TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-02-24, n. 202301226

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. III, sentenza 2023-02-24, n. 202301226
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 202301226
Data del deposito : 24 febbraio 2023
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 24/02/2023

N. 01226/2023 REG.PROV.COLL.

N. 05458/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5458 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
M &
Colavecchia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato A C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Comune di Arzano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato M C, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, viale A. Gramsci, 19;

per l'annullamento

A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo, come integrato dai motivi aggiunti del 10.01.2022:

a) dell'ordinanza del Dirigente dell'Area Tecnica del Comune di Arzano prot. 32032 del 10.12.2021, notificata a mezzo PEC alla società ricorrente in data 10.12.2021, con la quale è stata impartita la chiusura immediata dell'attività commerciale esercitata nei locali condotti in locazione dalla società ricorrente, consistente nella somministrazione di bevande e alimenti in Arzano alla Via Napoli n. 284/286, denominata “Bar Caffetteria M”;

b) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato;

B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da M &
Colavecchia S.r.l. il 23/01/2022:

a) della nota del Dirigente dell'Area III Pianificazione e Governo del Territorio – Settore Urbanistica prot. 986 del 14.01.2022, notificata a mani del legale rappresentante della società ricorrente in data 20.01.2022, con la quale è stata rigettata la SCIA prot. n. 524 del 10.01.2022;

b) di ogni altro atto alla stessa preordinato, presupposto, connesso, conseguente e comunque collegato;


Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Arzano, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2022 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

I. La società ricorrente impugna con ricorso introduttivo, come integrato dai primi motivi aggiunti, l’ordinanza con la quale è stata impartita l’immediata chiusura dell’attività commerciale esercitata nei locali condotti in locazione, consistente, nella specie, nella somministrazione di bevande e alimenti, rilevata “assenza dei presupposti previsti delle normative urbanistico-edilizie vigenti” e, con secondi motivi aggiunti, la nota con la quale è stata dichiarata l’inefficacia della SCIA prot. 524/2022, formulata per il cambio di destinazione d'uso del locale da attività artigianale in attività di commercio. Tale ultima SCIA è stata dichiarata, quindi, improduttiva di ogni effetto legittimante le opere edilizie eseguite o da eseguire ai fini della destinazione d’uso richiesta, dichiarandosene, contestualmente l’improcedibilità e disponendosene, conseguentemente, l'archiviazione.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:

a) violazione della l. n. 287 del 1991, come integrata dal d.lgs. n. 59 del 26 marzo 2010, degli artt. 2, 3, 7, 10-bis, 19 e 21-nonies della l. 07.08.1990 n. 241, degli artt. 6, comma 2, lett. e-bis, 14, 19, 20, 23-ter, 25, 36 e 37 del d.P.R. 06.06.2001 n. 380, dell’art. 2, comma 5, della L.R. Campania 28.11.2001, n. 19, dell'art. 6 del Regolamento CEE n. 852/2004, della legge n. 164/2014 e del DPR 447/1998;

b) eccesso di potere per difetto di istruttoria, erroneità dei presupposti di fatto e di diritto, carenza assoluta di motivazione, arbitrario esercizio del potere di autotutela, contraddittorietà, violazione del principio di proporzionalità dell’azione amministrativa, dei principi costituzionali di imparzialità e di buon andamento della p.a., dei principi generali di trasparenza amministrativa e di obbligo di congrua e autosussistente motivazione nonché per sviamento.

III. Si è costituita l’Amministrazione comunale intimata, concludendo per il rigetto del gravame.

IV. All’udienza pubblica del 6.12.2022, fissata per la trattazione, il ricorso è stato introitato per la decisione.

V. Il gravame è infondato.

V.

1. Orbene, si premette in fatto che:

a) in data 15/11/2021 la società ricorrente inoltrava al Comune di Arzano SCIA commerciale per l’apertura di esercizio di somministrazione di alimenti e bevande e, precisamente, per lo svolgimento di attività di bar/caffetteria nel territorio comunale alla Via Napoli n. 284/286;

b) in sede di verifica della sussistenza dei presupposti e dei requisiti legittimanti lo svolgimento dell’attività commerciale de qua , l'Amministrazione, accertata l'incompletezza documentale della SCIA e la circostanza che i locali interessati dall'attività commerciale non avevano la destinazione d'uso commerciale richiesta bensì quella produttiva (produzione artigianale) - sicché il loro utilizzo per l'attività di vendita era incompatibile con la loro destinazione d'uso, ancorché non accompagnato dall'esecuzione di opere edilizie, costituendo, peraltro, mutamento di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante -, con ordinanza n. 10, prot. n. 32032 del 10/12/2021, disponeva, nel rispetto termine di 60 gg., normativamente previsto per l'esercizio dei poteri di controllo ed inibizione delle attività intraprese con SCIA, l'immediata chiusura della suddetta attività, con ordinanza adottata in data 10.12.2021;

