TAR Torino, sez. I, sentenza 2009-02-27, n. 200900539

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Torino, sez. I, sentenza 2009-02-27, n. 200900539
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
Numero : 200900539
Data del deposito : 27 febbraio 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 02384/1990 REG.RIC.

N. 00539/2009 REG.SEN.

N. 02384/1990 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2384 del 1990, proposto da:
D U, rappresentato e difeso dall’avv. P L F, con domicilio eletto presso la Segreteria del Tar Piemonte in Torino, corso Stati Uniti, 45;



contro

Provveditorato agli Studi di Torino, in persona del Provveditore pro tempore, non costituito in giudizio;
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;



nei confronti di

C M G, non costituita in giudizio;



per l'annullamento

della mancata o erronea applicazione da parte del Provveditorato agli Studi di Torino delle norme di cui agli art. 6, comma 3 e 18 del D.L. 6.11.1989 e dell'art. 2 n. 2 dell'O.M. 277/1989; concernenti accantonamento di posti di coordinatore amministrativo per partecipanti a concorsi per soli titoli.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12/02/2009 il Primo Referendario dott. Paolo Giovanni Nicolo' Lotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:




FATTO

Con ricorso depositato al TAR del Piemonte in data 06.12.1990 le parti ricorrenti. aspiranti alla nomina nel ruolo del personale amministrativo nelle scuole statali, chiedevano venisse dichiarata l’illegittimità del provvedimento adottato dal Provveditore agli studi di Torino, per mancata applicazione dell’art. 6, comma 3, e 18 del D.L. 357 del 6.11.1989 e dell’art. 2, comma 2, dell’O.M. 277 del 1989.

Secondo parte ricorrente, ai sensi della suddetta normativa, la determinazione dei posti disponibili di coordinatore amministrativo per partecipanti a concorsi per soli titoli, doveva essere effettuata con l’emissione ad inizio anno scolastico di decreti per la determinazione dei posti da conferire, mai posta in essere dal Provveditorato; inoltre, non risultavano essere stati accantonati il 50% della quota dei posti disponibili per coloro che avevano diritto di partecipare al concorso per soli titoli.

Si costituiva l’Amministrazione intimata chiedendo il rigetto del ricorso.

Con sentenza n. 2738 del 2007, questa Sezione del TAR Piemonte dichiarava l’interruzione del processo per decesso del legale della parte ricorrente.

Il ricorso veniva quindi riassunto con atto di riassunzione regolarmente notificato.

Con ordinanza di questa sezione n. 793 del 26 settembre 2008, veniva revocato il decreto decisorio di estinzione del giudizio riassunto e, con successiva ordinanza istruttoria del 20 novembre 2008, n. 86 venivano richiesti ulteriori atti all’Amministrazione.

Alla

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