TAR Roma, sez. III, sentenza 2022-01-28, n. 202201025
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Pubblicato il 28/01/2022
N. 01025/2022 REG.PROV.COLL.
N. 09125/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9125 del 2020, proposto da
Casale Stella Società Agricola a Responsabilità Limitata, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato L L, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Costabella n. 23;
contro
Regione Umbria, in persona del Presidente pro tempore;Comune di Spoleto (Pg), in persona del Sindaco pro tempore;Provincia di Perugia, in persona del Presidente pro tempore;
Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;Ministero per i beni e le attività culturali e per il Turismo;Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria;Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa, Terna Rete Italia Spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Carbone, Fabio Cintioli, Velia Loria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Fabio Cintioli in Roma, via Vittoria Colonna, 32;
per l'annullamento
- del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, n. 239/EL-344/297/2019 del 15/10/2019, avente ad oggetto l'approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità e apposizione di vincolo preordinato all'esproprio / asservimento, per la realizzazione da parte di Terna S.p.A. dell'opera denominata “Costruzione ed esercizio della variante mista aereo – cavo dell'elettrodotto 150 kV S.E. Villavalle – C.P. Spoleto dall'esistente sostegno n. 65 fino alla C.P. di Spoleto”, e relativi allegati;
- dell'avviso di approvazione di tale progetto emesso da Terna Rete Italia S.p.A. con prot. n. P20200048030 del 30/07/2020, pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Spoleto per trenta giorni consecutivi a decorrere dal 5 agosto 2020;
di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ivi inclusi, per quanto occorrer possa:
- l’Accordo Programmatico tra la Regione Umbria e Terna, sottoscritto il 30 settembre 2011, “ per lo sviluppo ambientalmente sostenibile della rete elettrica di trasmissione nazionale e la risoluzione delle problematicità territoriali legate a infrastrutture elettriche presenti sul territorio umbro ” e relativi verbali dell’11 maggio 2011 e del 16 settembre 2011;
- l’istanza di Terna S.p.A. del 4 marzo 2014 avente a oggetto la richiesta di avvio del procedimento per l’ottenimento dell’autorizzazione alla costruzione dell’opera in questione;
- la nota prot. n. 002828 dell’11 febbraio 2015, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha emanato l’avvio del procedimento autorizzativo delle opere di che trattasi;
- la nota della Provincia di Perugia del 18 novembre 2015;
- il parere prot. n. 14610 del 25 gennaio 2016 della Regione Umbria;
- l’avviso di Terna Rete Italia S.p.A. del 14.12.2016, avente a oggetto “ Elettrodotto R.T.N. 150 kV S.E. Villavalle – C.P. Spoleto cod. 23603B1 – Completamento potenziamento elettrodotto dal sostegno n. 65 alla C.P. di Spoleto, ricadente nel territorio del comune di Spoleto e in Provincia di Perugia ”, inserito nell’albo pretorio del Comune di Spoleto per trenta giorni dal 21 dicembre 2016;
- il Provvedimento Direttoriale DVA-DEC.2018-000009 del 12 gennaio 2018, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha determinato l’esclusione dell’opera di che trattasi dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e il connesso parere della commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS n. 2587 del 18.12.2017;
- la nota della Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio dell’Umbria del 28 giugno 2018;
- le note prot. 348 del 28.1.2016 e n. 4077 del 3.7.2018 dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale;
- il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi presso la Direzione Generale del Ministero dello Sviluppo Economico dell’11 luglio 2018 e tutti i pareri ivi richiamati e/o allegati;
- la nota della Provincia di Perugia dell’11 luglio 2018;
- la nota prot. n. 17886 del 14 settembre 2018, con la quale la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria ha espresso parere favorevole con prescrizioni;
- la deliberazione n. 1575 del 28 dicembre 2018, con la quale la Giunta della Regione Umbria ha espresso l’intesa di cui all’art. 1 sexies del D.L. n. 239/2003;
- l’atto di accettazione prot. n. P20190062683 del 10 settembre 2019, con il quale Terna S.p.A. ha accettato le determinazioni della sopra menzionata Conferenza di servizi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e di Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo e di Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria e di Autorita' di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale e di Terna - Rete Elettrica Nazionale Spa e di Terna Rete Italia Spa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2021 la dott.ssa D S e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso ritualmente notificato la Casale Stella Società Agricola a responsabilità limitata, premesso di essere proprietaria di un terreno interessato dalla “ Costruzione ed esercizio della variante mista aereo – cavo dell’elettrodotto 150 kV S.E. Villavalle – C.P. Spoleto dall’esistente sostegno n. 65 fino alla C.P. di Spoleto ”, ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, articolando i seguenti motivi: 1) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 sexies del D.L. n. 239/2003, conv. in legge dall’art. 1 della l. n. 290/2003. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 12, 13, 14, 52 quater e 52 quinquies del D.P.R. n. 327/2001. Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 50/2016. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 14 e ss. l. 241/1990 in tema di conferenza di servizi. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Genericità. Illogicità e ingiustizia gravi e manifeste.
