TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-10-22, n. 202001507

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2020-10-22, n. 202001507
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 202001507
Data del deposito : 22 ottobre 2020
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 22/10/2020

N. 01507/2020 REG.PROV.COLL.

N. 02006/2018 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2006 del 2018, proposto da Società Cooperativa -OMISSIS- a r.l. "-OMISSIS-", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati A B, Pasquale D'Angiolillo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio A B in Salerno, largo Dogana Regia 15;

contro

Comune di Fisciano in persona del Sindaco in carica, rappresentato e difeso dall'avvocato S P, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Domenico Coda, 9;

nei confronti

Società Cooperativa "-OMISSIS-", non costituita in giudizio;
Società Cooperativa “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Fortunato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Salerno, via Ss Martiri Salernitani n. 31;

per l'annullamento, previa sospensione dell’esecuzione e/o l’adozione di idonee misure cautelari:

a. in parte qua, della deliberazione della Giunta Comunale di Fisciano n. 233 del 26.10.2018, pubblicata all’albo pretorio on line a far data dal 31.10.2018, avente ad oggetto “PUA Loc. Migliano Frazione Penta: Approvazione graduatoria definitiva – Assegnazione lotti”, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva del bando per l’assegnazione, in diritto di proprietà, di n. 2 lotti ricadenti nel suddetto Piano Urbanistico Attuativo per la realizzazione di alloggi di edilizia sociale, nella parte in cui, in presunta applicazione del criterio fissato al punto a5 dell’art. 5, comma 4, e dell’art. 6, comma 2, della “ lex specialis ”, ha assegnato i n. 3 punti previsti alla Cooperativa “-OMISSIS-”, così da conferirle n. 25 punti complessivi e collocarla al secondo posto nella graduatoria definitiva, a detrimento della Cooperativa ricorrente, classificata al terzo posto con n. 24 punti e, dunque, in posizione non utile all’attribuzione del lotto;

b. in parte qua, dei verbali n. 1 del 5.1.2018, n. 2 del 16.1.2018 e n. 3 del 10.7.2018, con relativi allegati, richiamati nella suindicata deliberazione giuntale n. 233/2018, assunti dalla Commissione Comunale per l’istruttoria delle domande di partecipazione alla procedura e la stesura della graduatoria provvisoria e definitiva;

c. della nota prot. n. 5487 del 12.3.2018, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Fisciano, avente ad oggetto “Ricorso graduatoria provvisoria bando assegnazione aree in diritto di proprietà relativamente al PUA in località Migliano pubblicato presso l’albo comunale in data 19.1.2018. Riscontro”;

d. ove e per quanto di ragione, nei limiti di eventuale lesività, della determina n. 353 del 22.12.2017 di nomina della Commissione Comunale per l’istruttoria delle domande pervenute e per la stesura della graduatoria provvisoria e definitiva;

e. ove e per quanto di ragione, nei limiti di eventuale lesività, della nota prot. n. 12999 del 22.1.2018, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Fisciano, di attribuzione delle funzioni di presidente della Commissione anzidetta;

f. ove e per quanto di ragione, nei limiti di eventuale lesività, di tutti gli atti relativi al bando di che trattasi, non conosciuti negli estremi e nella data;

g. del punto a5) del comma 4 dell’art. 5 (“criteri di attribuzione dei punteggi”) e del comma 2 dell’art. 6 (“calcolo dei punteggi”) del sopraddetto bando, approvato con delibera del Consiglio Comunale di Fisciano n. 64 del 28.8.2017 e pubblicato il 25.9.2017, laddove dovessero essere interpretati nel senso di ritenere che la “iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative”, ivi richiamata, sia riferita all’“Albo delle Società Cooperative” di cui all’art. 2 del D.M. 23.6.2004 anziché all’“Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie di Abitazione” di cui all’art. 13 della L. 31.1.1992, n. 59;

h. della sopracitata deliberazione del Consiglio Comunale di Fisciano n. 64 del 28.8.2017, di approvazione della “ lex specialis ”;

i. di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Fisciano e della “-OMISSIS-”;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 settembre 2020 il dott. Raffaele Esposito e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

