TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-12-21, n. 201605883

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Napoli, sez. II, sentenza 2016-12-21, n. 201605883
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
Numero : 201605883
Data del deposito : 21 dicembre 2016
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 21/12/2016

N. 05883/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05869/2006 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5869 del 2006, proposto da:
Giulian Costruzioni s.r.l., in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avv. prof. A P, presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via G.G. Orsini n. 30;

contro

Comune di Mariglianella, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del dirigente dei servizi tecnici del Comune di Mariglianella, prot. n. 6199 del 14.6.2006, di rigetto della richiesta di permesso di costruire presentata dalla Giulian Costruzioni s.r.l. in data 26.01.2006.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 dicembre 2016 il dott. Francesco Guarracino e udito per la ricorrente l’avv. A P;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO e DIRITTO

Col ricorso in esame la Giulian Costruzioni s.r.l. ha impugnato il provvedimento del Dirigente dei Servizi Tecnici del Comune di Mariglianella, prot. n. 6199 del 14.6.2006, con cui ne è stata rigettata la domanda di permesso di costruire (pratica n. 1/2006) presentata per la realizzazione di due fabbricati per civile abitazione sul terreno di sua proprietà sito in Mariglianella alla via Contrada Cortagna, in catasto al foglio n.3 p.lla 1380.

Il diniego è stato motivato sostenendo, conclusivamente, che «la richiesta è in contrasto con l’art. 16 delle Norme di Attuazione allegate al vigente P.R.G.». Nella premessa del provvedimento il Comune afferma che il richiedente, avendo presentato una fotocopia informale dell’atto di compravendita, non risulta legittimato a richiedere il permesso di costruire, che il lotto d’intervento non può considerarsi residuo, in quanto adiacente ad un’ampia zona C1 che rende possibile la stesura di un piano di lottizzazione convenzionata, e che il progetto è stato redatto applicando erroneamente all’intero lotto l’indice di fabbricabilità di 3 mc/mq, anziché l’indice territoriale di 1,58 mc/mq.

Il ricorso è affidato a sei motivi di impugnazione, con cui la ricorrente sostiene, quanto al primo punto della premessa, che in base all’art. 20 del D.P.R. n. 380/01 il Comune avrebbe potuto chiedere un’integrazione documentale e, per il resto, contesta sia che occorresse la redazione di un piano di lottizzazione, essendo la zona già ampiamente urbanizzata (a questo riguardo richiama alcuni precedenti di questa Sezione, anche in relazione ad un appezzamento limitrofo situato nella stessa via), sia l’applicabilità dell’indice territoriale di 1,58 mc/mq (riferita alla z.t.o.) anziché dell’indice di fabbricabilità riferito alla specifica area in questione, dolendosi inoltre, sul piano procedimentale, della mancata comunicazione dell’avvio del procedimento e del preavviso di rigetto nonché del difetto di istruttoria.

Il Comune di Mariglianella, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.

In vista dell’udienza di discussione la ricorrente ha depositato una memoria a sostegno delle proprie ragioni.

Alla pubblica udienza del 6 dicembre 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Osserva il Collegio che, in riforma dei precedenti di questa Sezione invocati dalla ricorrente con riferimento ad interventi edilizi da realizzare nella stessa via Cortagna, il Consiglio di Stato (Sez. V, 29 febbraio 2012 n. 1177 e n. 1178) ha affermato che:

« Il primo giudice ha affermato l’erroneità dell’impostazione seguita dal Comune sulla base del fatto che la completa urbanizzazione della zona era già stata accertata in precedenti giudizi, per cui non poteva essere messa in discussione nella presente controversia.

Il Collegio non condivide l’opinione del primo giudice.

Il Collegio condivide invece l’orientamento giurisprudenziale (C. di S., IV, 13 ottobre 2010, n. 7486) con il quale è stato sottolineato come il concetto di completa urbanizzazione di una determinata area edificabile debba essere inteso in termini dinamici, e quindi adattato al differente contenuto di ogni progetto di edificazione che lo interessi.

In quella occasione è stato affermato che “l'esigenza di un piano di lottizzazione, quale presupposto per il rilascio della concessione edilizia, s'impone anche al fine di un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo, allo scopo di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti e, quindi, anche alla più limitata funzione di armonizzare aree già compromesse ed urbanizzate, che richiedano una necessaria pianificazione della «maglia», e perciò anche in caso di lotto intercluso o di altri casi analoghi di zona già edificata e urbanizzata (C. di S., IV, 1 ottobre 2007, n. 5043 e 15 maggio 2002 , n. 2592;
V, 1 dicembre 2003, n. 7799 e 6 ottobre 2000, n. 5326)”.

Osserva il Collegio come l’individuazione dei servizi necessari per rendere abitabile una determinata area presupponga necessariamente la conoscenza del progetto di utilizzazione edificatoria, e quindi del suo impatto in termini di abitanti insediabili e di usi previsti.

Tale necessità si presenta quando l’area viene utilizzata per la prima volta, ma può presentarsi anche successivamente, quando ulteriori interventi modifichino radicalmente le caratteristiche dell’insediamento esistente, rendendo palese la necessità di nuove strutture di servizio.

Osserva il Collegio che il caso ora in esame ricade nell’ambito di applicazione dei principi appena riassunti in quanto il progetto della parte appellata riguarda un edificio già realizzato, che peraltro viene radicalmente modificato eliminando un porticato, originariamente previsto, per realizzare ben tredici appartamenti.

Afferma il Collegio che un intervento di così rilevante impatto richiede di per sé lo studio dell’urbanizzazione dell’area in vista dell’integrazione delle opere esistenti, e l’evidenza di tale necessità renda superflua la sua giustificazione nel corpo del provvedimento che la affermi.

Di conseguenza, il giudicato formatosi in relazione ad un diverso e più limitato progetto di utilizzazione della stessa area di cui ora si discute non rileva al fine di determinare gli interventi necessari per consentire la realizzazione del nuovo progetto.

Legittimamente, in conclusione, il Comune ha affermato la necessità di applicare, per l’ulteriore edificazione, indici e disciplina propri delle aree da urbanizzare ».

Facendo applicazione al caso concreto dei suddetti principi ed alla luce del fatto che la società ricorrente non ha fornito in giudizio neppure un inizio di prova sulla consistenza dell’impatto urbanistico dei fabbricati da realizzare (vi è agli atti la sola richiesta di permesso di costruire, senza la relativa relazione tecnica e i grafici di progetto), non può trovare accoglimento la tesi, sostenuta nel ricorso in termini invero generici, secondo la quale non sarebbe stato necessario un piano di lottizzazione e si sarebbe dovuto fare applicazione del più favorevole indice di fabbricabilità.

Tanto basta a sorreggere nel merito il provvedimento impugnato, mentre le censure relative all’omessa comunicazione del preavviso di rigetto (non essendo evidentemente dovuta quella di avvio, trattandosi di procedimento ad istanza di parte) e alla presunta carenza istruttoria cedono di fronte al fatto che neppure nel corso del giudizio la ricorrente ha addotto ragioni tali che avrebbero potuto mutare l’esito del provvedimento finale.

Per queste ragioni, in conclusione, il ricorso va respinto.

Nulla deve disporsi per le spese, non essendosi costituita l’amministrazione intimata.

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