TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-02-21, n. 202300235

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.Beta

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Genova, sez. I, sentenza 2023-02-21, n. 202300235
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Genova
Numero : 202300235
Data del deposito : 21 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/02/2023

N. 00235/2023 REG.PROV.COLL.

N. 00306/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 306 del 2017, proposto da
Wind Tre S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato G S, con domicilio eletto presso lo studio Evita Bovolato in Genova, via San Vincenzo, n.77;

contro

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Autorità Portuale di Savona, Comune di Savona, non costituiti in giudizio;
Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati M B, Erika Podesta', con domicilio eletto presso lo studio Erika Podestà in Genova, Segreteria Tar Liguria;

per l'annullamento

a) della nota prot. n. 20991 del 30.8.2016, pervenuta in allegato alle note dell'Autorità Portuale di Savona prot. 8483 e 8484 del 14.9.2016, con cui la Soprintendenza Archeologica, Belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Genova e le Province di Imperia, La Spezia e Savona, ha dato avvio al procedimento ai sensi dell'art.160 comma 1 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, finalizzato alla rimozione delle antenne e degli impianti di telefonia mobile ubicati sulla ex Ciminiera Italsider, presso il bacino portuale di Savona e contestualmente ordinano di procedere all'esecuzione delle opere necessarie alla reintegrazione;

b) delle note prot. nn. 8483 e 8384 del 14 settembre 2016 dell'Autorità Portuale di Savona con le quali è stata trasmessa la comunicazione impugnata sub. a);

c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ivi incluso, ove possa occorrere, del Decreto del Presidente della Commissione Regionale per il patrimonio culturale della Liguria del 5/11/2015 che ha dichiarato d'interesse culturale ai sensi dell'art.10 comma 1) d.gs 42/2004 il bene denominato Nucleo Storico del Capannone T3 del Porto di Savona, identificato catastalmente al foglio 82 mapp.238 sub.1, nella parte in cui il vincolo potesse intendersi esteso anche ad altre parti dell'ex impianto industriale siderurgico dell'Italsider.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;

Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 gennaio 2023 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, notificato il 12 gennaio 2017, la ricorrente impugnava gli atti in epigrafe. Con atto di opposizione ex art. 10 D.P.R. n.1119/1971, pervenuto il 16 marzo 2017, l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, chiedeva che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale. Con atto del 3 maggio 2017 debitamente notificato alle Amministrazioni intimate, la ricorrente si costituiva in giudizio, riproponendo i motivi di ricorso straordinario, di seguito sintetizzati.

Con il primo motivo di diritto si deduce, in sostanza, che gli impianti di telefonia in discussione sono stati a suo tempo realizzati sulla ciminiera dell’ ex Italsider nel porto di Savona, in virtù di validi titoli abilitativi, sia dal punto di vista edilizio che sanitario. In particolare, il titolo edilizio avrebbe valutato anche la compatibilità ambientale degli interventi realizzati, dal momento che l’area in cui insistono è soggetta a vincolo paesistico-ambientale, ai sensi dell’art. 146 D.L. 490/1999, oggi art. 142 D.Lgs. 42/2004, poiché rientrava in una fascia di profondità di 300 metri dalla linea di battigia.

I predetti titoli autorizzativi sarebbero stati anche trasmessi, a cura dell’Amministrazione comunale, alla competente Soprintendenza della Liguria, per l’esercizio del potere di annullamento all’epoca previsto dall’art.151 del D.Lgs. 490/99. La ricorrente rimarca che né il Comune né tanto meno la Soprintendenza, nell’esprimere le valutazioni di propria competenza, hanno rappresentato la necessità di dover acquisire il nulla-osta previsto dall’art. 21 del D.Lgs. 490/99, in ragione del fatto, ad avviso della ricorrente, che all’epoca del rilascio dei titoli autorizzativi il bene denominato Nucleo storico del capannone T3 ex aree Italsider, non era sottoposto al vincolo d’interesse storico culturale.

Essendo il decreto di apposizione del vincolo (del 5.11.2015) di molto successivo alla realizzazione degli impianti in discorso (risalenti all’anno 2003), ne conseguirebbe l’illegittimità del presupposto su cui si basa il provvedimento assunto dalla Soprintendenza.

Con il secondo motivo di ricorso, in sintesi, si dice che le ulteriori motivazioni espresse dalla Soprintendenza a fondamento degli atti ostativi, risultano viziate per eccesso di potere sotto il profilo del difetto d’istruttoria. In particolare, si afferma che la relazione storico-artistica allegata al decreto di apposizione del vincolo adottato il 5.11.2015, prende in considerazione non l’intero impianto industriale siderurgico dell’Italsider (orami da tempo dismesso), ma esclusivamente il nucleo storico del c.d. “Capannone T3”, distinto al C.F. al foglio 82, mappale 238, sub 1, nucleo a cui non appartiene la ciminiera, su cui insiste l’impianto in parola, ricadente su distinto mappale al foglio 81 mappale 38, non richiamato nel provvedimento di vincolo,

La ricorrente, in subordine, inoltre, nell’ipotesi in cui il vincolo venisse ritenuto comprendente anche la ridetta ciminiera, allega illegittimità del decreto di apposizione del vincolo e illegittimità derivata della nota della Soprintendenza impugnata, per non essere stato preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento preordinato all’imposizione del vincolo di tutela nei confronti dei gestori di telecomunicazione titolari d’impianti presenti sulla ex ciminiera in forza di espressi provvedimenti autorizzativi.