1. La cooperativa ricorrente ha partecipato alla procedura per l’assegnazione in proprietà di due aree ricadenti nel P.U.A. del Comune di Fisciano (località Migliano, frazione di Penta), ai fini della realizzazione di alloggi di edilizia sociale ai sensi dell’art. 35 della legge n. 865/1971. La procedura, avviata con bando approvato con delibera del Consiglio comunale n. 64 del 28 agosto 2017 e pubblicato il 25 settembre 2017, si è conclusa con la delibera n. 233 del 26 ottobre 2018 (pubblicata nell’albo pretorio on line del Comune a far data dal 31 ottobre 2018) che ha collocato la cooperativa “-OMISSIS-” al primo posto con 26 punti, la cooperativa “-OMISSIS-” al secondo posto con 25 punti e l’odierna ricorrente al terzo posto con 24 punti, nonostante la duplice richiesta di correzione formulata da quest’ultima nei confronti dell'Amministrazione.

2. Con ricorso notificato il 22 dicembre 2018 e depositato il 29 dicembre 2018 la ricorrente contesta:

- con il primo motivo di ricorso, l'errore in cui sarebbe incorsa la Commissione prima e la Giunta comunale poi nella applicazione del criterio di cui al punto a5) degli artt. 5 e 6 del bando che prevede l'attribuzione di 3 punti nel caso di “iscrizione nell’Albo Nazionale delle Cooperative", da intendersi come riferito all’“Albo Nazionale delle Cooperative edilizie di abitazione” di cui all’art. 13 della legge n. 59/1992 e non all’“Albo delle Società Cooperative” di cui all’art. 2 del D.M. 23 giugno 2004. In ragione dell’interpretazione abbracciata dall'Amministrazione i 3 punti previsti sono stati attribuiti a tutte i concorrenti sebbene la cooperativa "-OMISSIS-" (seconda classificata con 25 punti) non risultasse iscritta nel citato Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione allo spirare del termine di proposizione dell'istanza di partecipazione, risultando invece iscritta al solo “Albo delle Società Cooperative”.

L'interpretazione fatta proprio dell'Amministrazione risulta dalla nota prot. n. 5487/2018 a firma del Responsabile del Settore tecnico del Comune, non risultando invece dai lavori della Commissione né dalla delibera finale della Giunta.

L'ordinamento disciplina esclusivamente l’“Albo delle Società Cooperative” di cui all’art. 2 del D.M. 23 giugno 2004 e l’“Albo Nazionale delle Cooperative edilizie di abitazione e dei loro Consorzi” di cui all’art. 13 della legge n. 59/1992, con la conseguenza che la clausola della lex specialis poteva far legittimamente riferimento esclusivamente a quest'ultimo, non esistendo l’“Albo Nazionale delle Cooperative” previsto dal bando ed essendo l’inclusione nell’“Albo delle Società Cooperative” effetto automatico dell'iscrizione delle cooperative nel registro delle imprese (iscrizione prevista dall’art. 7 del bando). Non avrebbe altrimenti senso l'attribuzione di un punteggio di 3 punti di cui agli artt. 5, comma 4, e 6, comma 2, del bando, ove correlato al possesso di un requisito richiesto semplicemente per la partecipazione alla procedura;
la previsione acquista senso laddove riferita all’“Albo nazionale delle Cooperative edilizie di abitazione e loro Consorzi” in quanto tale iscrizione richiede ulteriori requisiti specificati dalla legge n. 59/1992 e consente quindi di dimostrare i superiori requisiti tecnico-qualitativi di cui è in possesso il concorrente.

