TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-08-04, n. 201700527

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2017-08-04, n. 201700527
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201700527
Data del deposito : 4 agosto 2017
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 04/08/2017

N. 00527/2017 REG.PROV.COLL.

N. 00755/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 755 del 2010, proposto da:
I M ed E P, rappresentati e difesi dagli avvocati R M e A M, con domicilio eletto presso lo studio R M in Cagliari, via Tuveri n. 54;

contro

il Comune di Portoscuso, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. G M L, con domicilio eletto presso il suo studio in Cagliari, via Salaris n. 29;

per il risarcimento di tutti i danni derivanti dalla mancata utilizzabilità del lotto 5 del P.I.P. del Comune di Portoscuso in conseguenza delle delibera n. 30 del 1.2.1999, con la quale la Giunta Municipale di Portoscuso ha deciso di non assegnare il predetto lotto ai ricorrenti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Portoscuso;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 giugno 2017 il dott. T A e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In data 22 ottobre 1988 i ricorrenti presentarono domanda al Comune di Portoscuso per l’assegnazione di un lotto del Piano di Insediamenti Produttivi comunale.

La commissione comunale per l’assegnazione delle aree del P.I.P., nella seduta del 26 gennaio 1995, considerò ammissibile la domanda e propose l’assegnazione del lotto n. 5.

Con deliberazione n. 771 del 22 agosto 1995 la Giunta Comunale recepì la proposta della Commissione a seguito della quale i ricorrenti provvidero al pagamento dell’importo determinato per l’acquisizione del lotto.

Tuttavia, con deliberazione della G.C. n. 998 dell’11 dicembre 1995, il Comune di Portoscuso sospese l’assegnazione del lotto n. 5 a favore dei ricorrenti al dichiarato fine “… di approfondire … l’esame della problematica sorta in merito all’assegnazione … fra le ditte concorrenti F.lli Ettore Mariani e Angelo Mariani – P M... ”.

La delibera fu impugnata davanti a questo TAR che, con ordinanza n. 159/1999, accolse la domanda incidentale di sospensione.

Il procedimento, conseguentemente, fu ripreso con una (nuova) proposta di deliberazione, predisposta dall’Ufficio Tecnico comunale, nella quale si indicavano alcune formalità necessarie in vista della stipula dell’atto di cessione del lotto n. 5 a favore dei ricorrenti.

La proposta non venne accolta dalla G.C. che, con la deliberazione n. 30 del 1° febbraio 1999, decise “… di dare atto che … non intende per il momento procedere all’assegnazione del lotto n. 5… ”.

Avverso detta deliberazione i signori M /P proposero ricorso nanti questo TAR che, con sentenza n. 19 del 20 gennaio 2009, ha dichiarato cessata materia del contendere quanto alla domanda di annullamento del provvedimento impugnato (in conseguenza della deliberazione del Commissario Straordinario del Comune di Portoscuso n. 12 del 23 gennaio 2004, con la quale era stata ripristinata l’assegnazione del lotto in loro favore), e ha in parte dichiarato inammissibile e per il resto respinto la domanda di risarcimento dei danni.

Tale sentenza è stata appellata dai ricorrenti per la parte attinente ai profili risarcitori, ma la questione non è stata ancora decisa dal Consiglio di Stato.

E’ invece passata in giudicato per quanto attiene all’accertamento – comunque delibato dal Tribunale - dell’illegittimità della delibera n. 30 del 1° febbraio 1999.

Con l’odierno ricorso i ricorrenti chiedono la condanna del Comune di Portoscuso a risarcire loro i danni subiti per effetto dell’illegittima sospensione dell’assegnazione del lotto n. 5 dalla data di proposizione del ricorso n. 592/1999 (30 aprile 1999) sino all’effettiva cessione della proprietà del predetto lotto n. 5, perfezionatasi con atto pubblico del 6 novembre 2008, nella misura da determinarsi in corso di causa, se del caso ricorrendo ad una consulenza tecnica, vinte le spese.

