TAR Brescia, sez. II, sentenza 2014-04-23, n. 201400423
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Testo completo
N. 00423/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00832/2013 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 832 del 2013, proposto da:
A P, rappresentato e difeso dall'avv. A S, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, via XX Settembre, 8;
contro
Azzano Servizi S.r.l. in liquidazione, rappresentata e difesa dall'avv. S S, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, via Diaz, 13/C;
Comune di Azzano Mella, rappresentato e difeso dall'avv. D B, con domicilio eletto in Brescia presso lo studio dello stesso, via Diaz, 13/C;
nei confronti di
Impresa Sociale - Consorzio tra Cooperative Sociali, Società Cooperativa Sociale Onlus e ENova, non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- della delibera del Consiglio comunale n. 18 del 20 maggio 2013, comunicata il 19 giugno 2013, avente ad oggetto la messa in liquidazione della società Azzano servizi s.r.l.;
- dell’atto di indirizzo del verbale della Giunta comunale n. 60 del 24 giugno 2013;
- in via derivata, dell’avviso pubblico del 2 luglio 2013, della determina n. 85 dell’11 luglio 2013, del bando e del disciplinare di gara e del relativo Capitolato Speciale, nonché della determina n. 99 di aggiudicazione definitiva del 14 agosto 2013;
- nonchè per il contestuale ripristino
del rapporto di lavoro originariamente sorto in data 1 luglio 2009, inquadrando il ricorrente nel CCNL di categoria dell’igiene urbana;
e per il risarcimento
di tutti i danni patrimoniali e morali, con riserva di chiedere, in caso di accoglimento del ricorso, anche il pagamento dell’indennità risarcitoria onnicomprensiva, di cui all’art. 18 comma 5 dello Statuto dei lavoratori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio della Azzano Servizi S.r.l. e del Comune di Azzano Mella;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 aprile 2014 la dott.ssa Mara Bertagnolli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società Azzano Servizi S.r.l. è una società in house, posseduto al 100 % dal Comune di Azzano Mella e nata per svolgere un’ampia gamma di servizi pubblici: tali caratteristiche renderebbero applicabile alla stessa, secondo parte ricorrente, gli artt. 14, 15 e 17 del d.l. 138/2011, assoggettandola al patto di stabilità, all’applicazione del Codice dei contratti pubblici e delle norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.
La società in parola ha assunto l’odierno ricorrente, in esito al concorso espletato per l’assunzione di un operatore ecologico autista, inquadrandolo al livello 4 del CCNL del Commercio, anziché di quelle di igiene urbana.
Il 19 giugno 2013, però, il sig. P si è visto ricapitare il preannuncio della cessazione del rapporto di lavoro, a far data dal 31 agosto 2013, in ragione della messa in liquidazione della società.
Il licenziamento è stato impugnato (ai sensi dell’art. 6 della legge n. 604/1966), mentre il Comune ha esternalizzato il servizio, assegnandolo alla cooperativa controinteressata, la quale si è dichiarata disponibile all’assunzione del sig. P, ma inquadrandolo all’interno del diverso CCNL delle cooperative sociali, molto meno vantaggioso.
In ragione di tutto ciò, e utilizzando ogni strumento processuale a tal fine previsto dall’ordinamento, il sig. P ha impugnato anche la, ritenuta , illegittima soppressione della società in house e la ingiusta cancellazione del rapporto di lavoro di cui ha chiesto, dunque, il ripristino.
A tal fine ha dedotto la violazione dell’art. 14 comma 32 del d.l. n. 78/2010, dell’art. 3, comma 27 della legge 244/2007 e dell’art. 4, commi 1 e 3 del d.l. 95/2012 e, conseguentemente, eccesso di potere per difetto dei presupposti e violazione degli artt. 2484 e 2112 del cod. civ.. Secondo parte ricorrente il legislatore avrebbe previsto la tendenziale cessazione di società strumentali, destinate a soddisfare i bisogni interni delle pubbliche amministrazioni (salvo limiti di sopravvivenza speciali), ma non avrebbe posto alcun limite di utilizzo alle società che svolgono servizi di interesse generale (cioè destinate a soddisfare le necessità di una platea indifferenziata di persone). Sul punto sono richiamate le sentenza del TAR Brescia, n. 939/2011, 196/2013, 1396/2011, ecc..