Dagli atti non risulta alcun progetto definitivo, in violazione delle disposizioni citate. Non può considerarsi definitivo il progetto allegato all’istanza di avvio del procedimento presentata da Terna S.p.a. in data 4 marzo 2014 ed all’istanza del 15 gennaio 2016 per la verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto non rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge né per il progetto definitivo né per il progetto preliminare, avuto riguardo alla mancata indicazione di alternative progettuali;
2) Violazione e/o falsa applicazione del D.L. n. 239/2003, conv. in legge dall’art. 1 della l. n. 290/2003. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 7-bis, 8, 24, 25 e 27 del D.lgs. n. 152/2006. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 131 del D.lgs. n. 42/2004. Violazione dell’art. 9 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Travisamento dei fatti. Genericità. Illogicità. Contraddittorietà. Carenza di motivazione.
Il Provvedimento Direttoriale DVA-DEC.2018-000009 del 12 gennaio 2018, con il quale il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha determinato l’esclusione dell’opera dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), è illegittimo in quanto non ha tenuto in debito conto il vincolo ambientale esistente sull’area interessata.
3) Violazione dei principi generali in tema di partecipazione al procedimento di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 della L. n. 241/1990 e s.m.i. Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 11, 16, 52 bis e 52 ter del d.P.R. n. 327/2001. Violazione dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, economicità, efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 Cost. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Carenza di motivazione. Genericità. Illogicità e ingiustizia gravi e manifeste.
Alla ricorrente non è stata data comunicazione dell’avvio del procedimento di approvazione del progetto definitivo, impedendone così la partecipazione. La pubblicazione effettuata ai sensi dell’art. 52 ter D.P.R. n. 327/2001 non può essere considerata quale valida comunicazione di avvio del procedimento, essendovi un numero di destinatari inferiore a cinquanta;
4) Violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, 23 del D.Lgs. n. 50/2016 e del D.P.R. n. 207/2010. Violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità dell’azione amministrativa di cui agli articoli 3 e 97 Cost., nonché 1 e 3 della L. n. 241/90 e s.m.i. Violazione dei principi di economicità, efficacia e buon andamento della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 97 Cost. Eccesso di potere per illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia gravi e manifeste. Difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Genericità. Violazione dell’art. 42 Cost.
Nel progetto preliminare manca l’indicazione di soluzioni alternative. La soluzione progettuale è stata scelta sulla sola base di un accordo di programma, che prevedeva tre ipotesi su base cartografica illeggibile e con dati catastali erronei, ed è l’unica che interferisce con un’area archeologica.
In giudizio si sono costituiti il Ministero dello Sviluppo Economico, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell'Umbria, l’Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale, Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a. e Terna Rete Italia S.p.a., eccependo la tardività del ricorso, contestando nel merito quanto dedotto in ricorso e chiedendone il rigetto.
La ricorrente, Terna - Rete Elettrica Nazionale S.p.a. e Terna Rete Italia S.p.a. hanno depositato memorie e memorie di replica.
All’udienza del 15 dicembre 2021 le parti hanno discusso e la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Le parti resistenti hanno eccepito la tardività del ricorso nella parte in cui è impugnato il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 15 ottobre 2019, deducendo che il termine per l’impugnazione decorrerebbe dalla pubblicazione dell’atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria - Serie “Avvisi e concorsi” n. 51 del 26 novembre 2019.
L’eccezione di tardività formulata dalle resistenti è infondata e va rigettata.
