TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-05-13, n. 201400203

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Trieste, sez. I, sentenza 2014-05-13, n. 201400203
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Trieste
Numero : 201400203
Data del deposito : 13 maggio 2014
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00167/2009 REG.RIC.

N. 00203/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00167/2009 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2009, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. S P, con domicilio eletto presso la Segreteria Generale del T.A.R., in Trieste, piazza Unità d'Italia n. 7;

contro

Ministero dell'Interno, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato ex lege presso la medesima, in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

per l'annullamento

del decreto n. 2272/N in data 6 novembre 2008 del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza -Direzione Centrale per le risorse umane, con il quale è stata respinta l'istanza di data 31 marzo 2008 intesa ad ottenere la concessione dell'equo indennizzo;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'articolo 22, comma 8, D. Lgs. 30.06.2003 n. 196;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 aprile 2014 la dott.ssa Alessandra Tagliasacchi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

Il ricorrente, già effettivo della Polizia di Stato, è stato successivamente destituito dal servizio, in attuazione della disposizione dell’articolo 8, I^ comma, lettera c), D.P.R. n. 737/1981, con decreto ministeriale n. 333-D/70552 del 30.09.1992 e decorrenza dal 27.02.1989, data nella quale era stato sospeso cautelarmente dal servizio.

Al signor -OMISSIS- è stato, invero, riconosciuto uno stato depressivo grave con conseguente perdita totale della capacità di intendere e volere, ragion per cui è stato prosciolto per difetto di imputabilità dai reati ascrittigli e gli sono state applicate misure di sicurezza personali.

Egli ricollega eziologicamente tale infermità al tipo di attività particolarmente gravosa e stressante, segnatamente, di vigilanza armata e di perlustrazione presso il valico di frontiera di Gorizia, cui era stato assegnato.

Ed, infatti, la Corte dei Conti – Sez. giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia con sentenza n. 37 del 28.01.2008, all’esito di C.T.U. medico-legale disposta in corso di causa, ha riconosciuto la dipendenza da causa di servizio della patologia manifestata dal deducente e per l’effetto ha dichiarato il diritto di questi a percepire una pensione privilegiata.

All’esito del giudizio in Corte dei Conti, il signor -OMISSIS- in data 31.03.2008 ha formulato istanza per la concessione dell’equo indennizzo ai sensi della L. n. 1094/1970 e del D.P.R. n. 461/2001.

L’istanza è stata però respinta per tardiva presentazione della domanda di riconoscimento di dipendenza dell’infermità da causa di servizio, giusta quanto dispone l’articolo 3 R.D. n. 1024/1928.

Risulta, invero, per tabulas che:

I^) in data 25.05.1993 il signor -OMISSIS- presentava domanda di pensione di invalidità contratta in servizio e per causa di servizio;

II^) in data 9.07.1997 la Commissione Medico-Ospedaliera di Udine escludeva la dipendenza da causa di servizio della patologia di cui soffriva il signor -OMISSIS-;

III^) in data 26.08.1997 la Commissione Medica di seconda istanza di Verona confermava il giudizio del primo organo tecnico, e cioè che la patologia di cui soffriva il signor -OMISSIS- non dipendeva da causa di servizio;

IV^) con parere n. 562/99 il Consiglio di Stato, Sezione I^, si esprimeva per il rigetto del ricorso straordinario promosso dal signor -OMISSIS- avverso il verbale della Commissione Medica di seconda istanza di Verona.

La tesi dell’Amministrazione resistente è che la domanda di riconoscimento di causa di servizio, implicitamente contenuta, quale presupposto ineludibile, nella domanda di pensione di invalidità presentata in data 25.05.1993, sia tardiva perché il ricorrente ha avuto contezza delle proprie condizioni sin dal 1988, allorquando era stato dichiarato inidoneo e per tale ragione sospeso dal servizio.

Avverso il suvvisto diniego insorge il ricorrente, lamentando che l’Amministrazione non abbia tenuto conto della propria riconosciuta incapacità di intendere e di volere, non avendo fatto correttamente decorre l’invocato termine di decadenza dal momento in cui egli ha raggiunto la piena consapevolezza della malattia, delle sue cause e delle sue conseguenze giuridiche: momento rispetto al quale la domanda di equo indennizzo e quella presupposta di riconoscimento della dipendenza dell’infermità da causa di servizio sono assolutamente tempestive.

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, a mezzo dell’Avvocatura di Stato, contestando la prospettazione avversaria. Insiste la difesa erariale per la tardività della domanda formulata dal signor -OMISSIS-, evidenziando altresì come sia stato respinto il ricorso straordinario promosso dall’interessato avverso il giudizio della Commissione medica di non sussistenza del nesso di dipendenza da causa di servizio della infermità del ricorrente: chiede conseguentemente il rigetto del ricorso introduttivo del presente giudizio.

All’udienza in data odierna la causa è trattenuta in decisione.