Occorre altresì considerare che lo stesso art. 2 del bando prevede espressamente tra le categorie di aspiranti all'assegnazione le “cooperative edilizie di abitazione e/o loro consorzi”. L'interpretazione adottata dall'Amministrazione elide il criterio di attribuzione del punteggio, “sterilizzando la preferenza di n. 3 punti da accordare ai soggetti titolari di requisiti ulteriori rispetto alla mera iscrizione camerale, dalla quale discende automaticamente anche l’iscrizione al suddetto Albo generale”;

- con il secondo motivo di ricorso, la violazione dei principi di correttezza, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa nonché dell'obbligo di motivazione, in quanto il provvedimento conclusivo della procedura non è sorretto da alcun elemento idoneo a chiarire le ragioni che hanno indotto la Commissione e la Giunta ad assegnare a tutti i concorrenti i punti relativi al criterio a5) dell'art. 5, comma 4, e dell’art. 6, comma 2, del bando. Si rileva altresì la lacunosità dell'istruttoria che ha dato luogo alla lettura travisata del predetto criterio, confliggente con la disciplina di settore, con la ratio della clausola nonché con quanto segnalato dalla stessa ricorrente in sede di ricorsi amministrativi;

- con il terzo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 4 del bando in quanto le istanze proposte dalla ricorrente alla Commissione di valutazione il 15 febbraio 2018 e il 10 maggio 2018 e quella proposta al Sindaco il 20 luglio 2018, al fine di ottenere la riformulazione della graduatoria, non sono state decise. L’amministrazione è rimasta totalmente inerte, omettendo così la fase procedimentale dell'esame e della decisione dei ricorsi proposti, propedeutica alla formulazione della graduatoria definitiva. La nota prot. n. 5487 del 12 marzo 2018, a firma del Responsabile del Settore tecnico del Comune è in ogni caso viziata da incompetenza in quanto la decisione sui predetti ricorsi era di esclusiva spettanza della Commissione e del Sindaco;

- con il quarto motivo di ricorso, l’illegittimità della clausola di cui al punto a5) del comma 4 dell’art. 5 e del comma 2 dell’art. 6 del bando, ove interpretata nel senso di ritenere che l’“iscrizione all’Albo Nazionale delle Cooperative” sia da intendersi riferita all’“Albo delle Società Cooperative” di cui all’art. 2 del D.M. 23 giugno 2004 anziché all’“Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie di Abitazione” di cui all’art. 13 della legge n. 59/1992 in quanto irragionevole (travisando il criterio di valutazione), illogica (poiché limitativa della concorrenza e violativa della par condicio tra i concorrenti che godono di qualificazione superiore) e in contrasto della disciplina di cui al combinato disposto degli artt. 2, 3, 4 e 7 del bando, con gli artt. 2 e 4 del D.M. 23 giugno 2004, con l’art 13 della legge n. 59/1992, con gli artt. 2511 e 2512 c.c., con l’art. 223 sexiesdecies disp. att. c.c.

3. Si costituisce e resiste la cooperativa “-OMISSIS-” al fine di evidenziare che nell’“Albo Nazionale delle Cooperative edilizie di abitazione e dei loro Consorzi” sono iscritte le cooperative che intendono ottenere contributi pubblici, con la conseguenza che tale iscrizione è meramente facoltativa e non è un requisito richiesto ai fini dell'assegnazione dei lotti, come rilevato dal Presidente della Commissione di gara nel fornire riscontro all'istanza di correzione con nota prot. n. 5487 del 12.3.2018. Pertanto è corretta l'attribuzione del punteggio a tutte le cooperative iscritte nell’“Albo delle Società cooperative”, istituito presso il Ministero delle attività produttive (oggi MISE). Occorre peraltro rilevare che tale interpretazione non comporta l’attribuzione del medesimo punteggio a tutti i concorrenti essendo consentita la partecipazione anche a soggetti diversi dalle cooperative.

Con la predetta nota inoltre il Responsabile del Settore tecnico nonché Presidente della Commissione ha riscontrato i ricorsi presentati dalla ricorrente, respingendoli e chiarendo il contenuto del bando e la specifica finalità dell’“Albo delle Cooperative edilizie di abitazione e dei loro Consorzi”. Si rileva poi che secondo l'art. 4 del bando, pubblicata la graduatoria provvisoria in data 19 gennaio 2018, le istanze di correzione avrebbero dovuto essere presentate entro il 18 febbraio 2018, mentre l’istanza della ricorrente è stata presentata successivamente (prot. n. 3699 del 19 febbraio 2018);
risulta quindi tardivo il rilievo sollevato con il quarto motivo di ricorso.