c) con nota prot. 986 del 14.01.2022 dichiarava, altresì, inefficace ed improduttiva di effetti la successiva SCIA, prot. n. 524 del 10/01/2022, inoltrata al medesimo Comune per il cambio di destinazione d'uso del locale ubicato in Arzano alla Via Napoli n. 284 ed in locazione alla società ricorrente ad uso Bar Caffetteria, da ctg catastale C/3 a ctg catastale C/1, diffidandosi la medesima soc. M &
Colavecchia, conduttrice del suddetto immobile, da qualsivoglia connessa attività edile presso l'immobile.

A) ordinanza di chiusura immediata dell'attività commerciale

VI. Con il primo motivo di ricorso, come integrato dai motivi aggiunti, la società ricorrente lamenta la violazione delle garanzie procedimentali per omessa adozione di una nota di preavviso di diniego o di una richiesta di integrazione documentale.

VI.

1. La censura è infondata.

VI.

1.1. Decisivo è, in primo luogo, il rilievo del contenuto vincolato dei provvedimenti gravati, come meglio esplicitato nei successivi motivi di gravame, stante l’obbligo della p.a. di inibire l’esercizio di attività commerciali svolte in locali privi dei prescritti requisiti di idoneità e, in particolare, nella fattispecie, la destinazione d'uso richiesta, di natura commerciale, necessaria per la somministrazione di alimenti e bevande. Ne consegue che il contenuto dell’atto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, profilo questo che rende, nel caso di specie, applicabile l’art. 21octies, comma 2, della l. n. 241 del 1990. Ed invero, le regole della partecipazione non vadano applicate in modo formalistico ma alla luce dei criteri di ragionevolezza, proporzionalità, logicità ed adeguatezza, sicché la pretesa partecipativa del soggetto interessato va ragionevolmente correlata alla peculiarità della vicenda procedimentale in cui essa si colloca. Tale ultima disposizione rappresenta, come correttamente osservato dall’Amministrazione resistente, la traduzione di un diffuso orientamento teso a valorizzare la portata sostanziale del principio partecipativo, esaltandone la funzione ove il contributo del privato sia realmente suscettibile di giovare alla decisione finale (T.A.R. Lombardia, Brescia, 23/05/2005, n. 554).

VI.

1.2. Ciò posto, parte ricorrente era perfettamente a conoscenza delle ragioni che impedivano l'esercizio dell'attività commerciale intrapresa, essendo già stata annullata, in precedenza, con provvedimento prot. n. 12051/2016, e per gli stessi motivi, analoga SCIA commerciale, la prot. n. 8139 del 30/04/2013, per l'esercizio della identica attività di bar caffetteria nei medesimi locali siti in Arzano alla Via Napoli 284/286.

La questione è già stata, peraltro, affrontata da questo Tribunale (ricorso r.g. n. 2533/2016 avverso l'annullamento della riferita SCIA prot. n. 8139 del 30/04/2013) e risolta, sia in sede cautelare (ordinanze nn. 1094/2016 e 1362/2016) che di merito (sentenza n. 4327/2019), sfavorevolmente per la ricorrente. Analoga sorte, come eccepito dall’Amministrazione resistente, hanno sortito anche le istanze cautelari avanzate in Consiglio di Stato a seguito della proposizione dell'appello, peraltro, tuttora pendente, avverso la predetta sentenza n. 4327/2019 (ric. r.g. n. 7432/2019, sez. VI).

Ebbene, l'attività commerciale intrapresa non poteva essere esercitata in loco non solo perché i locali di esercizio non avevano la destinazione d'uso richiesta ma anche perché, come già in precedenza evidenziato dall'Amministrazione nel provvedimento annullamento SCIA commerciale, prot. n. 12051 del 19/05/2016, sopra menzionata, oggetto della riferita precedente impugnativa, la disciplina di zona non consente attività diverse da quelle esclusivamente produttive e, nella specie, industriali. L'attività commerciale de qua ricade, infatti, in zona I2 del vigente PdF di Arzano, dove non sono consentiti cambi di destinazione d'uso ovvero destinazioni d'uso diverse da quella industriale, come già rilevato da questo tribunale (in termini, sez. II, sentenza n. 6032/14, confermata dal Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 1153/2016).

VI.

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