TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-03-03, n. 201100191

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2011-03-03, n. 201100191
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201100191
Data del deposito : 3 marzo 2011
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 00971/2010 REG.RIC.

N. 00191/2011 REG.PROV.COLL.

N. 00971/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 971 del 2010, proposto da:
Forresu R, rappresentata e difesa dall'avv. M S, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G A L in Cagliari, via Malta N. 25;

contro

Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Iglesias, non costituitasi in giudizio;

nei confronti di

C P, non costituitosi in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento di diniego prot. n. 102352/2010, emesso il giorno 08.10.2010 dall'Agenzia delle Entrate - Ufficio territoriale di Iglesias, in persona del Direttore dell'Ufficio pro tempore, ed in pari data pervenuto al difensore dell'istante a mezzo fax, con il quale si rigettava la richiesta di accesso ai documenti amministrativi presentata in data 30.06.2010 con protocollo n. 2010054367 in merito alle dichiarazioni dei redditi presentate dal sig. P Carlo, ut supra, per il periodo compreso tra il 1995 ed il 2009;

nonchè per la declaratoria

del diritto della ricorrente ad acquisire copia integrale della documentazione tributaria attestante la situazione reddituale del sig. C P, ut supra, relativa al periodo compreso tra il 1995 ed il 2009.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2011 il dott. Francesco Scano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente riferisce che con sentenza n. 2222/01, del 26 giugno 2001, il Tribunale Civile di Cagliari aveva pronunciato la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio contratto con rito religioso in Gonnesa (CI) il giorno 30 settembre 1979 tra

PAVANETTO

Carlo e FORRESU R.

Afferma la ricorrente che il signor P, già dipendente della ditta Alumix s.p.a. fino al 1996 e dell'Alcoa s.p.a. fino alla data di pensionamento, ha percepito dal datore di lavoro, nel mese di gennaio 2006, somme cospicue a titolo di incentivo all'esodo, pari ad € 103.727,27 oltre alla somma di € 5.857,13 a titolo di trattamento di fine rapporto.

L'istante, già ammessa al gratuito patrocinio civile il 72.04.2010 per la proposizione di procedimento per la modifica delle condizioni economiche di divorzio iscritto al r.a.c. n. 3323/2010, precisa di volere iniziare un separato procedimento giurisdizionale per ottenere la quota dell’indennità di fine rapporto, a lei spettante ai sensi dell'art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e s.m.i..

Pertanto, in data 30.06.2010 ha rappresentato al competente Ufficio Territoriale di lglesias della Agenzia delle Entrate la necessità di disporre della documentazione tributaria attestante la situazione reddituale del sig. P dal 1995 al 2009, al fine di potere previamente verificare la fondatezza della propria pretesa e quantificarne l’ammontare.

Con l’impugnato provvedimento l’Agenzia delle Entrate ha negato l’accesso alla documentazione richiesta in quanto il signor P si era opposto al rilascio della documentazione.

A sostegno del ricorso l’interessata ha proposto le seguenti censure:

1) violazione e falsa applicazione della normativa vigente in materia di accesso ai documenti amministrativi (artt. l0 bis, 22 e ss. L. n. 241/1990;
artt. 3 e 9 D.P.R. n. 184/2006) e riservatezza dei dati personali (D. Lgs. 196/2003);
eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento e della disparità di trattamento, in relazione agli artt. 3, 24, 30, 97 e 103 della Costituzione;

2) violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e del giusto procedimento;
eccesso o sviamento di potere per carenza di istruttoria e per errata interpretazione e applicazione della vigente normativa in materia di accesso ai documenti amministrativi e riservatezza dei dati personali;
eccesso o sviamento di potere per lesione del principio di trasparenza e buon andamento e per contraddittorietà della azione amministrativa;

3) Violazione o falsa applicazione di legge (artt. 3 L. n. 241/1990 e 9 D.P.R. n. 184/2006);
eccesso di potere per carenza di istruttoria e difetto di motivazione nonché per violazione o falsa applicazione della legge n. 241/1990;

4) invalidità derivata.

Alla Camera di Consiglio del 19.1.2011, non costituita l’Amministrazione intimata, la causa è stata trattenuta in decisione dal Collegio.

Il ricorso è fondato.

La ricorrente nell’istanza di accesso ha precisato che la documentazione richiesta era necessaria per poter chiedere, ai sensi dell’art. 12 bis della legge 1 dicembre 1970 n. 898, una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’ex coniuge.

E’ pacifico in giurisprudenza che il diritto di accesso ai documenti amministrativi prevale sull'esigenza di riservatezza del terzo ogni qualvolta l'accesso sia motivato dalla cura o la difesa di propri interessi giuridici;
pertanto, l'interesse alla riservatezza, tutelato dalla l. 7 agosto 1990 n. 241 mediante una limitazione del diritto di accesso, recede quando l'accesso stesso sia esercitato per la difesa di un interesse giuridico, nei limiti in cui esso è necessario alla difesa di quell'interesse. (Consiglio Stato , sez. V, 13 giugno 2008 , n. 2975;
Consiglio Stato a. plen., 07 febbraio 1997, n. 5).

Il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione a sostegno del diniego, limitandosi a richiamare l’opposizione al rilascio della documentazione da parte del controinteressato, e si rivela illegittimo per difetto di motivazione e per violazione dell’art. 3 del DPR 12/04/2006 n. 184, che così dispone:

“1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera c), della legge, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di cui all'articolo 7, comma 2.

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