TAR Roma, sez. 3S, sentenza 2023-03-02, n. 202303515
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Pubblicato il 02/03/2023
N. 03515/2023 REG.PROV.COLL.
N. 03591/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3591 del 2018, proposto da
A F, rappresentato e difeso dagli avvocati G R, G I, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
V B, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale - originariamente pubblicato in data 12.02.2018 e ripubblicato in data 29.03.2018 - nella parte in cui non include l'odierno ricorrente;
- nei limiti di interesse del ricorrente, della determina del Ministero della Salute datata 29.03.18 n. 0017412-A con la quale è stato preso atto degli esiti delle valutazioni effettuate dalla Commissioni nella seduta del 27.03.18 ed è stata disposta la pubblicazione dell'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;
- per quanto possa occorrere e nei limiti di interesse del ricorrente, della determina del Ministero della Salute datata 12.02.18 n. 0007440-P con la quale è stato approvato l'Elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di Direttore generale delle Aziende sanitarie locali, delle Aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale;
- della Scheda di Valutazione (c.d. stampa di valutazione) relativa all'odierno ricorrente nelle parti che verranno appresso meglio specificate;
- dell'avviso pubblico “per la formazione dell'elenco di idonei alla nomina di Direttore Generale in attuazione del Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171 e s.m., recante “Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p) della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria” - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 03.10.17 - nelle parti che verranno appresso meglio specificate;
per quanto possa occorrere, della nota del Ministero della Salute prot. n. 0014968-P datata 19.03.2018;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 febbraio 2023 la dott.ssa Silvia Piemonte e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che parte ricorrente, con nota del 30 dicembre 2022 dichiarato il venir meno dell’interesse a proseguire nel presente giudizio e ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare il ricorso improcedibile, con compensazione delle spese;
Ritenuto – in considerazione di quanto sopra – di dover dichiarare l’improcedibilità del ricorso, per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., atteso che, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, « in virtù del principio fondamentale della domanda, il sindacato giurisdizionale può essere attivato soltanto ad iniziativa del soggetto che si ritiene leso ed il processo amministrativo resta nella disponibilità della parte che lo ha attivato, senza che il giudice adito abbia alcuna possibilità di deciderlo nel merito, ove la parte attrice, prima dell’introito del ricorso per la delibazione nel merito, abbia dichiarato di rinunciarvi o di non avere più alcun interesse alla pronuncia di annullamento degli atti gravati » (cfr. ex multis Consiglio di Stato, V, 14 ottobre 2014, n. 5113);
Ritenuto che la peculiarità della vicenda giustifichi la compensazione tra le parti delle spese processuali;