TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2016-05-20, n. 201600991

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Milano, sez. IV, sentenza breve 2016-05-20, n. 201600991
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
Numero : 201600991
Data del deposito : 20 maggio 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00976/2016 REG.RIC.

N. 00991/2016 REG.PROV.COLL.

N. 00976/2016 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 976 del 2016, proposto da:
M C, rappresentata e difesa dall'avv. G P, con domicilio eletto presso quest’ultima in Milano, via Vitruvio, 5;

contro

Comune di Milano, rappresentato e difeso dagli avv.ti S P, A M M, A P, Elisabetta D'Auria, A B ed A M, domiciliato in Milano, via della Guastalla, 6;

nei confronti di

I M, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento adottato dal Comune di Milano, Direzione Centrale Casa e Demanio, Settore Assegnazione Alloggi E.R.P., Ufficio Pianificazione e Monitoraggio Servizi, in data 22.02.2016, con notifica a mani del 26.2.2016, con cui è stato rigettato il ricorso presentato dalla ricorrente diretto ad ottenere il riesame del provvedimento del 18 novembre 2015 di variazione del punteggio ISBARC/R utile ai fini della graduatoria per l'assegnazione di alloggio ERP, ai sensi del Regolamento Regionale N. 1/2004, nella parte in cui non ha riconosciuto il punteggio per "barriere architettoniche di cui al punto 13) dell'allegato 1;
e, di ogni altro atto allo stesso preordinato, presupposto e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Vista la memoria difensiva del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2016 il dott. Giovanni Zucchini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La signora M C impugnava il provvedimento del Comune di Milano, Settore Assegnazioni Alloggi ERP del 22.2.2106 con il quale, in sede di controllo dei requisiti per l’assegnazione, era eliminata la condizione, indicata nella domanda di alloggio, relativa alla presenza di “barriere architettoniche”.

Il Comune intimato si costituiva in giudizio, insistendo per il rigetto del gravame.

All’udienza in camera di consiglio del 19.5.2016, il Presidente dava avviso della possibilità di una sentenza in forma semplificata e la causa passava in decisione.

2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che seguono.

Il punto 13) dell’Allegato 1 Parte I del regolamento regionale n. 1/2004 prevede l’attribuzione di un particolare punteggio a coloro che abitano un alloggio con barriere architettoniche oppure privo di servizi igienici o di un locale separato per la patologia presente, vale a dire situazioni che non consentono una “normale condizione abitativa”.

L’Amministrazione ha escluso che la ricorrente abiti attualmente in un alloggio rientrante nei casi di cui al punto 13 succitato – contrariamente a quanto indicato nella domanda di assegnazione – in quanto dalla documentazione versata in atti risulta che:

- l’esponente non ha fissa dimora ed è attualmente ospitata in una comunità gestita da un’Azienda Ospedaliera di Milano, dopo essere stata ospitata in altre analoghe strutture (cfr. i documenti da 7 a 11 della ricorrente);

- i requisiti di cui al punto 13 sono sempre riferiti ad un “alloggio”, cioè ad una unità abitativa determinata, ma la ricorrente è priva di fissa dimora ed è ospite di strutture di accoglienza, tanto è vero che il Comune le ha riconosciuto il requisito di cui al punto 9) del suindicato Allegato 1 (“Condizione abitativa impropria”), come risulta dal provvedimento impugnato (cfr. il doc. 11 del resistente e il doc. 3 della ricorrente);

- il riconoscimento cumulativo dei due requisiti di cui ai punti 9) e 13) sopra indicati appare contraddittorio, in quanto la “condizione abitativa impropria” implica l’assenza di un vero e proprio alloggio.

In conclusione, il provvedimento impugnato risulta motivato e frutto di un’adeguata istruttoria, sicché si conferma il rigetto del presente ricorso.

3. Le spese possono nondimeno essere interamente compensate, attesa l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.

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