4. Si costituisce altresì l'Amministrazione comunale evidenziando che il criterio a5) del bando è riferito sia all’“Albo delle Società Cooperative” di cui all’art. 2 del D.M. del 23 giugno 2004, sia all’“Albo Nazionale delle Cooperative edilizie di abitazione”, secondo l’interpretazione “autentica” fornita dall’Amministrazione nella nota prot. n. 5487 del 12 marzo 2018.

L'Amministrazione eccepisce inoltre la tardività del ricorso in quanto la citata nota, fornendo una interpretazione autentica della clausola del bando, risultava immediatamente lesiva e la stessa delibera di Giunta n. 233 del 26 ottobre 2018 si è limitata a dare applicazione al criterio contenuto nel bando, come interpretato alla luce della nota in questione.

L'amministrazione rileva poi:

- con riferimento al primo motivo di ricorso, che sia l’“Albo delle Società Cooperative” sia l’“Albo Nazionale delle Cooperative edilizie di abitazione e dei loro Consorzi” sono albi nazionali, riservati alle cooperative. L'interpretazione proposta dalla ricorrente pertanto non ha fondamento nelle connotazioni sostanziali dei soggetti iscritti né nella formulazione letterale del bando. La formulazione della clausola consente di ricomprendervi tutte le cooperative iscritte in un albo nazionale, considerato altresì che alla procedura potevano concorrere non soltanto le società cooperative ma anche altri soggetti, con la conseguenza che il maggior punteggio previsto premierebbe le cooperative già costituite e già iscritte all'albo rispetto a “quelle dell’ultima ora”;

- con riferimento al secondo motivo di ricorso, che il punteggio è sufficiente a esprimere la valutazione della Commissione, essendo i criteri di valutazione indicati nella documentazione di gara sufficientemente chiari, analitici e articolati, in modo da rendere comprensibile l'iter logico seguito la valutazione dei singoli progetti. Nei verbali redatti dalla Commissione viene ripercorso l'iter logico giuridico che ha condotto alla determinazione assunta;
la motivazione delle scelte è altresì riportata nella citata nota prot. n. 5487 del 12 marzo 2018. In ogni caso le valutazioni condotte costituiscono espressione di un potere di natura tecnico discrezionale che sfugge al sindacato del giudice amministrativo;

- con riferimento al terzo motivo di ricorso, che l'amministrazione ha riscontrato l'istanza con la nota con la nota prot. n. 5487/2018, rilevando tuttavia che i ricorsi possono avere ad oggetto esclusivamente la correzione di errori materiali che determinano un'erronea attribuzione del punteggio e non questioni circa l’interpretazione del bando. In ogni caso la Commissione (attraverso il Presidente) e il Sindaco (presente alla riunione della Giunta) sono intervenuti sulla questione interpretativa, in sede di approvazione della graduatoria provvisoria e di quella definitiva. Si invoca infine l'articolo 21 octies della legge n. 241/1990, stante l'immodificabilità del contenuto del provvedimento adottato;

- con riferimento al quarto motivo di ricorso, che la censura è inammissibile per tardività e comunque infondata per le ragioni già esposte.

5. Con ordinanza di questo Tribunale n. 37/2019, confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 1333/2019, è stata accolta la domanda cautelare.

6. All’udienza pubblica del 23 settembre 2020 la causa è trattenuta in decisione.

7. Occorre premettere, sotto il profilo dell’ammissibilità del ricorso, che la nota prot. 5287 del 12 marzo 2018 è mero atto endoprocedimentale, non direttamente e immediatamente impugnabile in quanto non lesivo e peraltro conosciuto dalla ricorrente soltanto il 31 maggio 2018;
risulta pertanto tempestivo il ricorso proposto, essendo l’atto lesivo individuabile nella delibera della Giunta comunale n. 233 del 26 ottobre 2018.