Con il terzo motivo di ricorso, proposto in via gradata, si deduce ancora l’illegittimità dell’atto impugnato sotto il profilo dell’eccesso di potere, per difetto di istruttoria e di motivazione, oltre che per violazione del principio dell’affidamento.

Il 1° dicembre 2017 si è costituita per resistere l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, difendendosi con memoria e documenti.

Fa notare la ridetta Amministrazione, che le note dell’Autorità portuale di Savona (oggi Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale) non contengono alcun giudizio in merito al provvedimento della Soprintendenza, essendosi la stessa limitata ad una mera trasmissione di comunicazioni provenienti da quest’ultima. Dalle note, quindi, non scaturisce alcun effetto giuridico nei confronti della ricorrente e pertanto non avrebbero alcuna portata lesiva.

All’udienza del 26 gennaio 2023 il ricorso è stato trattenuto in decisione.

Il ricorso è in parte inammissibile e in parte fondato nei termini che seguono.

In via preliminare e in continuità con quanto da questo Tribunale statuito con sentenza del 21 giugno 2022, n. 519, va dichiarato inammissibile il ricorso nella parte in cui impugna le note emesse dall’Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure Occidentale, per carenza di interesse, essendo le stesse prive di autonoma lesività.

Il ricorso si manifesta, in parte qua , inammissibile anche ai sensi dell’art. 40 c. 2 c.p.a., visto che nessuna censura specifica è rivolta avverso tali note della ridetta Autorità.

Peraltro, l’assenza di atti lesivi per la ricorrente da parte dell’Autorità di Sistema si desume dalla produzione documentale depositata il 15 dicembre 2022, riguardante la licenza per il mantenimento e/o l'uso della stazione radio base per telefonia cellulare presso l’ ex ciminiera Italsider, con validità per tutto il 2022, a favore della società proprietaria dei tralicci d’appoggio dell’impianto di trasmissione di telefonia mobile.

Quanto, invece, alle censure rivolte verso la nota prot. n. 20991 del 30.8.2016 della Soprintendenza sono fondati i motivi primo e secondo di ricorso.

Va in tema ribadito e condiviso quanto già stabilito dalla giurisprudenza in casi analoghi, secondo cui “ Nell'esegesi degli articoli 139 e 143 del D.L.vo n. 42/2004 si deve ritenere che il sopravvenuto vincolo paesaggistico non sia opponibile, e dunque non imponga la richiesta di autorizzazione paesaggistica, tra l'altro, nei casi di interventi edilizi che siano già stati autorizzati sotto il profilo edilizio o anche sotto quello paesaggistico in virtù di un precedente regime e di cui sia già iniziata l'esecuzione ..." (cfr. Cons. Stato, Sezione VI, 17 giugno 2010, n. 3851)” (Consiglio di Stato sez. VI, 17/07/2018, n. 4362;
in termini T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 31/12/2020, n. 3626).

Nel caso all’esame del Collegio il provvedimento di apposizione del vincolo, a prescindere dalla sua applicabilità o meno alla ciminiera su cui sono posizionate le stazioni radio base della ricorrente, è di circa 12 anni successivo al posizionamento, peraltro già assentito dalle competenti amministrazioni (ivi compresa quella preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico, storico e artistico), degli impianti in discorso sulla ciminiera stessa.

Inoltre, come emerge, in modo non specificamente contestato, dalla dichiarazione tecnica di asseverazione, resa ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, (cfr. doc. 11, all.to 13 al ricorso), il provvedimento di apposizione del vincolo non riguarda la ciminiera su cui sono posti gli impianti in discorso, bensì solo il Nucleo storico dell’impianto ex Italsider (che, secondo tale attestazione tecnica, catastalmente non comprende l’area in cui ricade la ciminiera).

Va comunque e inoltre rilevato che è mancata la prova in atti che, eventualmente, sia stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento di apposizione del vincolo.

Per le ragioni esposte, i motivi primo e secondo di ricorso vanno accolti, con assorbimento degli ulteriori profili di censura.

In conclusione il ricorso va in parte dichiarato inammissibile come esposto e in parte accolto, per l’effetto va annullata la nota prot. n. 20991 del 30.8.2016 della Soprintendenza in epigrafe, con assorbimento degli ulteriori profili di censura, in specie attinenti il Decreto del Presidente della Commissione regionale per il Patrimonio culturale della Liguria del 5/11/2015.

Le spese possono compensarsi per la particolarità della vicenda.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi