TAR Lecce, sez. III, sentenza 2024-07-24, n. 202400947
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Testo completo
Pubblicato il 24/07/2024
N. 00947/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00303/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Terza
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 303 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, nella qualità di Amministratore giudiziario dell’-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato S B, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli - Sezione operativa di Brindisi, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, domiciliataria ex lege in Lecce, piazza S. Oronzo;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
- del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 gennaio 2023, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- del 5 gennaio 2023, con cui l’Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli - Sezione operativa di Brindisi, ha disposto la decadenza nei confronti dell’azienda -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, Via -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS-, dalla concessione della Rivendita Ordinaria -OMISSIS- di generi di monopolio (per il venire meno del requisito soggettivo in conseguenza della revoca della concessione della Ricevitoria del Lotto già disposta con provvedimento definitivo dell’11 aprile 2022);
- nonché di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli - Sezione operativa di Brindisi;
Vista l’istanza del 22 gennaio 2023, benché formalmente depositata agli atti del giudizio n. r.g. 304/2023, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più legittimazione attiva né interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, comma 1, lett. c), e 85, comma 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 luglio 2024 la dott.ssa Vincenza Caldarola e udito l’Avvocato dello Stato M.G. Invitto per l’Amministrazione resistente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il ricorrente, Amministratore giudiziario dell’azienda -OMISSIS-, con sede in -OMISSIS-, Via -OMISSIS- -OMISSIS- n. -OMISSIS-, giusta nomina della Procura della Repubblica del Tribunale di Brindisi, autorizzato dal G.I.P. presso il predetto Tribunale alla prosecuzione dell’attività, con ricorso notificato alla controparte il 6 marzo 2023 e depositato in giudizio il successivo 31 marzo 2023, impugna il provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 4 gennaio 2023, trasmesso con nota prot. n. -OMISSIS- del 5 gennaio 2023, con cui l’Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli - Sezione operativa di Brindisi, ha disposto la decadenza della predetta azienda dalla concessione della Rivendita Ordinaria -OMISSIS- di generi di monopolio (per il venire meno del requisito soggettivo in conseguenza della revoca della concessione della Ricevitoria del Lotto già disposta con provvedimento definitivo dell’11 aprile 2022), nonché di ogni altro atto precedente, conseguente e comunque connesso a quello impugnato, ancorché non conosciuto.
2. Il ricorrente con un unico, articolato, motivo di gravame, deduce che il comportamento dell’Amministrazione resistente sarebbe viziato da: violazione e falsa applicazione dell’art. 41, comma 1 quinquies, del D. Lgs. n. 159/2011, con conseguente illegittimità del provvedimento di decadenza impugnato.
In particolare, il ricorrente lamenta che il gravato provvedimento di decadenza dalla concessione della Rivendita di generi di monopoli confliggerebbe con il tenore del predetto art. 41, comma 1, D. Lgs. n. 159/2011, il quale è chiaro nel prevedere che “ se è autorizzata la prosecuzione dell’attività d’impresa (come nella fattispecie) tutte le autorizzazioni, concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell’attività, già rilasciati ai titolari, conservano efficacia e non possono essere revocate e/o sospese. Nel provvedimento del 02.02.2023 il Gip -OMISSIS- autorizzava la presentazione del presente ricorso «essendo evidente che la revoca della licenza alla rivendita tabacchi potrebbe pregiudicare l’attività economica in seguito», precisando che la prosecuzione dell’attività era stata già autorizzata. ”.
3. Il 6 aprile 2023 si è costituita in giudizio, per il tramite dell’Avvocatura erariale, l’Agenzia delle Accise delle Dogane e dei Monopoli mediante il deposito di un mero atto di costituzione formale.
4. Il 14 aprile 2023 la difesa erariale ha depositato, tra gli altri atti, una relazione sui fatti di causa dell’Agenzia resistente, la quale ha, in via preliminare, eccepito l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell’Amministratore giudiziario ricorrente, che non sarebbe mai succeduto nella titolarità della concessione della Rivendita de qua , essendo stata quest’ultima dichiarata decaduta in data anteriore (4 gennaio 2023) alla “ notifica del decreto di sequestro preventivo disposto dalla Procura del Tribunale di Brindisi, avvenuta in data 17.01.2023. ”, nonché per “ difetto di rappresentanza ad agire per superamento dei limiti di mandato ”, in quanto il predetto Amministratore giudiziario sarebbe stato autorizzato dall’A.G.O. (provvedimento autorizzatorio del G.I.P. presso il Tribunale di Brindisi del 2/2/2023) esclusivamente a presentare “ richiesta di sospensione della revoca del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 05.01.2023 di decadenza della concessione rivendita ordinaria -OMISSIS- di generi di monopolio ” e non anche ad agire in