Si osserva al riguardo che l’art. 17 comma 2 D.P.R. n. 327/2001 dispone che “ mediante raccomandata con avviso di ricevimento o altra forma di comunicazione equipollente al proprietario è data notizia della data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo e della facoltà di prendere visione della relativa documentazione ”;inoltre l’art. 52 ter D.P.R. n. 327/2001, relativo specificamente alla infrastrutture energetiche lineari, quale è quella oggetto di causa, prevede che “ Per le infrastrutture lineari energetiche, qualora il numero dei destinatari sia superiore a cinquanta, ogni comunicazione, notificazione o avviso previsto dal presente testo unico e riguardante l'iter per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio o la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera è effettuato mediante pubblico avviso da affiggere all'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dalla infrastruttura lineare energetica, nonché su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale e, ove istituito, sul sito informatico della Regione o Provincia autonoma nel cui territorio ricadono gli immobili interessati dall'opera ”.
Alla luce delle disposizioni citate, il termine per l’impugnazione decorre dagli adempimenti indicati dall’art. 52 ter D.P.R. 327/2001, rispetto ai quali il ricorso è tempestivo, mentre la pubblicazione nel bollettino regionale è strumentale esclusivamente ad integrare l’efficacia del provvedimento.
Ciò trova peraltro conferma nella costante giurisprudenza amministrativa secondo cui “ Ai fini della decorrenza del termine d'impugnazione dell'approvazione del progetto di un'opera pubblica, avente valore di dichiarazione di pubblica utilità, non è sufficiente la mera pubblicazione dell'atto, ma è necessaria la notifica o, almeno, la piena conoscenza dello stesso, quante volte esso abbia effetti specifici e circoscritti all'area da espropriare per l'esecuzione dell'opera e, quindi, sia rivolto a soggetti determinati anche se non esplicitamente nominati ” (v. tra le altre Tar Campania – Napoli, sez. V, 24 giugno 2020, n. 2573;Tar Lazio – Roma, sez. II, 8 aprile 2019, n. 4567;Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2018, n. 1532). Nel caso in esame, per espressa previsione normativa, la notificazione trova un equipollente negli adempimenti pubblicitari di cui all’art. 52 ter DPR 327/2001, norma tassativa alla quale non si può in alcun modo parificare la pubblicazione nel bollettino regionale, strumentale all’integrazione dell’efficacia dell’atto.
3. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente ha dedotto l’assenza di un progetto definitivo, non potendosi intendere tale il progetto allegato all’istanza di avvio del procedimento presentata da Terna S.p.a. in data 4 marzo 2014 ed all’istanza del 15 gennaio 2016 per la verifica di assoggettabilità a VIA, in quanto non rispetta i requisiti minimi previsti dalla legge né per il progetto definitivo né per il progetto preliminare, avuto riguardo alla mancata indicazione di alternative progettuali.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Si osserva al riguardo che la disciplina relativa all’approvazione del progetto concernente una infrastruttura lineare energetica (quale è l’elettrodotto oggetto di causa) è contenuta agli artt. 52 quater e 52 quinquies D.P.R. n. 327/2001 (tale ultima disposizione si riferisce alle infrastrutture lineari energetiche facenti parte delle reti energetiche nazionali e richiama l’art. 1 sexies l. 239/2003, convertito con modifiche dalla l. 239/2004).
Tali disposizioni prevedono che l’autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico che può essere avviato sulla base di un progetto preliminare o analogo che evidenzi, con elaborato cartografico, le aree potenzialmente impegnate sulle quali apporre il vincolo preordinato all'esproprio, le eventuali fasce di rispetto e le necessarie misure di salvaguardia.
La disciplina speciale non prevede, invece, un contenuto specifico del progetto definitivo, dovendosi intendere per tale il progetto specifico risultante all’esito del procedimento di approvazione, comprensivo delle modifiche e delle prescrizioni indicate dai soggetti pubblici e privati coinvolti ed eventualmente recepite dall’amministrazione procedente.
Contrariamente a quanto prospettato dalla ricorrente, non può infatti ritenersi applicabile la disciplina del progetto definitivo contenuta nel D.lgs. n. 50/2016 (codice dei contratti pubblici), nel cui ambito di applicazione non rientra l’opera in esame e che non risulta in alcun modo richiamato dalla disciplina di settore sopra citata.
Nel caso in esame il procedimento è stato peraltro avviato sulla base di un progetto, elaborato da Terna S.p.a. in conformità all’accordo programmatico del 2011 e caratterizzato della completezza e specificità, come emerge dalla copiosa documentazione tecnica allegata all’istanza (v. in particolare doc.