e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1 – Con l’atto introduttivo del presente giudizio, l’AI (Associazione delle Imprese del Turismo all'Aria Aperta), associazione di categoria dei gestori del turismo all’aperto e la Bibione Mare s.p.a., gestore di due campeggi nella Regione Veneto, hanno impugnato il d.m. del 2 marzo 2018, recante l’elenco delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività libera; e ciò nella parte in cui, al punto n. 52 dell’Allegato 1 “ Glossario Edilizia Libera ”, ha sottoposto a tale regime anche l'allestimento all'interno di strutture ricettive all'aperto di manufatti e strutture leggeri ( roulottes , campers , case mobili, imbarcazioni e assimilati).

2 – Il ricorso è stato affidato ai seguenti mezzi: 1) violazione degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 380/2001; violazione dell’art. 117 Cost., difetto di presupposto, erronea interpretazione, eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità; 2) violazione di legge; violazione degli artt. 117 e 118 Cost., violazione dell’art. 2 del d.P.R. n. 380/2001, difetto di presupposto, erronea interpretazione, incompetenza, violazione del principio di leale collaborazione, eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria; 3) violazione dell’art. 1 d.lgs n. 222/2016; difetto di presupposto, erronea interpretazione, eccesso di potere, difetto di motivazione, carenza di istruttoria, irragionevolezza, arbitrarietà, illogicità; 4) eccesso di potere, carenza di istruttoria e di motivazione.

In subordine i ricorrenti hanno chiesto di sollevare la questione di illegittimità costituzionale del d.lgs.

222/2016 per violazione degli artt. 76 e 117, commi 3 e 4 della Cost.

3 – Le Amministrazioni intimate si sono costituite in resistenza al ricorso con atto di stile.

4 – In vista dell’udienza, i ricorrenti hanno ribadito le proprie tesi con memoria.

5 – All’udienza del 15 dicembre 2023, uditi gli avvocati come da verbale, la causa è passata in decisione.

6 – Il ricorso va respinto, in quanto è infondato.

6.1 – Con il primo mezzo i ricorrenti hanno dedotto il contrasto del punto n. 52 dell’Allegato 1 “ Glossario Edilizia Libera ” del d.m. del 2 marzo 2018 con gli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 380/2001.

In particolare, hanno lamentato che il predetto decreto avrebbe annesso rilievo edilizio all’attività di allestimento all'interno di strutture ricettive all'aperto di manufatti e strutture leggeri, quando invece detta attività, sulla base del combinato disposto delle succitate previsioni, ne sarebbe priva.

La censura non convince in quanto è basata su una premessa giuridica non condivisibile: quella secondo cui la lettura congiunta degli artt. 3 e 6 del d.P.R. n. 380/2001 porterebbe a configurare l'allestimento all'interno di strutture ricettive all'aperto di manufatti e strutture leggeri come attività non edilizia.

6.1.1 - Sul punto va, infatti, osservato che il citato art. 3, comma 1, lettera e.5) non ha sancito l’irrilevanza a fini edilizi dell’attività in discorso ma si è solo limitato ad escluderla dal novero di

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