TAR Ancona, sez. I, sentenza 2015-05-22, n. 201500417
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Testo completo
N. 00417/2015 REG.PROV.COLL.
N. 00080/2014 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 80 del 2014, proposto da:
SI PP Di IA, CA BO, VA AN, RI IL, RI DO, VA AL, DR RZ, CI IO SI, IN ER, PP AL, RI NI, OS VI, NC ZZ, EL TO, PP IP, DR RO, IL FA, NO Di EO, IO AI, OL NE, AN IG, rappresentati e difesi dagli avv.ti Pietro Siciliano e Domenico Formica, con domicilio eletto presso la Segreteria T.A.R. Marche in Ancona, via della Loggia, 24;
contro
Ministero della Difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Ancona, piazza Cavour, 29;
per l'annullamento
- della nota n. 139/1-2 di proc. del 6.11.2013, pervenuta il 12.11.2013, con la quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Legislazione, non riconosce il diritto alla corresponsione del compenso straordinario per l'intero orario svolto nelle giornate destinate a riposo settimanale, o in giornate cadenti di domenica, ovvero festive infra settimanali, a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali;
- di ogni altro atto che sia o possa considerarsi presupposto o conseguenza dell'atto sopra impugnato e che con il medesimo sia comunque in rapporto di correlazione;
- nonché per l'accertamento diritto dei ricorrenti alla corresponsione del compenso straordinario per l'intero orario svolto a far data dal 15.8.2002 e comunque dalla data di incorporazione, se successiva, dei singoli ricorrenti nelle giornate originariamente destinate al riposo settimanale ovvero in giornate cadenti di domenica o ancora in festività infrasettimanali a decorrere dalla prima ora eccedente le 36 ore settimanali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa;
Viste le memorie difensive;
Vista l’ordinanza n. 95/2014;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2015 la dott.ssa Simona De Mattia e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
I. I ricorrenti, tutti carabinieri in servizio presso il Comando Legione Carabinieri Marche, assumono che sin dall’anno 2002, hanno reso la propria attività lavorativa oltre il normale orario di lavoro settimanale (di 36 ore), per interi turni di almeno sei ore, in giornate originariamente destinate al riposo o di domenica o in festività infrasettimanali.
Sulla base di ciò, essi hanno presentato istanza all’Amministrazione per ottenere la