DIRITTO

Dalle suesposte risultanze documentali emerge che alla data del 25.05.1993 il signor -OMISSIS- aveva attivato il procedimento per il riconoscimento della dipendenza della infermità da causa di servizio, presupposto ineludibile per il conseguimento del diritto a percepire pensione privilegiata: se ne può inferire che quanto meno da quella data egli avesse contezza della propria malattia e della possibile dipendenza della medesima da causa di servizio.

Peraltro, il dato fattuale del avvio del procedimento amministrativo assume rilievo ai fini della individuazione del regime giuridico cui è soggetta la fattispecie concreta, che è appunto quello determinato dal combinato disposto delle norme vigenti al 25.05.1993.

E dunque, ai sensi dell’articolo 51 D.P.R. n. 686/1957, richiamato dall’articolo 3 L. n. 1094/1970, che ha esteso al personale militare l’istituto dell’equo indennizzo, la relativa istanza andava proposta nel termine di sei mesi dal giorno di comunicazione del decreto che riconosce la dipendenza della menomazione dalla causa di servizio. Tale norma va coordinata con l’articolo 3 R.D. n. 1024/1928, dettato con riferimento – tra le altre categorie – agli agenti di pubblica sicurezza (quale era il signor -OMISSIS-), il quale statuiva che la domanda di accertamento della dipendenza da causa di servizio andava proposta nel termine di sei mesi da quando si è verificata la lesione, la ferita o la malattia.

Ne consegue che l’interessato doveva presentare domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio entro il termine di cui all’articolo 3 R.D. n. 1024/1928 e contestualmente o successivamente quella per equo indennizzo purché nel termine di cui all’articolo 51 D.P.R. n. 686/1957.

Va ricordato che la giurisprudenza ha da tempo concluso che per il personale militare e quello equiparato (categoria nella quale rientra – come detto – il ricorrente) il precitato termine per la domanda di riconoscimento dell’equo indennizzo decorre dalla presa visione del verbale della Commissione medica che riconosce la sussistenza del nesso di dipendenza da causa di servizio (in termini, T.A.R. Lazio – Roma, Sez. I^, sentenza n. 6103/2011;
C.d.S., Sez. IV^, sentenza n. 4636/2008).

Gli è che nel caso di specie è mancato l’accertamento favorevole da parte dell’organo tecnico dell’Amministrazione: circostanza questa che assume valore dirimente nella presente controversia, anche se non inserita nell’impianto motivazionale del provvedimento di diniego qui impugnato, ma comunque valorizzata dalla difesa erariale nella memoria difensiva del 28.02.2014.

Invero, la Commissione medica di seconda istanza, confermando il giudizio di quella di primo grado, ha escluso la dipendenza da causa di servizio della patologia manifestata dal ricorrente, e l’atto è stato ritenuto esente dalle censure di illegittimità dedotte dall’interessato in sede di ricorso straordinario.

Ora, ai sensi dell’articolo 16 R.D. n. 1024/1928 (applicabile, come detto, ratione temporis), per il personale militare e quello equiparato, il verbale della Commissione medica è atto definitivo del subprocedimento di accertamento della dipendenza da causa di servizio (cfr., T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VII^, sentenza n. 1449/2011), non potendosi estendere al presente giudizio l’esenzione prevista dalla medesima norma per il giudizio pensionistico in Corte dei Conti.

Se, dunque, il Giudice contabile ha potuto disporre una C.T.U. e superare le conclusioni cui era giunto l’organo tecnico amministrativo, altrettanto non è consentito a questo Tribunale, che – dopo il rigetto del ricorso straordinario - non può prescindere dalla valutazione della Commissione medica.

L’incontrovertibilità dell’atto presupposto (il verbale della Commissione medica che esclude la sussistenza della dipendenza da causa di servizio nel caso di specie) determina l’inutilità di qualsivoglia pronuncia da parte di questo Tribunale in ordine alla legittimità del provvedimento di diniego dell’equo indennizzo.

Anche volendo ritenere tempestiva la domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, il punto è che tale riconoscimento è mancato, non potendosi attribuire efficacia alla pronuncia del Giudice contabile al di fuori dello stretto ambito processuale nella quale è stata assunta.

L’interesse all’azione, intendendosi per tale la possibilità di ottenere un risultato in concreto utile dalla pronuncia del giudice adito, costituisce condizione dell’azione, la cui assenza ne determina l’inammissibilità se originaria ovvero l’improcedibilità se sopravvenuta.

In conclusione, il ricorso proposto dal signor -OMISSIS- deve essere dichiarato inammissibile.

Le peculiarità del caso di specie giustificano nondimeno l’integrale compensazione delle spese del giudizio.

A tutela della riservatezza del ricorrente occorre ordinare, ai sensi dell’articolo 22 D.Lgs. n. 196/2003, che in caso di riproduzione del presente provvedimento in qualsiasi forma, vadano omesse le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente, nonché qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute del medesimo.

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