TAR Genova, sez. I, sentenza 2010-05-06, n. 201002294
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta
Segnala un errore nella sintesiTesto completo
N. 02294/2010 REG.SEN.
N. 00224/2010 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 224 del 2010, proposto da:
Farmacia Imperiale di A P &C. s.n.c., in persona del legale rappresentante rappresentato e difeso dall'avv. R D, con domicilio eletto in Genova, via Corsica 10/4;
contro
Comune di Genova, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. C C, D M, con domicilio eletto in Genova, via Garibaldi 9;
per l'annullamento
del silenzio serbato dal Comune di Genova a seguito dell’originaria istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’ampliamento della Farmacia del Dott. Poggi e della successiva istanza – diffida presentata dal Dott. Poggi in data 18 novembre 2009;di ogni atto precedente e/o presupposto, conseguente e/on connesso, nessuno escluso.
Visto il ricorso con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Genova;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2010 il dott. L M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato in data 4 marzo 2010 e depositato il successivo 12 marzo il dott. A P, in qualità di titolare della farmacia Imperiale avente sede in Genova via Donghi n. 2r, ha impugnato chiedendone l’annullamento il silenzio serbato dal Comune di Genova a seguito dell’originaria istanza volta ad ottenere l’autorizzazione all’ampliamento della Farmacia Imperiale e della successiva istanza – diffida presentata in data 18 novembre 2009.
La vicenda, in fatto, può ricostruirsi come segue. Il ricorrente ha presentato istanza, in data 29 giugno 2009, per l’ampliamento della sede della propria farmacia e il contestuale trasferimento dell’entrata della stessa al civico n. 201 r di via Torti. Seguivano una serie di vicende procedimentali dovute all’intervento nel procedimento del controinteressato titolare della vicina Farmacia Orientale, veniva, quindi, richiesto parere all’amministrazione regionale in ordine all’interpretazione della pianta organica. Nel frattempo il ricorrente notificava in data 18 novembre 2009 diffida all’amministrazione comunale affinchè la stessa provvedesse sulla propria istanza. In seguito la Regione Liguria rispondeva al quesito, rilevando come, da un lato, non vi fossero elementi per la rideterminazione della pianta organica della farmacie e, dall’altro, che la competenza ad adottare gli atti richiesti dal ricorrente era intestata esclusivamente al Comune.
Il ricorrente adiva, quindi, il giudice amministrativo.
Il ricorso è fondato.
L’eccezione di inammissibilità del ricorso è infondata.
L’art. 1 l.r. 4 aprile 1991 n. 3 individua le seguenti competenze regionali in materia, prevedendo che: “La Regione, tramite la Giunta regionale, esercita le funzioni amministrative in ordine a:
a) formazione e revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche;b) dichiarazione delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti di titolare, ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e offerta in prelazione delle sedi medesime;c) concorsi per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione riservate all'esercizio privato;d) istituzione delle farmacie succursali”.
L’art. 2 l.r. 1991 n. 3 individua le seguenti competenze comunali prevedendo che: “Il Sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria locale adotta i provvedimenti concernenti: a) l'apertura e l'esercizio delle farmacie e dei dispensari farmaceutici;b) il trasferimento di titolarità delle farmacie nell'ambito della sede di pertinenza;c) il trasferimento dei locali delle farmacie nell'ambito della sede di pertinenza;d) il conferimento della gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 129 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;e) la chiusura temporanea dell'esercizio farmaceutico nei casi previsti dalla legge;f) la decadenza degli eredi del titolare dalla conduzione provvisoria dell'esercizio ai sensi dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e dell'articolo 369 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265;g) la decadenza del titolare dell'autorizzazione all'esercizio della farmacia nei casi previsti dalla legge;h) il trapasso della titolarità della farmacia agli eredi nel caso previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475;i) gli orari di apertura, i turni e le ferie delle farmacie sulla base di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 10 della presente legge.