Per resistere al ricorso si è costituito il Comune di Portoscuso che dopo aver ritenuto necessaria la sospensione del giudizio nell’attesa della definizione del giudizio d’appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza n. 19/2009, ha eccepito la prescrizione del diritto azionato dai ricorrenti e ha concluso comunque, nel merito per la reiezione del ricorso, con vittoria delle spese.

In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni.

Alla pubblica udienza del 28 giugno 2017, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata posta in decisione.

DIRITTO

Occorre esaminare preliminarmente le eccezioni sollevate dalla difesa comunale.

Anzitutto sostiene il Comune di Portoscuso che nel caso in esame sussisterebbe “… una litispendenza pregiudiziale che impedisce la decisione e postula la sospensione del processo “…ciò in quanto “ Non pare che la domanda sia frazionabile per cui la sospensione deve coinvolgere l’intera pretesa e non solo la parte già decisa …”.

L’eccezione non è fondata.

La domanda risarcitoria proposta con il ricorso n. 592/1999 concerneva esclusivamente i danni lamentati per l’illegittima sospensione dell’iniziale assegnazione verificatisi nel periodo dal dicembre 1995 (prima delibera di sospensione dell’assegnazione) al momento della proposizione della domanda in sede giurisdizionale (il ricorso risulta notificato il 30 aprile 1999).

Orbene, per giurisprudenza consolidata la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. è necessaria soltanto quando la previa definizione di altra controversia civile, penale o amministrativa, pendente davanti allo stesso o ad altro giudice, sia imposta da una espressa disposizione di legge ovvero quando, per il suo carattere pregiudiziale, costituisca l’indispensabile antecedente logico-giuridico dal quale dipenda la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato.

Al di fuori di tali presupposti, la sospensione cessa di essere necessaria e, quindi, obbligatoria per il giudice, ed è meramente facoltativa, con la conseguenza che il disporla o meno rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 12 maggio 2003, n. 7195).

Ebbene, il diverso riferimento temporale dell’azione oggi proposta dai signori M/P (1° maggio 1999 - 6 novembre 2008) rispetto all’oggetto del ricorso n. 592/1999 pendente in appello, esclude che nel caso in esame si verta in una delle ipotesi di pregiudizialità necessaria.

Per contro, ad avviso del Collegio, ragioni di economia processuale anche determinate dall’opportunità di definire una controversia ormai risalente nel tempo, inducono a propendere per l’immediata definizione nel merito della causa che, come detto, si connota, nei suoi elementi essenziali, in termini di perfetta autonomia rispetto a quella che aveva costituito oggetto della sentenza n. 19 del 20 gennaio 2009.

Sostiene ancora la difesa comunale che il ricorso in esame è stato notificato il 15 settembre 2010, oltre 15 anni dopo la delibera del 22 agosto 1995, ben oltre il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 2947 c.c..

L’eccezione è infondata.

Sul punto il Collegio condivide le argomentazioni richiamate dalla difesa dei ricorrenti e recepite in numerose pronunce giurisprudenziali per le quali la domanda di annullamento dell'atto proposta al giudice amministrativo prima della concentrazione davanti allo stesso anche della tutela risarcitoria, pur non costituendo il prodromo necessario per conseguire il risarcimento dei danni, dimostra la volontà della parte di reagire all'azione amministrativa reputata illegittima ed è idonea ad interrompere per tutta la durata di quel processo il termine di prescrizione dell'azione risarcitoria.

Nel caso di specie, dunque, il termine quinquennale di prescrizione dell’azione risarcitoria ha cominciato a decorrere soltanto col passaggio in giudicato della sentenza n. 19 del 20 gennaio 2009, con la conseguenza che il presente giudizio, instaurato con domanda notificata il 15 settembre 2010, deve ritenersi tempestivamente proposto (cfr: Cons. Stato, Sez. IV, n. 2856 del 4.6.2014).

Nel merito tuttavia il ricorso è infondato.

