TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-03-21, n. 201603448

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 2B, sentenza 2016-03-21, n. 201603448
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201603448
Data del deposito : 21 marzo 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 11558/2015 REG.RIC.

N. 03448/2016 REG.PROV.COLL.

N. 11558/2015 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Bis)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 11558 del 2015, proposto da:
S.p.a. B, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti A C, A G e P C, con domicilio eletto presso il primo in Roma, Via Principessa Clotilde, 2;

contro

Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del Min. p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Gen.le dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti di

Snia, in amministrazione straordinaria, S.r.l. Caffaro Chimica e S.r.l. Caffaro in liquidazione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentate e difese dagli avv. ti Gabriele Pafundi, Giorgio De Nova, Alfredo Bianchini e Francesco Delfini, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Roma, Via Giulio Cesare, 14, Sc A, Int 4;
S.p.a. Monte Paschi di Siena, S.p.a. Sorin, S.p.a. Mittel, S.p.a. Unipol Gruppo Finanziario, S.p.a. Ge Capital, n.c.;

per l'annullamento

del provvedimento del Ministro dell’Ambiente prot. n. 14568_Gab del 24 luglio 2015 avente ad oggetto: “Amm.ne Straordinaria Gruppo SNIA S.p.A. - Sito di Interesse Nazionale di Grado e Marano (Torviscosa) – Sito di Interesse Nazionale del Fiume Sacco (Colleferro) - Sito di Interesse Nazionale di Brescia Caffaro (Brescia), provvedimento conosciuto successivamente;

e di ogni altro provvedimento presupposto, connesso, consequenziale anche se non conosciuto, inclusi tutti gli atti citati nel predetto provvedimento ed, in particolare:

- il d.d. prot. 4084/TRI/DI/B del 27 marzo 2013 insieme al verbale di Conferenza di servizi decisoria del 18 febbraio 2013 relativa al SIN di Laguna di Grado e Marano;
il d.d. prot. 1403/TRI/DI/B della medesima data ed il verbale di Conferenza decisoria del 30 marzo 2011 relativa al SIN di Bacino del Fiume Sacco, il d.d. prot. 4389/TRI/DI/B del 10 luglio 2013 insieme al verbale di Conferenza decisoria relativa al SIN Brescia-Caffaro;
il Programma di bonifica dell’Amministrazione straordinaria e tutti i provvedimenti relativi ai procedimenti di messa in sicurezza e bonifica dei tre siti di interesse nazionale cit.;
la nota di trasmissione della diffida ministeriale prot. 14757 del 2013;


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, della S.p.a. Snia in Amministrazione Straordinaria, della S.r.l. Caffaro in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria e della S.r.l. Caffaro Chimica in Liquidazione in Amministrazione Straordinaria;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2016 il Consigliere Solveig Cogliani e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

I – Inquadramento della vicenda.

Il presente ricorso riguarda il provvedimento del MATTM (e anche dunque gli atti ivi richiamati) con cui si è intimato alla ricorrente - insieme agli altri soggetti contenuti nell’elenco allegato al suddetto provvedimento – di adottare con effetto immediato tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire qualsiasi fattore di danno nei siti di interesse nazionale (di poi SIN) di Grado e Marano (Torviscosa), del Bacino del Fiume Sacco (Colleferro), di Brescia Caffaro (Brescia), osservando il programma di bonifica dell’Amministrazione straordinaria a disposizione presso il Ministero.

A - Le fonti normative invocate dal Ministero:

- la l. 9 dicembre 1998, n. 426, recante "nuovi interventi in campo ambientale", e in particolare l'art. 1, commi 3 e 4, che ha disciplinato l'adozione di un "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale" per individuare gli interventi di interesse nazionale e ha indicato i primi SIN, tra i quali sono compresi il sito "Brescia Caffaro (aree industriali e relative discariche)" e le aree del territorio dei Comuni della Valle del Sacco di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministro del 19 maggio 2005;

- il d.m. dell'ambiente e della tutela del territorio del l8 settembre 2001, n. 468, recante "Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale", e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera c) che individua, tra l'altro, il SIN "Laguna di Grado e Marano”;

- il d.m. 24 febbraio 2003 di perimetrazione del sito di interesse nazionale "Laguna di Grado e Marano”, come modificato dal d.m. 12 dicembre 2012;

- il d.m. 26.2.2003 di perimetrazione del SIN "Brescia Caffaro ";

- il d.p.c.m. 19 maggio 2005 di individuazione delle aree del territorio dei Comuni della Valle del Sacco interessati dalla situazione di emergenza ambientale, tra i quali è compreso il Comune di Colleferro;

- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale”: in particolare, l'art. 305, comma 1, del decreto cit., ai sensi del quale il responsabile ha tra l'altro "l'obbligo di adottare immediatamente tutte le iniziative praticabili per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno, allo scopo di diminuire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti dei servizi, anche sulla base di .specifiche istruzioni formulate dalle autorità competenti relativamente alle misure di prevenzione da adottare”;
ed il comma 2, lettera b), del medesimo art., ai sensi del quale il "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualsiasi momento, ha facoltà di ......... ordinare all'operatore di adottare, tutte le iniziative opportune per controllare, circoscrivere, eliminare o gestire in altro modo, con effetto immediato, qualsiasi fattore di danno allo scopo di eliminare o limitare ulteriori pregiudizi ambientali ed effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti ai servizi".

B – I precedenti atti.

Facendo salvi gli ulteriori interventi di riparazione del danno ambientale alle risorse naturali ed ai servizi tutelati dalla Parte VI del d.lgs. n. 152 del 2006, il MATTM ha richiamato i seguenti provvedimenti intervenuti in materia :

- il d.d. prot. 4084/TRI/DI/B del 27 marzo 2013, concernente il provvedimento finale di adozione ex art. 14 ter l. n. 241 del 1990 delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 18 febbraio 2013 di approvazione dei progetti di messa in sicurezza e bonifica del sito di interesse nazionale di Grado e Marano;

- il d.d. prot. 1403/TRI/DI/B del 27 marzo 2013, concernente il provvedimento finale di adozione ex art. 14 ter della l. n. 241 del 1990 delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 30 marzo 2011, di approvazione dei progetti del progetto definitivo degli interventi di messa in Sicurezza operativa del SIN di Bacino del Fiume Sacco;

- il d.d. prot. 4389/TRI/DI/B del 10 luglio 2013, concernente il provvedimento finale di adozione ex art. 14 ter della l. n. 241 del 1990 delle determinazioni conclusive della Conferenza di Servizi decisoria del 26 giugno 2013 sul sito di Brescia, nell'ambito della quale è stato chiesto, tra l'altro, di revisionare il progetto preliminare di messa in sicurezza operativa della acque di falda e presentare il progetto operativo di bonifica dei suoli sulla base della revisione dell'analisi di rischio.

C - Le premesse del Ministero in ordine alla contaminazione:

- la Società Caffaro Chimica s.r.l. in liquidazione ha svolto attività produttiva nel proprio stabilimento localizzato nel sito d'interesse nazionale "Laguna di Grado e Marano", in località Torviscosa;

- la società Caffaro s.r.l. in liquidazione ha svolto attività produttiva nel comprensorio industriale del comune di Colleferro, Fiume Sacco, ricadente nell'area interessata dall’emergenza ambientale di cui al d.p.c.m.19.5.2005, e precisamente nelle aree stabilimento denominate Chetoni- Fenilglicina (area di proprietà di circa 5,3 Ha) e nell'area di produzione del benzoino e derivati (area di circa 1,6 Ha in locazione dalla Se.Co.Sv.Im.);

- la Società Caffaro s.r.l. in liquidazione ha svolto attività produttiva nel proprio stabilimento localizzato nel sito d'interesse nazionale "Brescia Caffaro ";

- nelle aree interne ed esterne dello stabilimento della Società Caffaro Chimica s.r.l. in liquidazione, in località Torviscosa, nel sito "Laguna di Grado e Marno" é stata accertata la presenza di depositi incontrollati di rifiuti;

- nelle aree interne allo stabilimento sono state rinvenuti, in particolare: vasche interrare contenenti peci tolueniche e benzoiche, oltre alla presenza di ceneri di pirite;
zolfo stoccato in modo incontrollato;
discariche non controllate contenenti ceneri di combustione della centrale termica dell'azienda;

- al di fuori dell'area dello stabilimento, sono state, invece, rinvenute: vasche di colmata contenenti i sedimenti dragati dal Canale Banduzzi, contaminati da mercurio;
una discarica non controllata denominata "Valletta", costituita da cortecce, ceneri di centrale, inerti e fanghi di dragaggio;

- i risultati delle campagne di indagine effettuate nell'area di proprietà della Caffaro Chimica s.r.l hanno evidenziato che terreni e acque sotterranee sono contaminati da metalli pesanti, da composti aromatici, IPA, clorurati cancerogeni, ammine aromatiche, diossine e furani, ed idrocarburi;

- in particolare, per il suolo e il sottosuolo le indagini effettuate hanno messo in luce il superamento dei limiti di CSC per i seguenti parametri: composti inorganici (quali Arsenico Nichel, Piombo, Rame, Selenio, Zinco, Cobalto, Vanadio, Cromo Totale e, oltre l 00 volte le CSC, Mercurio), idrocarburi (Idrocarburi C>12 e Toluene oltre 100 Volte le CSC, Idrocarburi C<12 oltre 10 volte le CSC, Xileni e Benzene), IPA (Crisene), Diossine e Furani (oltre l00 volte le CSC), ddd+ddt+dde Ammine aromatiche (Anilina) e, oltre 1 O volte le CSC, i PCB;

- per le acque di falda le CSC sono state superate per i seguenti parametri: a composti inorganici (quali Alluminio, Antimonio, Arsenico, Cromo totale, Ferro, Nichel, Selenio;
mercurio oltre 10 volte le CSC;
Manganese oltre 100 volte le CSC;
idrocarburi (Etilbenzene, para-Xilene e Idrocarburi totali espressi come n-esano oltre 10 volte le CSC;
Benzene e Toluene oltre 100 volte le CSC);
IPA (Benzo(b)fluorantene, Benzo(g,h,i)perilene, Benzo(a)antracene, Benzo(a)pirene, Benzo(k)fluorantene, Dibenzo(a,h)antracene), Alifatici clorurati cancerogerni e non (Tetracloroetilene, Tricloretilene e, oltre 1 O volte le CSC, Triclorometano, Cloruro di vinile e 1,1- Dicloroetilene), Ammine aromatiche (Anilina) e Alifati alogenati cancerogeni (1,2-Dibromoetano);

- i rifiuti e le altre sostanze inquinanti che interessano le matrici ambientali suolo e sottosuolo sono compatibili con le sostanze e i materiali utilizzati nel ciclo di produzione della Caffaro Chimica s.r.l in liquidazione;

- nelle aree dello stabilimento della Società Caffaro s.r.l. in liquidazione, nel comprensorio industriale del Comune di Colleferro, i risultati della caratterizzazione delle matrici ambientali hanno evidenziato contaminazione da metalli, esaclorobenzene, fitofarmaci organo clorurati, dieldrin, DDT, DDD, DDE;

- in particolare, nell'area dello stabilimento della società Caffaro s.r.l. destinata alla produzione di benzoino e derivati, la caratterizzazione delle matrici ambientali ha evidenziato una contaminazione da metalli, alifatici clorurati cancerogeni;
fitofarmaci organo clorurati e Dieldrin;

- la contaminazione si è diffusa nelle matrici ambientali con conseguente compromissione delle aree esterne allo stabilimento (aree agricole ripariali per circa Ha 680);

- i dati di caratterizzazione dimostrano l'esistenza di una correlazione tra la contaminazione riscontrata nelle matrici suolo/sottosuolo, acque di falda e l'attività industriale svolta da Caffaro srl. In particolare nell'area di stabilimento destinata alla produzione di benzoino e derivati, la caratterizzazione ha evidenziato l'esistenza di una correlazione tra le sostanze inquinanti presenti nelle matrici suolo/sottosuolo, acque di falda e l'attività industriale ivi svolta;

- le aree interne allo stabilimento della Caffaro s.r.l. in liquidazione, ubicato nel sito d'interesse nazionale "Brescia Caffaro", sono risultate gravemente inquinate, e tale contaminazione si è diffusa e ha cagionato una grave situazione di inquinamento dell'intero sito, con specifico riferimento ai terreni superficiali, alle acque di falda, alle acque superficiali e ai sedimenti delle rogge;

- le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato la presenza nel suolo e nelle acque di falda di metalli, quali arsenico, antimonio, alluminio e mercurio, composti alifatici clorurati cancerogeni, clorobenzeni e fitofarmaci, PCB oltre che diossine e furani;

- per quanto, in particolare, riguarda i suoli, le indagini di caratterizzazione hanno evidenziato superamenti diffusi delle CSC per i seguenti parametri: a) arsenico, antimonio, alluminio e mercurio nel suolo superficiale (0-1 m dal piano di campagna) e anche nel suolo profondo, dove per l'arsenico è stato rilevato un valore di concentrazione fino a 203 mg/kg (CSC=50 mg/kg) alla profondità di 25 m dal piano di campagna;
b) PCB nel suolo superficiale e nel suolo profondo, dove per tale parametro è stato rilevato un valore di concentrazione fino a 1.867 mg/kg (CSC=5 mg/kg) alla profondità di 25m dal piano di campagna;
PCDD/PCDF nel suolo superficiale e nel suolo profondo, dove per tale parametro è stato rilevato un valore di concentrazione fino a 0,0017 mg/kg (CSC=0,0001 mg/kg);
c)ldrocarburi pesanti C>l2, Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA), Alifatici clorurati cancerogeni, Cloro benzeni, Fitofarmaci;

- le analisi delle acque di falda prelevate dai piezometri e/ o pozzi interni allo stabilimento nonché da piezometri esterni hanno mostrato e continuano a evidenziare molteplici superamenti delle CSC per Arsenico, Mercurio, Cromo totale, fitofarmaci totali e beta-esaclorocicloesano e, fino a 100 volte le CSC, Cromo VI, composti Alifatici Clorurati cancerogeni e non cancerogeni, PCB e tetracloruro di carbonio;

- le sostanze inquinanti riscontrate nelle matrici ambientali corrispondono alle sostanze utilizzate nel cicli produttivi della Caffaro s.r.l., con particolare riferimento alle produzioni di soda caustica, cloroderivati organici, inclusi i PCB e il cloro caucciù, e produzione di diverse sostanze chimiche;

- le contaminazioni riscontrate sono, pertanto, eziologicamente collegate con le attività produttive svolte nel tempo all'interno dello stabilimento dalla società Caffaro s.r.l.;

- l'inquinamento è stato provocato e si è esteso alle aree esterne allo stabilimento anche a causa dell'illecito sversamento degli scarichi industriali nei canali naturali e artificiali che innervano l'intera area del Sito di Interesse Nazionale;

- le indagini di tipo epidemiologico e i monitoraggi effettuati hanno mostrato elevate concentrazioni di PCB nel sangue delle persone residenti, nonché negli alimenti animali e vegetali prodotti nelle aree all'interno della perimetrazione del SIN;

D – Le premesse in ordine all’individuazione dei destinatari dell’ordinanza, formulate nell’ordinanza stessa:

- la sentenza del Tribunale di Milano del 15 aprile 2010, che, ai sensi del d.lgs n. 270 del 1999, ha dichiarato insolvente e posta in amministrazione straordinaria la S.N.I.A. spa ;

- la sentenza del Tribunale di Udine del 19 maggio 2009 e del 22 luglio 2009 che, ai sensi del d.lgs n. 270 del 1999, ha dichiarato insolventi e poste in amministrazione straordinaria le Società Caffaro Chimica s.r.l. e Caffaro s.r.l.;

- la nota del 25 marzo 2015, acquisita in data 29 aprile 2015, prot. n. 5571/STA, con la quale il Commissario Straordinario ha comunicato di non poter mantenere in sicurezza i siti produttivi di Torviscosa, Colleferro e Brescia, ubicati nel perimetro dei SIN sopra citati;

- Snia è succeduta nel tempo nelle obbligazioni delle società che hanno operato sui siti produttivi, incorporandole per fusione;