8. Passando all’esame del merito del ricorso, è possibile procedere all’esame congiunto del primo e del quarto motivo di ricorso in quanto relativi entrambi alla corretta interpretazione del criterio a5) di cui all’art. 5, comma 4 e all’art. 6, comma 2, del bando di gara, criterio che prevede l'attribuzione di 3 punti per l'iscrizione all’“Albo Nazionale delle Cooperative”.

Tale formulazione consentirebbe di riferire il criterio sia all’“Albo delle Società Cooperative” di cui al D.M. 23 giugno 2004 sia all’“Albo Nazionale delle Cooperative Edilizie di Abitazione” di cui all’art. 13 della legge n. 59/1992, non essendo previsto dall'ordinamento un “Albo Nazionale delle Cooperative”.

Per la corretta interpretazione del criterio, occorre considerare quanto segue.

L’art. 2511 c.c., come modificato dalla legge n. 99/2009, definisce le cooperative come società a capitale variabile e scopo mutualistico, iscritte presso l’Albo delle società cooperative di cui all’art. 2512, comma 2 e all’art. 223 sexiesdecies delle disposizioni di attuazione.

L’iscrizione nell’Albo delle società cooperative è di conseguenza un requisito costitutivo della società cooperativa, che si aggiunge a quello dell’iscrizione nel Registro delle imprese.

Occorre infatti considerare che l’art. 2523 c.c. ricollega all’iscrizione nel Registro delle imprese gli effetti di cui all’articolo 2331 c.c.: quindi, come per le società per azioni, così per le società cooperative l’iscrizione nel Registro delle imprese ha un’efficacia costitutiva, determinando l’acquisto della personalità giuridica.

L'iscrizione nell’albo di cui all’art. 2512, comma 2 e all’art. 223 sexiesdecies delle disposizioni di attuazione è poi effetto automatico dell’iscrizione nel Registro delle imprese;
l'art. 10, comma 2, della legge n. 99/2009 prevede, infatti, che la presentazione della comunicazione unica di cui all’art. 9 del d.l. n. 7/2007 all'Ufficio del Registro delle imprese è finalizzata sia all’iscrizione in questo Registro sia all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative, in quanto alla presentazione della comunicazione unica si ricollega “l'automatica iscrizione nell'Albo delle società cooperative, di cui all'articolo 2512, secondo comma, del codice civile e all'articolo 223 sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, come modificato dal comma 6 del presente articolo”.

Il tenore dell’art. 2511 c.c. e l’automatismo che lega l’iscrizione nell’Albo di cui all’art. 2512, comma 2, c.c. e all’art. 223 sexiesdecies delle disposizioni di attuazione all’iscrizione nel Registro delle imprese rendono anche l’iscrizione nell’Albo delle società cooperative requisito costitutivo di tale tipologia societaria.

In attuazione delle citate disposizioni è stato così adottato il D.M. 23 giugno 2004 che ha disciplinato proprio l’Albo delle società cooperative presso il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico).

Pertanto, l’iscrizione nell’Albo di cui al D.M. 23 giugno 2004, essendo caratteristica essenziale di tutte le società cooperative (cfr. art. 2 del decreto), non può consentire l’attribuzione del punteggio relativo al criterio a5) del bando.

Il bando prevede infatti all’art. 7 che le società cooperative, a cui l’art. 2, comma 1, lett. a) e b) (Cooperative edilizie di abitazione e/o loro consorzi - cooperative di produzione lavoro e/o loro consorzi) del bando stesso consente la partecipazione, debbano essere regolarmente costituite e iscritte nel Registro delle imprese;
considerato l’automatismo dell’iscrizione nell’Albo delle società cooperative e la sua valenza costitutiva, il bando, richiedendo la regolare costituzione, richiede implicitamente anche l’iscrizione nel citato Albo.

Quindi il criterio a5) non può prevedere l’attribuzione di un punteggio per un profilo che il bando già prevede come requisito di base per una certa tipologia di concorrenti.

Di conseguenza la previsione di cui al citato criterio deve essere necessariamente riferita all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, di cui all’art. 13 della legge n. 59/1992, a cui devono essere iscritte tutte le cooperative che, avendo come scopo mutualistico e oggetto sociale principale l’assegnazione di alloggi ai soci in proprietà, in godimento o in locazione, rientrano in tale tipologia.