Occorre muovere dalla verifica della sussistenza degli elementi della responsabilità civile dell’amministrazione, ai sensi dell’art. 2043.

Sul punto ben possono prendersi le mosse dalle argomentazioni di cui alla sentenza n. 19/2009.

Accertata la lesione dell’interesse legittimo pretensivo dei ricorrenti, quale conseguenza delle riscontrate illegittimità, per quanto concerne il nesso di causalità tra le illegittimità e il danno (costituito dall’impedimento allo svolgimento dell’attività imprenditoriale da realizzare sul lotto), nella sentenza n. 19/2009 il Tribunale ha evidenziato che “… il lotto n. 5 (oggetto dell’assegnazione a favore dei ricorrenti fin dall’agosto 1995) era stato in precedenza oggetto della cessione in proprietà al sig. Fumi Fabrizio Teobaldo, stipulata con atto pubblico del 30 ottobre 1989. L’elemento rileva nell’ambito dell’accertamento del nesso di causalità tra illegittimità e danno in quanto consente di affermare che - anche se non si fossero verificate le illegittimità riscontrate - i ricorrenti non avrebbero potuto conseguire la disponibilità del terreno, fino alla risoluzione della precedente convenzione di cessione pronunciata con la sentenza del Tribunale di Cagliari, 2 settembre 2002, n. 2355. Ne deriva che si deve escludere il rapporto di causalità per il periodo antecedente la sentenza di risoluzione …”.

Il Collegio condivide e conferma detta interpretazione, dovendosi pertanto addivenire al rigetto della domanda risarcitoria per gli stessi motivi per il periodo fino al 2 settembre 2002.

Sul punto con memoria depositata il 27 maggio 2017, i ricorrenti lamentano l’inerzia e comunque la colpa dell’amministrazione per aver tergiversato e, comunque, ritardato, nell’attivarsi per addivenire allo scioglimento del rapporto con l’inadempiente sig. Fumi.

Il motivo riprende e sviluppa ulteriormente l’argomento trattato dai ricorrenti a pag, 11 del ricorso introduttivo del giudizio e, quindi, diversamente da quanto eccepito dalla difesa comunale, non può qualificarsi domanda nuova inammissibilmente introdotta con memoria non notificata alla controparte.

Tuttavia esso è non è decisivo.

La vicenda concernente il rapporto contrattuale intercorso tra il Comune di Portoscuso e il sig. Fumi è puntualmente descritto nella sentenza di risoluzione pronunciata dal Tribunale di Cagliari n. 2355 del 2 settembre 2002.

Il lotto n. 5 era stato assegnato al sig. Fumi il 30.10.1989.

A seguito del ritardo nel versamento delle rate scadute con nota comunale del 20 settembre 1993 ne era stato sollecitato il pagamento.

Con delibera n. 1114 del 29.11.1994 il Comune aveva accettato la proposta del sig. Fumi del 4.2.1994 di addivenire alla risoluzione consensuale del contratto.

Detta proposta, peraltro, aveva determinato una situazione di stallo determinata dalla volontà dell’amministrazione di applicare la penale prevista dal contratto, cui si opponeva il sig. Fumi.

Si è poi addivenuti alla citazione del 6.12.1999 con la quale il Comune di Portoscuso ha agito per la risoluzione del contratto, sfociata nella precitata sentenza n. 2355/2002.

In questo contesto, su richiesta dei ricorrenti, e su proposta della Commissione comunale del 26 gennaio 1995, la Giunta Municipale di Portoscuso, con delibera n. 771 del 22.8.1995, assegnò il lotto n. 5 ai signori M/P.

Avvedendosi della non definita situazione giuridica e fattuale del lotto n. 5, giuridicamente ancora fuori dalla sua disponibilità, il Comune di Portoscuso, con delibera n. 998 dell’11 dicembre 1995 (quindi 4 mesi dopo), ne sospese l’assegnazione.

