TAR Venezia, sez. I, ordinanza cautelare 2024-09-06, n. 202400360
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Pubblicato il 06/09/2024
N. 00360/2024 REG.PROV.CAU.
N. 00933/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 933 del 2024, proposto da
Carraro Lab s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B0CB61B115, rappresentata e difesa dagli avvocati L B, C G G e S D F, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Città Metropolitana di Venezia, in persona del Sindaco Metropolitano
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati R B e K M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Fondazione ITS Academy Turismo Veneto, in persona del legale rappresentante
pro tempore
, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Barel, Diego Signor e Isabella Paladin, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro
pro tempore
, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Venezia, piazza San Marco, 63;
nei confronti
ETT s.p.a., in persona del legale rappresentante
pro tempore
, in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con META s.r.l., rappresentata e difesa dagli avvocati Davide Perrotta e Mauro Fortunato Magnelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa concessione di idonee misure cautelari,
- della Determinazione n. 1637 del 12 giugno 2024, pubblicata sulla piattaforma di gara in data 17 giugno 2024, con la quale la Città Metropolitana di Venezia ha aggiudicato al costituendo RTI guidato da ETT s.p.a. l’appalto avente ad oggetto la “ fornitura di pacchetti software e sistemi di informazione, in particolare per comunicazione e multimedia per laboratorio immersivo 4.0, nell'ambito del progetto ‘Tourism innovation lab in the land of Venice’, finalizzato al potenziamento dei laboratori degli istituti tecnologici superiori - ITS Academy” (CIG: B0CB61B115N);
- dei verbali di gara, nella parte in cui presuppongono l’ammissibilità della soluzione tecnologica proposta dal costituendo RTI guidato da ETT s.p.a., a dispetto della sua palese e dichiarata difformità rispetto alle specifiche tecniche indicate come essenziali nella documentazione di gara;
- del Disciplinare di gara e del Capitolato tecnico, ove mai fossero intesi nel senso di: (i) consentire ai concorrenti la proposta di soluzioni tecnologiche in variante rispetto ai requisiti tecnici richiesti dagli atti di gara, pur in assenza di qualsivoglia esplicita previsione sul punto (cfr. art. 45, Direttiva 2014/24/UE);(ii) ammettere soluzioni tecnologiche alternative, senza neppure esigere che in sede di offerta sia fornita una puntuale dimostrazione di equivalenza rispetto alle specifiche tecniche richieste in gara;
- di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e/o comunque connesso, ivi compresa la nota del 5 luglio 2024 con cui la Città Metropolitana di Venezia ha dichiarato conclusi i controlli a carico di ETT in relazione alla sussistenza di eventuali cause di esclusione.
e per il risarcimento del danno subito, in forma specifica, mediante annullamento degli atti impugnati e successiva adozione degli atti consequenziali da parte della stazione appaltante, previa declaratoria di inefficacia del contratto nelle more eventualmente stipulato con il costituendo RTI guidato da ETT s.p.a., ovvero -in subordine- per equivalente economico.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della Fondazione