- Snia è la società capogruppo di un sodalizio di imprese di cui fanno parte Caffaro Chimica s.r.l. e Caffaro s.r.l.;

- Snia s.p.a. è socio unico di Caffaro s.r.l che, a sua volta, partecipa al 99,5% Caffaro Chimica s.rl., il cui 0,5% è di titolarità della stessa Snia;

- Snia ha esercitato, tramite le controllate sopra indicate, attività chimica nei siti di interesse nazionale (SIN) di Torviscosa (UD), Brescia e Colleferro (FR);

- con delibera di Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2013, Snia ha deliberato una scissione parziale in favore della Sorin s.p.a. ed ha attribuito a quest'ultima tutte le partecipazioni sociali nel comparto biomedicale;

- la Procura della Repubblica di Milano, sulla base delle indagini nell'ambito del procedimento r.g.n.r. 38643/12, ha formulato ipotesi di reato con riguardo all’operata scissione da cui è risultata Sorin;

- per detta operazione societaria il Tribunale di Milano ha disposto il rinvio a giudizio degli amministratori di Snia per i seguenti reati:

- art. 110 c.p. 223, c. 1 e 2, n. 2, r.d. n. 267/1942, 3, 95 d.lgs 270 del 1999;

- artt. 110 c.p., 223, c.2, nn. 1 e 2 Lf., 2629, 2622, 3, 95 d.lgs. 270 del 1999;

- i capi di imputazione premessi farebbero emergere una condotta diretta a rendere Snia una sorta di "scatola vuota", così depauperando i creditori sociali e, in primo luogo, l'Amministrazione dell'ambiente;

- al tempo della scissione, i componenti del consiglio di amministrazione di Sorin corrispondevano ai componenti del consiglio di amministrazione di Snia, e, pertanto, i componenti dei due consigli di amministrazione erano strettamente riconducibili ai soci di riferimento di Snia e di Sorin;

- al momento della contestata scissione Snia era controllata dalla società B s.p.a. che, a sua volta, era controllata da: 1) Hopa Holding s.p.a oggi Mittel s.p.a.;
2) Ge-Capital s.p.a. già Interbanca s.p.a.;
3) Monte dei Paschi di Siena s.p.a.;
4) Unipol Gruppo Finanziario s.p.a.;

- le società Mittel s.p.a, Ge-Capital s.p.a., Monte dei Paschi di Siena s.p.a. e Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. erano legate da un patto di sindacato di voto in B s.p.a. Più precisamente il controllo congiunto era esercitato, dal 1999, tramite un patto parasociale avente ad oggetto, tra l'altro, il compito di "disciplinare l’esercizio del diritto di voto delle parti nella società B anche in riferimento alla partecipazione detenuta in Snia”;

- la società controllante B, sarebbe, pertanto, eterodiretta da MPS, Unipol, Mittel e GE Capital, ed avrebbe operato per il tramite degli amministratori di Snia, individuati ed imposti dalla predetta B;

- gli amministratori di Snia, chiamati in giudizio, sarebbero dunque strettamente riconducibili alle società controllanti;

- per effetto della scissione i soci di Snia sono diventati soci infatti pro quota di Sorin;

- pertanto, le società B s.p.a., Mittel s.p.a., GE-Capital s.p.a, Monte dei Paschi di Siena, Unipol Gruppo Finanziario s.p.a. e Sorin s.p.a., in qualità di corresponsabili dell'inquinamento, devono provvedere, senza dilazione, ad adottare tutte le iniziative opportune allo scopo di prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ambientali e effetti nocivi per la salute umana o ulteriori deterioramenti dei servizi delle risorse naturali tutelate dall'ordinamento;

E – Le conclusioni:

- le società sopra elencate sarebbero dunque tenute in qualità di corresponsabili ad adottare senza dilazione tutte le iniziative per prevenire o limitare ulteriori pregiudizi ed effetti nocivi;

- occorrerebbe, per il sito di Grado e Marano, proseguire nella messa in sicurezza operativa delle discariche, adeguare il sistema idraulico, adottare interventi di bonifica di suoli della falda, oltre alla chiusura della discarica “Valletta”, provvedere all’asportazione dei rifiuti ancora presenti nel terreno dalle aree contaminate fino alla profondità, alla bonifica delle acque di falda e agli interventi di completo ripristino necessari dello stato dei luoghi;

