TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-05-31, n. 202411233

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-05-31, n. 202411233
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 202411233
Data del deposito : 31 maggio 2024
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 31/05/2024

N. 11233/2024 REG.PROV.COLL.

N. 15033/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 15033 del 2019, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Pierpaolo De Vizio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;



contro

Guardia di Finanza - Comando Generale e Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;



per l'annullamento:

1. del foglio del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto n. -OMISSIS- in data 9 luglio 2019, notificato in data 13 settembre 2019, avente ad oggetto “ Avanzamento al grado superiore, ai sensi dell’art. 1084 del D.Lgs. n. 66/2010 ” con il quale è stato reso noto al ricorrente il parere contrario all’applicazione nei suoi confronti delle disposizioni di cui al predetto art. 1084 del d.lgs. 66/2010 che prevede l’attribuzione del grado superiore, nonché del relativo verbale allegato al precedente foglio con cui la Commissione Permanente di Avanzamento del Comando Generale della Guardia di Finanza, nella riunione del 29 maggio 2019, ha espresso parere contrario all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1084 del d.lgs. n. 66/2010 nei confronti del ricorrente;

2. della Circolare prot. n. 0350793/12 in data 23 novembre 2012 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto e del relativo parere espresso dalla Direzione Generale per il Personale Militare presso il Ministero della Difesa nell’interpretazione resa negli atti impugnati dall’Amministrazione, nonché per violazione dell’art. 1084 del d.lgs. 66/2010 e della Circolare prot. n. 0338522/11 del 16 novembre 2011 del Comando Generale della Guardia di Finanza - I Reparto con particolare riferimento all’interpretazione ed alla valenza attribuita ai requisiti della “conseguenza immediata e diretta” della cessazione dal servizio rispetto alle ferite, lesioni o malattie riportate in servizio;

3. nonché di ogni altro atto di ogni altro atto presupposto, conseguente, collegato e/o connesso.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Guardia di Finanza-Comando Generale e del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 29 maggio 2024 la dott.ssa Marianna Scali e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.



FATTO e DIRITTO

1. Il signor -OMISSIS-, Maresciallo della Guardia di Finanza, in data 28 ottobre 2018, ha presentato un’istanza indirizzata, tra l’altro, al Comando Generale della Guardia di Finanza, con cui chiedeva l’applicazione nei suoi confronti dell’art. 1084 del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (recante il “codice dell’ordinamento militare”), il quale dispone che ai militari inidonei al servizio d’istituto per ferite, lesioni o malattie riportate nell’ambito dello stesso “ è attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d’avanzamento ”.

A supporto della domanda l’esponente rappresentava di essere stato posto in congedo assoluto “ per riforma ” dal 17 gennaio 2014 e riconosciuto “ già dal 16.11.2004 (…) Vittima del dovere per azioni criminose ”.

Più nello specifico, evidenziava che:

- nella data del 26 settembre1998, nel tentativo di sventare una rapina a mano armata ad opera di malviventi in un esercizio commerciale di Anzio, il medesimo rimaneva ferito riportando un “trauma contusivo cervicale”;

- successivamente otteneva un periodo di “temporanea non idoneità” a causa dell’insorgenza di un ulteriore patologia;

- per le predette patologie, in data 27 febbraio 1999, chiedeva il riconoscimento della causa di servizio per le suddette infermità;

- con verbale modello ML/AB n. -OMISSIS- del 17 novembre 2000 la Commissione Medica accoglieva l’istanza presentata, riconoscendogli le predette patologie quali “DIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO”, giudicandolo “idoneo” al servizio militare incondizionato;

- in data 16 novembre 2004 veniva riconosciuto quale “Vittima del dovere per azioni criminose” nella misura del 10%, successivamente rivalutata fino alla misura del 31% in data 6 giugno 2011;

- in data 11 aprile 2006 chiedeva il riconoscimento dell’interdipendenza tra le patologie già riconosciutegli dall’Autorità sanitaria con ulteriori infermità certificate;

- all’esito del parere di riesame n. 20400/2009 espresso dal Comitato per le cause di servizio, l’Amministrazione riconosceva le patologie da lui indicate dal militare “SI INTERDIPENDENTI DA CAUSA DI SERVIZIO”;

- in data 17 gennaio 2014, con verbale n. -OMISSIS-, la Commissione Medica Ospedaliera di Roma, lo giudicava “ non idoneo permanentemente nella Guardia di Finanza in modo assoluto e da collocare in congedo assoluto ”;

- in data 13 febbraio 2014 il Comandante Regionale della Guardia di Finanza del Lazio ne disponeva la cessazione dal servizio permanente per infermità collocandolo in congedo assoluto a decorrere dal 17 gennaio 2014.

All’esito del prescritto iter amministrativo, l’istanza in argomento non veniva accolta sulla base dell’orientamento formulato dalla Commissione Permanente di Avanzamento che esprimeva “ parere contrario all’applicazione delle disposizioni di cui all’art. 1084 D.lgs. 66/2010 ” sulla base della seguente motivazione:

- “ (…) la permanente non idoneità è derivata da una patologia il cui riconoscimento «per causa di servizio» è stato richiesto il 27.02.1999 ed accertato dalla C.M.O. con modello ML/AB n.-OMISSIS- datato 17.11.2000 con il quale è stato dichiarato «idoneo» al servizio militare incondizionato …”;

- “( …) la predetta patologia non ha impedito al militare di prestare servizio nel periodo successivo e fino al 29.01.2012 …”.

2. Il ricorrente è insorto avverso tale provvedimento, nonché gli atti ad esso presupposti e connessi come in epigrafe indicati, affidando il gravame ad un unico articolato motivo di ricorso, rubricato come segue:

« Illegittimità per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1084 del D. Lgs. 66/02010. Illegittimità per violazione e falsa applicazione della circolare prot. n. 0338522/11 in data 16.11.2011 del Comando a della Guardia di Finanza – Reparto, recante “Personale militare che cessa dal servizio per infermità. Art. 1084 del D.Lgs. n. 66/2010. Illegittimità e/o eccesso di potere per violazione e/o falsa applicazione ed interpretazione della Circolare prot. n. 0350793/12 in data

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