TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 2024-07-03, n. 202401075
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Testo completo
Pubblicato il 03/07/2024
N. 01075/2024 REG.PROV.COLL.
N. 01151/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1151 del 2023, proposto da
N D Z, rappresentato e difeso dall'avvocato G M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villapiana, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato G P S, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2097/2021 del 24 novembre 2021 del T.A.R. Catanzaro
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Villapiana;
Visto l'art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 maggio 2024 il dott. Giampaolo De Piazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente adiva l’intestato Tribunale per ottenere l’annullamento del silenzio diniego formatosi a fronte di una sua istanza di accesso, nonché la declaratoria del diritto di accedere ed estrarre copia di alcuni documenti.
Il Tribunale con sentenza del 24 novembre 2021 n. 2097/2021 accoglieva parzialmente il ricorso e statuiva l’obbligo del comune di Villapiana di consentire l’accesso al verbale comunale del 23 novembre 1979 dal quale emergerebbe che dalla particella n. 11, foglio 36, partita n. 224, località Pantano, è stata estratta la quota n. 58, nonché all’atto di affrancamento della particella indicata, se esistente, ed infine alle delibere n. 80 del 18 novembre 1988 del Consiglio comunale e n. 534 del 17 ottobre 1991 della giunta comunale. Il Tribunale disponeva inoltre che l’accesso avvenisse entro il termine di trenta giorni.
Il ricorrente notificava la descritta sentenza in data 25 novembre 2021. La decisione non veniva appellata e passava quindi in giudicato.
A seguito della notifica della sentenza l’amministrazione comunale consegnava i documenti indicati dal Tribunale, con eccezione del verbale del 23 novembre 1979.
2. Il ricorrente, ritenendo che il Comune intimato non avesse dato esatta esecuzione alla decisione del Tribunale, presentava ricorso in ottemperanza con cui chiedeva al T.A.R. di dare completa esecuzione alla pronuncia passata in giudicato ordinando l’esibizione anche del predetto documento, e nominando un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
3. Si costituiva l’amministrazione comunale premettendo di avere già osteso al ricorrente la documentazione richiesta ed evidenziando che con nota prot. n. 1130 del 12 gennaio 2022 aveva indicato che agli atti del Comune non risultavano documenti ulteriori rispetto a quanto fornito. Sulla base di ciò, la difesa comunale eccepiva l’inammissibilità del ricorso per la materiale inesistenza negli archivi dell’amministrazione del documento preteso dal ricorrente, precisando che sulla p.a. incombe l’obbligo di produrre solo documenti esistenti ed ancora in suo possesso.
4. Alla camera di consiglio del 29 maggio 2024 la causa passava in decisione.
5. Il ricorso risulta infondato.
Risulta documentalmente provato che il Comune intimato, dopo avere osteso al ricorrente con nota prot. n. 26933 del 14 dicembre 2021 copia delle delibere n. 80 del 18 novembre 1988 del consiglio comunale e n. 534 del 17 ottobre 1991 della giunta comunale, nonché copia del verbale di accertamento dello stato degli immobili da espropriare del 26 marzo 1992, con successiva nota prot. n. 1130 del 12 gennaio 2022 aveva precisato che agli atti dell’amministrazione non risulta ulteriore documentazione.
Tanto premesso, come più volte affermato in giurisprudenza, quando la p.a., assumendosene la relativa responsabilità, dichiara di non detenere la documentazione richiesta, l’interesse del ricorrente risulta comunque soddisfatto, anche se in forma negativa (T.A.R. Campania - Napoli, sez. VI, sent. 16 marzo 2022, n. 1765/2022).
In particolare, sempre secondo la giurisprudenza, sul presupposto che secondo l’art. 25, comma 2, legge n. 241 del 1990 l’istanza di accesso deve essere rivolta all’amministrazione che ha formato il documento ovvero che lo detiene, in presenza di una dichiarazione espressa della p.a. di inesistenza di un determinato documento occorre prendere atto dell’impossibilità di accogliere l’istanza ostensoria in quanto non vi sono margini per ordinare l’accesso, rischiandosi altrimenti una statuizione impossibile da eseguire per mancanza del suo oggetto, che si profilerebbe pertanto come inutiliter data (Consiglio di Stato, sez. IV, sent. 27 marzo 2020.
6. Sulla base di quanto precede, il ricorso va respinto.
7. Le spese di giudizio possono essere compensate fra le parti, in considerazione delle peculiarità della vicenda.