- occorrerebbe provvedere, per il sito del Bacino del Fiume Sacco, all'asportazione del terreno dalle aree contaminate fino alla profondità, per singole frazioni delimitate;
realizzare una barriera idraulica, ripristinare il fondo del fiume e asportare il terreno contaminato delle arre agricole, oltre che a provvedere al riempimento con terreno per il ripristino delle quote del piano campagna;

- occorrerebbe garantire, per il sito di Brescia, idonee misure di prevenzione e mantenere attivo il sistema di messa in sicurezza delle acque di falda;

- occorrerebbe provvedere alla bonifica del terreno fino alla profondità interessata dalla presenza di contaminazione, ripristinare il fondo e le pareti delle rogge, provvedere alla messa in sicurezza e bonifica delle acque di falda.

II – La posizione di BIOS S.p.a. inclusa tra i soggetti destinatari della diffida.

La ricorrente riferisce di aver iniziato solo dal marzo 1999 ad acquistare azioni della SNIA ed il 6 settembre di quell’anno risultava socio titolare del 29,93% del capitale di tale Società. Successivamente solo in data 29 gennaio 2002, la stessa, mediante Bdue S.p.A., Società controllata al 100%, decideva di promuovere un’offerta di acquisto volontaria avente ad oggetto la totalità del capitale di SNIA. In esito all’offerta pubblica di acquisto Bdue acquistava il 21,78 % e dopo ancora, dal 26 agosto 2002, in seguito all’operazione di fusione per incorporazione di Bdue, diveniva titolare del 58,57% del capitale SNIA, partecipazione che dal 2004 BIOS procedeva a dismettere sicché al 31 dicembre 2004 la sua partecipazione era stata trasferita.

Assume la ricorrente medesima che nel periodo in cui essa ha detenuto la partecipazione indicata, le attività inquinanti erano in parte già cessate e non potrebbero essere poste a carico della Società comunque per il periodo antecedente al 2002.

III – Le censure della BIOS.

La ricorrente svolge i seguenti gruppi di censure.

A – Assenza dei presupposti oggettivi e soggettivi che potrebbero consentire l’adozione del provvedimento ai sensi dell’art. 305, comma 1 e 2, lett. c) d.lgs. n. 152 del 2006, coordinatamente con quanto disposto dall’art. 302 dello stesso codice ambientale:

1 – perché l’atto impugnato è privo delle indicazioni circa la sua natura, non corrispondendo alle fattispecie previste dal Codice dell’Ambiente;

1 – perché essa non può essere qualificata “operatore”, non ha avuto alcun controllo operativo dell’attività specifica su SNIA e Caffaro – Caffaro Chimica;
inoltre, il patto parasociale menzionato dal Ministero era sottoscritto da tutti i soci di BIOS e concerneva prevalentemente il trasferimento delle azioni di BIOS;
esso conteneva solo alcune disposizioni in merito al voto assembleare, che non attribuivano alcun diritto particolare, non indicava gli obiettivi condivisi e gli indirizzi gestionali;
inoltre, non sarebbe ad essa riconducibile la paternità della scissione, che invece sarebbe stata deliberata dall’organo gestorio di SNIA;

2 – perché la BIOS è rimasta estranea alle vicende che avrebbero causato l’inquinamento:

- in quanto i provvedimenti del giudice ordinario hanno già avuto modo di escludere la responsabilità ambientale delle Società gestorie (nel provvedimento non si darebbe conto adeguatamente delle pronunzie in questione) ed in ogni caso la responsabilità non potrebbe essere attribuita al socio di minoranza per il maggior tempo e solo dal 2002 (sino al 2004 quando è iniziata la dismissione) di maggioranza;