Occorre precisare che tale iscrizione è facoltativa, risultando invece condizione obbligatoria solo per l’ottenimento di contributi pubblici.

Tale iscrizione è inoltre condizionata al possesso e al mantenimento dei requisiti di cui all’art. 13, comma 7, della citata legge n. 59/1992;
le cooperative iscritte sono soggette poi alla vigilanza di un comitato a cui entro il 30 giugno di ogni anno devono presentare una relazione sull’attività svolta e che può disporne la cancellazione qualora vengano meno dei requisiti previsti dall’art. 13, comma 7, o intervenga la gestione commissariale della cooperativa.

Di conseguenza l’iscrizione nell’Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, pur essendo obbligatoria solo per l’ottenimento di finanziamenti pubblici, è comunque consentita a tutte le cooperative di tale tipologia e comporta il possesso di particolari requisiti nonché la soggezione a una specifica vigilanza.

È evidente di conseguenza che tale iscrizione costituisce un quid pluris che, ragionevolmente, può essere oggetto di apprezzamento e di attribuzione di punteggio nell’ambito di una procedura di tipo competitivo, in quanto espressione di un profilo soggettivo del concorrente che costituisce garanzia ulteriore dell’attività svolta dalla cooperativa.

Pertanto, considerato che i bandi come in generale provvedimenti amministrativi sono soggetti agli stessi criteri interpretativi previsti dal codice civile per i contratti e che, nel caso di specie, il criterio di interpretazione letterale non permette di superare l’ambigua formulazione del punto a5), il soccorso dell’interpretazione sistematica consente invece di riferire il criterio stesso all’Albo nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi e non all’Albo delle società cooperative;
il citato criterio di valutazione è destinato perciò a premiare la maggiore affidabilità del concorrente iscritto nel primo albo, in quanto in possesso di requisiti rilevanti nell’ambito del settore dell’edilizia sociale (quale il numero di soci iscritti, le condizioni di mutualità, i conferimenti, l’attività, la regolarità della gestione) e soggetto a particolari forme di vigilanza.

Ciò posto, occorre considerate, con riferimento al caso di specie, che alla scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione del 25 ottobre 2017 la cooperativa controinteressata “-OMISSIS-” non era in possesso dell’iscrizione nel citato Albo (avendola conseguita solo il 31 luglio 2018);
di tale iscrizione era invece in possesso la ricorrente, pur avendo conseguito in relazione al citato criterio a5) il punteggio di tre punti al pari della controinteressata.

Il primo e il quarto motivo di ricorso sono quindi fondati e vanno accolti.

8.1 Non è fondato, invece, il secondo motivo di ricorso.

Il criterio di valutazione a5) è sufficientemente preciso e non comporta valutazioni discrezionali, con la conseguente attribuzione del punteggio in maniera automatica, secondo il sistema definito, nelle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici, “on/off”;
per l’attribuzione del punteggio relativo a un criterio rientrante in tale tipologia non è necessaria alcuna motivazione.

Il punteggio attribuito deriva infatti dall’oggettivo riscontro delle condizioni ivi previste e non da un soggettivo apprezzamento della Commissione, chiamata solo in quest’ultimo caso a esplicitare le ragioni che l’hanno indotta al maggiore o minore apprezzamento della proposta e di conseguenza a giustificare il punteggio attribuito, risultando quindi sufficiente nel caso di specie il solo punteggio numerico.

8.2 Può infine ritenersi assorbito il terzo motivo di ricorso.

9. In conclusione, il ricorso è fondato e va accolto, con conseguente annullamento della graduatoria definitiva e della delibera di approvazione della giunta comunale, considerato che l’art. 4, comma 6, del bando prevede che “la graduatoria definitiva viene approvata con deliberazione di giunta comunale e costituisce atto di assegnazione definitiva”.

Considerata l’obiettiva incertezza nell’interpretazione del bando è possibile procedere alla compensazione delle spese di giudizio.


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