TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-10-23, n. 200905977

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore nella sintesi

Sul provvedimento

Citazione :
TAR Salerno, sez. I, sentenza 2009-10-23, n. 200905977
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Salerno
Numero : 200905977
Data del deposito : 23 ottobre 2009
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 01894/1990 REG.RIC.

N. 05977/2009 REG.SEN.

N. 01894/1990 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1894 del 1990 proposto da I N e L G, rappresentati e difesi dall'avv. G A, con domicilio eletto presso lo stesso in Salerno in via Incagliati n.2 nello studio dell’avv. G C,

contro

il Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca – Provveditorato agli Studi di Salerno - rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e presso la stessa domiciliato per legge in Salerno al Corso Vittorio Emanuele n.58,

nei confronti di

di C F – non costituta in giudizio -

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: 1) dei provvedimenti del Provveditorato agli Studi di Salerno, nella parte in cui è stata disposta, per l’anno 1990/1991, l’assegnazione delle cattedre di educazione fisica disponibili per la loro totalità ai trasferimenti;
2) se occorra, delle circolari ministeriali interpretative per l’anno 1990/1991,

e per l’accertamento del diritto all’immissione nel ruolo degli insegnanti di educazione fisica.


Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19/03/2009 il dott. F M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:


FATTO

Con ricorso notificato il 13 novembre 1990, depositato il 6 dicembre successivo, i signori I N e L G hanno impugnato gli atti del Provveditore agli Studi di Salerno con i quali sono state assegnate le cattedre d’insegnamento di educazione fisica disponibili per l’anno scolastico 1990/1991, nella parte in cui i relativi posti vengono coperti nella loro totalità per trasferimenti.

Vengono dedotti i seguenti motivi di gravame:

1) violazione del combinato disposto dell’art. 2 della legge 27/12/1989 n. 417 in relazione all’art. 1 della legge 20/5/1982 n. 270, della O.M.P.I. del 12/7/1989, dell’art. 8 bis della legge 6/10/1988 n. 426 ed eccesso di potere, assumendosi che i posti d’insegnamento dovrebbero essere destinati per metà ai trasferimenti e per metà al personale precario secondo il sistema del c.d. “doppio canale”;

2) violazione dell’art. 2 della legge 27/12/1989 n. 417 in relazione all’art. 1 della legge 20/5/1982 n. 270, dell’art. 8 bis della 6/10/1988 n. 426 ed eccesso di potere, sostenendosi, in subordine, che almeno le cattedre residue dopo i trasferimenti interprovinciali dovrebbero essere destinate per la metà al personale collocato nelle altre graduatorie.

L’Amministrazione intimata, costituitasi in giudizio il 6 dicembre 1990, ha chiesto il rigetto del ricorso con la memoria depositata il 19 marzo 2009.

Nell’odierna udienza il ricorso è stato trattenuto per la decisione.

DIRITTO

I ricorrenti I N e L G hanno impugnato gli atti coi quali il Provveditorato agli Studi di Salerno ha destinato, per l’anno scolastico 1990/1991, tutte le cattedre di educazione fisica ai trasferimenti e non per la metà di esse all’immissione nel ruolo dei docenti del personale precario secondo il sistema del c.d. “doppio canale”.

Giova in primo luogo precisare che il Tribunale non ignora che in materia d’inserimento degli insegnanti nelle graduatorie per l’accesso al lavoro la Corte di Cassazione con più pronunce ha affermato la sussistenza della giurisdizione del Giudice Ordinario (Corte Cass. S.S.U.U. 22/7/2003 n. 11404;
id. 20/6/2007 n. 14290;
id. 13/2/2008 n. 3399).

Si osserva però che nella fattispecie in esame sussiste la giurisdizione di questo Tribunale Amministrativo in forza dell’art. 69 comma 7 del D.Lgs. n. 165/2001 che a tale Tribunale attribuisce le controversie relative a vicende anteriori al 30 giugno 1998.

Nel merito, i ricorrenti assumono che la disciplina della legge 27/12/1989 n. 417, recante disposizioni in materia di reclutamento del personale della scuola, avrebbe effetto abrogativo dell’art. 8 bis comma 6 della legge 6/10/1988 n. 426 che, a decorrere dall’anno scolastico 1988/1989, destina ai trasferimenti la totalità dei posti disponibili.

Si deve chiarire che il menzionato art. 8 bis comma 5 della legge n. 426/1989 stabilisce che, a decorrere dall’anno scolastico 1988/1989 e per il quadriennio successivo, gli insegnanti iscritti nella graduatoria nazionale hanno diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti a cattedre disponibili nella provincia di provenienza;
ed il comma 6 della medesima disposizione legislativa dispone che dall’anno scolastico 1988/1989 e per il quadriennio successivo la quota dei posti destinata ai trasferimenti è elevata al 100 per cento dei posti vacanti.

E, poi, l’art. 10 comma 1 della successiva legge n. 417/1989 dispone che ai trasferimenti sono assegnati esclusivamente i posti d’insegnamento la cui disponibilità venga a verificarsi entro il 31 marzo di ciascun anno nella misura fissata dall’art 19 comma 2 della legge n.270/1982 che destinava ai trasferimenti interprovinciali il 50 per cento dei posti annualmente vacanti e disponibili.

La questione sottoposta all’esame del Collegio consiste nello stabilire se il menzionato art. 10 della legge n. 417/1989 ha effetto di tacita abrogazione del precedente art. 8 bis della legge n. 426/1988 che prevede, come innanzi si è esposto, la destinazione ai trasferimenti della totalità dei posti disponibili.

La questione è stata risolta dalla giurisprudenza (Cfr. Cons. di Stato – Sez. VI – 20.6.1997 n. 962;
id. .7/71999 n. 915;
id. 13/7/1998 n. 1062), dalla quale questo Tribunale non ha motivi di discostarsi, nel senso dell’esclusione dell’effetto abrogativo prospettato dai ricorrenti.

E’ stato osservato che induce alla detta conclusione, innanzi tutto, l'argomento testuale, giacché la disciplina sopravvenuta non ha inteso ripristinare il testo originario dell'art. 19 della legge n. 270 del 1982, ma, facendo espresso riferimento a tale articolo e alle successive modificazioni (fra le quali va annoverato l'art.

Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Hai già un account ? Accedi