3 – per assenza, dunque, dei presupposti oggettivi e soggettivi che potrebbero consentire l’adozione del provvedimento ex art. 305 del Cod. dell’ambiente (violazione e/o falsa applicazione della Parte VI del Cod. predetto ed in particolare degli artt. 300 e ss.);
della l. n. 241 del 1990 in relazione all’art. 3;
nonché eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche, per mancanza di alcuna responsabilità, nesso causale con il danno ambientale e per violazione del principio “chi inquina paga”, difetto di istruttoria e motivazione, illogicità, travisamento, nonché per violazione della direttiva 2004/35/CE, anche in relazione al tempo dei fatti contestati e dell’entrata in vigore della direttiva medesima (successiva e non riferibile dunque retroattivamente);

- in ogni caso la Caffaro avrebbe posto in essere interventi di messa in sicurezza e bonifica;

- manca il nesso di causalità;
vi è carenza di istruttoria;

- occorreva semmai procedere a bonifica d’ufficio;

- mancanza di nuove contaminazioni;

4 – la Società ricorrente in ogni caso non può essere destinataria dell’invito/diffida perché rispetto alla fattispecie oggetto di causa non può trovare applicazione la Parte VI del Codice che non si riferisce a situazioni di inquinamento storico (risalenti di più di trent’anni e sicuramente antecedenti all’entrata in vigore del Codice) ed avente carattere diffuso: è stato accertato che nel sito di Torviscosa gli inquinamenti erano sovrastimati e sono terminati nel 1984;
nel sito di Brescia, le produzioni di PCB sono cessate nel 1984;
nel sito del comune di Colleferro il Tribunale ordinario ha accertato che l’inquinamento non era riferibile al gruppo SNIA;
è stata respinta difatti la domanda di insinuazione al passivo della Caffaro da parte del MATTM per il risarcimento del danno ambientale, riferentesi ai tre siti in questione;
ancora non potrebbe applicarsi la Parte VI del Codice con riferimento agli inquinamenti a carattere diffuso senza che sia provato un nesso causale tra danno ed attività (Corte di Giustizia nella causa 534/13);

5 – un travisamento dei presupposti si manifesterebbe poi nel fatto che il MATTM è tenuto semmai ad eseguire d’ufficio gli interventi di messa in sicurezza e bonifica, seguendo il procedimento di cui all’art. 252 d.lgs. n. 152 del 2006;
peraltro l’art. 298 bis del medesimo Cod. dispone che non si possano avviare le misure di cui alla parte VI del Codice predetto, una volta disposta la bonifica;

B – Irrazionalità, illogicità contraddittorietà , per violazione delle norme di legge già menzionate e per eccesso di potere per ulteriori profili:

- l’invito al ripristino non è ricompreso tra le attività che si possono chiedere ai sensi della lett. b, comma 2, dell’art. 305 più volte menzionato;

- è mancata l’istruttoria ed il contraddittorio con gli interessati, non potendo inoltre essere considerata adeguata motivazione il riferimento alla comunicazione del Commissario straordinario della Caffaro di non continuare l’attività di riparazione sinora posta in essere, atteso che tale intenzione era stata già da tempo manifestata;

C – Violazione delle garanzie procedimentali del contraddittorio, attraverso la violazione degli artt. 7, 9 e 10 l. gen. del procedimento, degli artt. 312 e 313 d.lgs. n. 152 del 2006, nonché eccesso di potere nelle diverse figure sintomatiche.

IV – Lo svolgimento del giudizio.

Si sono costituite altresì la Caffaro S.r.l. e la Caffaro Chimica S.r.l., entrambe in Amministrazione straordinaria (poi producendo gli atti dei giudizi pendenti presso il giudice ordinario), per contestare le avverse deduzioni e ribadire il coinvolgimento della ricorrente.

Si è costituita anche l’Amministrazione straordinaria SNIA, contestando le tesi della ricorrente.

Si è costituito, infine, il MATTM per resistere al gravame.

L’Avvocatura dello Stato ha deposito un’ unica memoria per il ricorsi in esame e per gli altri riguardanti la medesima questione promossi presso la Sezione dalle Società intimate nell’ordinanza in discussione, evidenziando la preminenza dell’interesse ambientale, la permanenza dell’inquinamento (anche ai fini della contestata prescrizione), e nel fumus l’eterodirezione della gestione dei siti.

