TAR Potenza, sez. I, sentenza 2023-12-18, n. 202300724
Sintesi tramite sistema IA Doctrine
L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.
Segnala un errore nella sintesiSul provvedimento
Testo completo
Pubblicato il 18/12/2023
N. 00724/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00027/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 27 del 2023, proposto da ME NT LL, rappresentato e difeso dagli avv.ti Enrico Follieri, PEC prof.avv.enricofollieri@pec.it, Ilde Follieri, PEC avv.ildefollieri@pec.it, e Marino Bellizzi, PEC bellizzi.marino@cert.ordineavvocatipotenza.it, con domicilio fisico presso il terzo in Potenza Via del Gallitello n. 271;
contro
-Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avv. Pancrazio Marsilio, PEC marsilio0285@legalmail.it, domiciliato ai sensi dell’art. 82 R.D. n. 37/1934 presso la Segreteria di questo Tribunale;
-Comune di Castelmezzano, in persona del Sindaco p.t., non costituito in giudizio;
per l'annullamento
della nota/pec prot. n. 1551 del 14.11.2022 (inviata in pari data 14.11.2022), con la quale il Responsabile del procedimento amministrativo del Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane ha comunicato l’inammissibilità della domanda, presentata il 14.7.2022 dal sig. ME NT LL, volta ad ottenere il rilascio del nulla osta ex art. 13 L. n. 394/1991 “in sanatoria”, nell’ambito dell’istanza di sanatoria edilizia, presentata al Comune di Castelmezzano nella stessa data del 14.7.2022, richiamando la Sentenza C.d.S. Sez. VI n. 5152 del 6.7.2021, nella parte in cui statuisce che, poiché il nulla osta dell’Ente Parco ex art. 13 L. n. 394/1991 è di natura preventiva, non può essere applicato alle istanze di sanatoria;
Visti il ricorso ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Ente Parco Regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2023 il Cons. Pasquale Mastrantuono e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con Ordinanza n. 71 del 29.10.2021 (notificata il 3.11.2021) il Responsabile dell’Ufficio Edilizia del Comune di Castelmezzano, dopo aver richiamato il sopralluogo congiunto della Polizia Municipale e dei Carabinieri Forestali di Pietrapertosa del 27.5.2021 e la perizia tecnica, redatta dal tecnico comunale il 4.8.2021 ed integrata il 22.10.2021, ai sensi dell’art. 31 DPR n. 380/2001 ha ingiunto al sig. ME NT LL la demolizione, entro il termine perentorio di 90 giorni dalla notifica (con l’espressa avvertenza che, decorso tale termine, il bene e l’area di sedime sarebbero stati acquisiti gratuitamente al patrimonio comunale e sarebbe stata irrogata la sanzione pecuniaria ex art. 31, comma 4 bis, DPR n. 380/2001), dei seguenti abusi edilizi, realizzati sui terreni, siti nella Contrada Calcescia, tutelati paesaggisticamente:
1) muro di sostegno, lungo 77 m. ed alto 3 m., “realizzato dopo il 2017, come si evince dalle ortofoto storiche tratte dal geoportale della Regione Basilicata ed allegate alla suddetta verifica tecnica-amministrativa”;
2) terrazzamenti, “realizzati con muri di pietra aventi dislivelli che raggiungono i 7 m. di altezza, per un volume di scavo di 36.656,66 mc.”;
3) fabbricati, siti sul terreno foglio n. 3, particella n. 280, “realizzati dopo il 1994, come si evince dalle ortofoto storiche tratte dal geoportale della Regione Basilicata ed allegate alla suddetta verifica tecnica-amministrativa”;
4) “fabbricato, oggetto di domanda di condono edilizio prot. n. 3819/1986 non definita, nonostante la richiesta di integrazione fatta dal Comune in data 3.11.1987, come riportato nella suddetta verifica tecnica-amministrativa”;
5) specificando che tali opere edilizie; A) sono “riconducibili alla definizione ex art. 3, comma 1, lett. e.1 DPR n. 380/2001 (interventi di nuova costruzione) e quindi soggette al regime di cui all’art. 10, comma 1, lett. a), DPR n. 380/2001 (permesso di costruire)”, anche perché avevano determinato una “durevole modifica dello stato dei luoghi, in quanto dirette a soddisfare esigenze non precarie sotto il profilo funzionale”; B) erano state realizzate in assenza del permesso di costruire ed “in totale difformità dalla SCIA” del 15.2.2020; C) il cartello di cantiere non era stato compilato in maniera “regolare”, in violazione dell’art. 44, comma 1, lett. a), DPR n. 380/2001; D) era stata omessa la denuncia dei lavori di realizzazione delle opere strutturali, in violazione degli artt. 65, 93 e 94 DPR n. 380/2001; E) ed erano state realizzate in assenza: e1) dell’autorizzazione paesaggistica, “in violazione dell’art. 191 D.Lg.vo n. 42/2004 e dell’art. 44, comma 1, lett. c), DPR n. 380/2001”; e2) del parere idrogeologico “di cui al R.D. n. 3267/1923”, in violazione dell’art. 14 del Regolamento attuativo in materia di vincolo idrogeologico, approvato dalla Regione Basilicata con Del. G.R. n. 412/2015; e3) e del nulla osta dell’Ente Parco regionale Gallipoli Cognato Piccole Dolomiti Lucane, in violazione degli artt. 6, 13 e 30 L. n. 394/1991.
La predetta Ordinanza di demolizione n. 71 del 29.10.2021 è stata impugnata dal sig. ME NT LL con Ric. n. 19/2022, con il quale, relativamente agli abusi edilizi, indicati nella citata Ordinanza n. 71 del 29.10.2021 con i nn. 1) e 2), era stato dedotto che, poiché per tali abusi edilizi in data 23.12.2021 era stata presentata istanza di sanatoria, il provvedimento impugnato doveva essere considerato sospeso fino all’emanazione formale del provvedimento conclusivo del predetto