TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-01-25, n. 202000070

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Ancona, sez. I, sentenza 2020-01-25, n. 202000070
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Ancona
Numero : 202000070
Data del deposito : 25 gennaio 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 25/01/2020

N. 00070/2020 REG.PROV.COLL.

N. 00433/2019 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 433 del 2019, proposto da
-O-in persona del legale rappresentante pro tempore , in proprio e quale capogruppo mandataria dell’a.t.i. con -O-, -O-., -O-., rappresentata e difesa dagli avvocati A P e F D, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. S R, in Ancona, via Magenta, 5;

contro

Autorita' di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona, Autorità Nazionale Anticorruzione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, piazza Cavour, 29;

nei confronti

-O-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Angelo Clarizia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Massimo Spinozzi, in Ancona, via G. Leopardi n. 2;

-O-, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di idonee misure cautelari,

della Delibera del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale ("Autorità Portuale") n. -O-, con la quale è stato disposto l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva della gara a "Procedura aperta per appalto di esecuzione dei lavori «opere di ammodernamento e potenziamento in attuazione del Piano regolatore portuale – 2° fase delle Opere a mare – 1° stralcio – lavori di completamento e funzionalizzazione della Nuova banchina rettilinea e dei piazzali retrostanti – 1° stralcio funzionale " a favore -O- ed è stato disposto lo scorrimento della graduatoria della gara;

del Documento Istruttorio dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, allegato alla Delibera n. -O-, nonché della nota della medesima Autorità prot. -O-;

nonché di ogni atto presupposto, ivi inclusi: (i) la Delibera Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale n. -O-di avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione definitiva;
(ii) del Documento Istruttorio -O-;
(iii) della nota dell'Autorità Portuale prot. -O-, di comunicazione di avvio del procedimento di annullamento dell'aggiudicazione definitiva;
(iv) ove occorrer possa, della Delibera n. -O-dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, resa sul procedimento di parere per la risoluzione delle controversie avviato dall'Autorità Portuale;

ovvero di ogni altro atto successivo o comunque connesso ai provvedimenti impugnati, ancorché non conosciuti, ivi inclusa la nota dell'Autorità Portuale prot. n.-O-di richiesta di escussione della cauzione provvisoria, nonché tutti gli atti e i provvedimenti di gara e i verbali relativi alle verifiche sull'operatore secondo classificato;

e per la declaratoria d'inefficacia del contratto eventualmente stipulato dall'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e/o comunque per il subentro dell’a.t.i. ricorrente nell'esecuzione della commessa;

nonché e comunque per la condanna

dell’Autorità Portuale al risarcimento in forma specifica e, ove questo non fosse possibile, per il risarcimento per equivalente di tutti i danni subiti e subendi dall’a.t.i. ricorrente in ragione della illegittimità dei provvedimenti impugnati e del danno da ritardo nell'adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, con riserva di ogni opportuna quantificazione nel corso del giudizio.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale - Ancona, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione e di -O-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2020 il dott. T C e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO



1. La ditta ricorrente, in proprio ed in qualità di impresa mandataria della costituita associazione temporanea di imprese con le mandanti -O-, -O-., -O-(d’ora in avanti anche “-O-”), impugna il provvedimento con il quale l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (già Autorità Portuale di Ancona), recependo un parere dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, ha stabilito di revocare nei riguardi dell’-O- l’aggiudicazione dell’appalto relativo all’esecuzione di lavori di completamento e funzionalizzazione della nuova banchina rettilinea del porto di Ancona e dei piazzali retrostanti - 1° stralcio funzionale (importo a base d’asta € 34.639.097,94).

La società ricorrente chiede in ogni caso la condanna dell’Autorità Portuale al risarcimento dei danni cagionati dal provvedimento impugnato e dal complessivo contegno della stessa Autorità, in particolare per quanto concerne l’eccessiva durata della procedura di gara.



2. In punto di fatto la ricorrente espone quanto segue.



2.1. Con bando di gara del -O-, l’allora Autorità Portuale di Ancona indiceva una procedura di gara aperta, ai sensi dell'art. 56 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. per l'affidamento dei lavori in argomento. Il termine per la presentazione delle offerte veniva fissato al -O-.

Alla scadenza di tale termine, pervenivano all'Autorità 8 offerte, comprese quelle formulate dall'-O- e -O-. L’-O-, ai sensi dell’art. 48 del D.lgs. n. 163/2006, veniva sorteggiata per la verifica del possesso dei requisiti di ammissione e tale verifica si concludeva positivamente il -O-.

In diverse sedute (dal -O-, per un totale di nove riunioni) la commissione di gara procedeva alla valutazione del merito tecnico ed economico delle proposte progettuali, attribuendo i relativi punteggi. A conclusione delle operazioni di gara, l'-O- si collocava al primo posto in graduatoria, con complessivi punti 97,36, seguita -O-, che otteneva un punteggio totale pari a 66,19.

In data -O-l’-O- veniva dichiarata aggiudicataria provvisoria dell'appalto.



2.2. Essendo la sua offerta risultata anormalmente bassa ai sensi dell'art. 87 del D.Lgs. n. 163/2006, la stessa veniva sottoposta al sub-procedimento di verifica di anomalia, che si protraeva (immotivatamente, secondo la ricorrente) per quasi dieci mesi. In particolare, a seguito dell'aggiudicazione provvisoria (-O-), l'Autorità ha ricevuto i primi chiarimenti dall'a.t.i. già in data -O-, ma la Commissione ha concluso la prima fase di valutazione solo il -O-, ravvisando l'esigenza di acquisire ulteriori integrazioni. La nota contenente la richiesta di integrazioni è stata però trasmessa alla ricorrente solo il -O-, ed essa è stata prontamente riscontrata dall’-O- -O-. Da questa data è trascorso più di un mese e mezzo (-O-) perché la Commissione si riunisse per la seconda volta e ritenesse adeguate le ulteriori giustificazioni fornite dall'aggiudicatario.

Tuttavia, la Stazione appaltante, senza che ve ne fosse alcuna necessità, ha autonomamente deciso di rinnovare la verifica sul possesso dei requisiti di partecipazione prima dell'aggiudicazione definitiva, impiegando ulteriori due mesi (si veda il documento istruttorio del RUP del -O-).

L’aggiudicazione definitiva è intervenuta solo il -O-.



2.3. Nel frattempo, ma comunque in epoca successiva alla data di adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, si sono verificati alcuni accadimenti che hanno interessato la mandante -O-.

In particolare, a fronte di una fase di crisi d'impresa che l'ha condotta ad una situazione di esposizione nei confronti dei propri creditori, in data -O-la società ha dato avvio ad una procedura finalizzata a concludere un accordo di ristrutturazione del debito ai sensi dell'art. 182- bis l. fall. Il successivo -O-, poi, -O- ha depositato dinanzi al Tribunale di -O-una domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. Il Tribunale -O-, ha accordato una proroga sino al -O-per la presentazione del piano, della proposta e della ulteriore documentazione prevista dalla legge fallimentare.

Per effetto della presentazione della domanda di concordato, la società mandante si è trovata nell'impossibilità (giuridica) di provvedere, negli ordinari termini di legge, ai pagamenti dei debiti fiscali e contributivi, da cui sono scaturiti successivi accertamenti di (presunta) irregolarità nel pagamento dei contributi previdenziali e di natura fiscale (i quali sono stati anch’essi posti a base del provvedimento qui impugnato).

Avendo riscontrato l'impossibilità di depositare il piano concordatario, in data -O- -O- ha depositato istanza di rinuncia al concordato preventivo, chiedendo il riavvio della procedura di liquidazione coatta amministrativa, alla quale la società è stata ammessa con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. -O-.

A seguito di tali vicende, e con l'obiettivo di offrire alla stazione appaltante ulteriori garanzie circa la perdurante capacità di eseguire il contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 37, comma 19, del D.Lgs. n. 163/2006, l’-O- ha comunicato all'Autorità Portuale la sostituzione della -O- con la -O-, con effetti decorrenti dal -O-.



2.4. Nel frattempo, il provvedimento di aggiudicazione definitiva veniva impugnato -O- dinanzi al TAR Marche con ricorso n. -O- R.G., integrato da due atti di motivi aggiunti.

Con sentenza n. -O- il TAR respingeva tutti i motivi articolati -O-, ivi incluso, per quanto d'interesse in questa sede, quelli relativi alla presunta irregolarità contributiva di -O- ed alla contestata illegittimità sopravvenuta dell'aggiudicazione definitiva per effetto dell'ammissione della stessa -O- alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

La sentenza n. -O-è stata appellata -O-, ma anche in questo caso con esisto sfavorevole, visto che, con sentenza n. -O-, il Consiglio di Stato confermava la decisione di prime cure, evidenziando che “ …la circostanza che la -O- è stata posta in liquidazione coatta amministrativa … non determina l'automatica perdita del requisito ex art. 38, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 163/2006 (cfr. 37, comma 19, d.lgs. n. 163/2006)… ”.

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