In particolare, la difesa erariale ha precisato che nell’ambito degli illeciti ambientali commessi da gruppi societari è necessario far ricorso al concetto di impresa in senso comunitario (cfr. Cons. Stato. n. 6055 del 2008), ai fini della corretta individuazione dell’operatore economico responsabile.

Quanto all’ineseguibilità dell’atto la stessa amministrazione afferma che sarà necessario procedere ad ottenere le necessarie autorizzazioni, e che laddove ci sono già progetti si potrà utilizzare quanto proposto dall’Amministrazione straordinaria. Dunque tutto ciò rileverebbe sia sotto i profilo partecipativo che del difetto di istruttoria.

Non si verterebbe poi – nel caso di specie – in un’ipotesi riconducibile al procedimento ex art. 311 ss. del Cod., ma in una fattispecie di cui all’art. 305 – azione di ripristino ambientale.

All’udienza camerale fissata per la trattazione della domanda cautelare, l’istanza di sospensione è stata abbinata al merito alla luce dell’esigenza di definire la controversia attraverso l’esame completo, stante l’impegno dell’Avvocatura di Stato a mantenere inalterata la situazione nelle more.

Con memoria depositata il 31 dicembre 2015 la ricorrente ha ribadito le proprie ragioni.

All’udienza di discussione le parti hanno rinunziato alla pronunzia cautelare nel caso di pronunzia sul merito e non istruttoria.

Il Collegio ha dunque trattenuto in data 3 febbraio 2016 la causa in decisione.

DIRITTO

I – In via del tutto preliminare, si osserva per mero scrupolo, che correttamente appare radicata la competenza del presente giudizio, dinanzi a questo Tribunale in ragione del coinvolgimento di siti d’interesse nazionale ubicati in diverse Regioni e dell’impugnazione di atti dell’Amministrazione centrale, ai sensi dell’art. 13 c.p.a. (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. I, 12 febbraio 2015, n. 2509 e come affermato già da questa Sezione, con sentenza non appellata, n. 4224/2015).

II - Ancora in via prodromica, va sottolineata la complessità e molteplicità delle censure specifiche sollevate da parte ricorrente e la circostanza che la mancata partecipazione della ricorrente al procedimento, non può far sorgere dubbi circa la tempestività del ricorso.

III – Ciò premesso, va, altresì, precisato che la causa è parsa al Collegio pronta per la decisione alla luce della discussione, delle memorie e degli depositati. Pertanto, non essendo necessaria ulteriore attività istruttoria, si deve intendere rinunziata la domanda cautelare subordinata alla mancata definizione della controversia.

IV - La fattispecie oggetto della presente controversia si appalesa estremamente complessa per la molteplicità dei motivi e le implicazioni di ordine ambientale sottese alle prescrizioni dell’Amministrazione.

Il provvedimento risulta gravato sotto molteplici aspetti che attengono essenzialmente al presupposto soggettivo ed oggettivo dell’ordine di intervento impartito all’impresa ricorrente, al rispetto delle regole generali e speciali del procedimento, alla normativa applicabile ed in ordine alla sufficienza dell’istruttoria e della motivazione.

Non può non osservarsi, dunque, la necessità di procedere per gruppi all’esame dei motivi di ricorso.

V – La definizione di operatore economico.

A – Quadro normativo.

La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale definisce una disciplina-quadro per la prevenzione e la riparazione dei danni all’ambiente basata sul principio “chi inquina paga”. Essa è stata adottata al termine di un lungo dibattito (cfr. Libro Verde della Commissione europea sul risarcimento dei danni all'ambiente del 1993 e Libro Bianco sulla responsabilità per danni all’ambiente del 2003). La direttiva muove dall’esigenza di armonizzare i regimi di responsabilità civile negli Stati membri, assai eterogenei. Il principio «chi inquina paga» è stato, dunque, riletto nella prospettiva di garantire la c.d. ‘internalizzazione’ dei costi ambientali da parte dell’inquinatore, al fine – in vero - di non falsare le condizioni degli scambi e gli incentivi all’ubicazione degli investimenti (già in terminis, era la Raccomandazione del Consiglio concernente l'imputazione dei costi e l'intervento dei pubblici poteri in materia di ambiente del 3 marzo 1975, n.436 , in

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