Sono state descritte in narrativa le ulteriori vicende (reiterate iniziative anche in sede giurisdizionale avviate dai ricorrenti al fine di acquisire immediatamente la disponibilità del lotto) che hanno portato alla definizione - solo con la sentenza n. 2355/2002 – della controversia.

Quel che rileva ai fini della richiesta risarcitoria in esame è tuttavia la circostanza che l’azione amministrativa del Comune di Portoscuso, pur connotata da vizi formali che hanno comportato l’adozione di decisioni di sospensione e di annullamento delle sue delibere, non ha comportato nella sostanza alcuna lesione alla sfera giuridica dei ricorrenti, che ben conoscevano la situazione di indisponibilità del bene determinata dalla precedente assegnazione del lotto n. 5 al sig. Fumi.

E sotto questo aspetto il tempo intercorso tra l’acclaramento dell’inadempimento e la proposizione dell’azione di risoluzione, come detto connotato da diversità di assunti in ordine al debito del Fumi e dal tentativo di addivenire a soluzioni bonarie, non può valere ex se a fondare una richiesta di risarcimento da parte dei nuovi richiedenti ai quali, comunque, il lotto non poteva essere assegnato.

In altre parole, il Comune di Portoscuso non avrebbe dovuto assegnare il lotto n. 5 agli odierni ricorrenti fino alla definizione del rapporto contrattuale con il sig. Fumi, non potendosi dunque oggi ravvisare profili di danno risarcibile nel tempo impiegato per deliberare l’attivazione di un giudizio civile - la cui delibazione attiene a profili di valutazione discrezionale e (anche) di disponibilità finanziarie il cui accertamento esula dal sindacato di questo Tribunale – per addivenire ad una soluzione di detta controversia.

Resta da esaminare la questione della richiesta di risarcimento per il periodo dal (2 settembre 2002 - 6 novembre 2008).

In relazione a detto periodo la domanda risarcitoria non merita accoglimento per difetto dell’elemento soggettivo

Come evidenziato dalla difesa comunale, la sentenza del Tribunale civile è passata in giudicato il 13.12.2002.

Nelle more il sig. Fumi aveva subito 2 pignoramenti dell’immobile e l’iscrizione su di esso di un’ipoteca giudiziale.

Le procedure esecutive vennero definite prima ancora della pronuncia della risoluzione del contratto, mentre la cancellazione dell’ipoteca si rivelò alquanto complessa anche per il fatto che il creditore ipotecario (il Banco di Sardegna), pur restando titolare del diritto reale di garanzia, aveva ceduto il credito a terzi (la Società Italiana Gestione Crediti), con la conseguenza che il Banco di Sardegna non poteva prestare l’assenso alla cancellazione dell’ipoteca senza la previa autorizzazione della cessionaria.

Risulta agli atti la corrispondenza intercorsa tra i legali delle parti dal 22.2.2005 per addivenire alla soluzione della questione che, oggettivamente, impediva una regolare assegnazione dell’area ai ricorrenti (documenti 12 e ss del Comune di Portoscuso).

Solo il 30 marzo 2007 il legale del Comune comunicava all’ente la definizione del procedimento e la possibilità di prendere contatto con il Banco di Sardegna per il rilascio dell’assenso alla cancellazione dell’ipoteca, per la quale successivamente venivano esplicate le relative formalità.

Si è quindi potuti addivenire alla stipula dell’atto pubblico di cessione effettuata – come detto - il 6.11.2008.

In relazione alla descritta situazione procedimentale non può fondatamente ritenersi colposo il comportamento del Comune di Portoscuso che, anzi, si è attivato – anche accollandosi costi in parte non dovuti per una sollecita definizione delle controversie - per addivenire alla liberazione del bene da pesi e vincoli e poterlo finalmente consegnare libero da pregresse limitazioni ai nuovi assegnatari.

Di qui, per difetto del necessario requisito psicologico della colpa, la reiezione anche dell’ultimo profilo della domanda risarcitoria.

In conclusione quindi il ricorso va respinto.

Sussistono peraltro, in ragione della particolarità della vicenda, giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

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