TAR Roma, sez. V, ordinanza cautelare 2022-09-09, n. 202205688
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Pubblicato il 09/09/2022
N. 05688/2022 REG.PROV.CAU.
N. 07880/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 7880 del 2022, proposto dalla Società Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato S M, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex lege
in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Gruppo di Coppiello Paolo &C. S.n.c. e Nord Est Ippodromi S.p.A., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della proposta di accordo sostitutivo «disciplinante i rapporti tra il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e la Società di corse Modenese per Esposizioni Fiere e Corse di Cavalli S.r.l.», trasmessa con comunicazione Mipaaf - PQAI 08 prot. uscita n. 0207492 del 9 maggio 2022 e relativi allegati e atti presupposti e conseguenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente.
Visto l'art. 55 cod. proc. amm..
Visti tutti gli atti della causa.
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza.
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2022 la dott.ssa I T e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Ritenuto che, assente ogni deduzione da parte del Ministero, intimato e costituito solo formalmente, sussistono i presupposti per accogliere la domanda cautelare nei termini richiesti in ricorso.
Ritenuto, più precisamente, che l’odierna ricorrente lamenta l’illegittimità degli atti impugnati nella parte in cui prevedono un’adesione obbligatoria ad atti di convenzionamento ai fini dell’erogazione di sussidi parametrati sulla base di criteri che non sarebbero remunerativi dell’effettivo impegno sostenuto dalla società.
Rilevato che, nell’udienza camerale, dichiara di non aver ancora sottoscritto l’accordo e chiede di essere ammessa alla relativa firma con riserva di conseguire i maggiori finanziamenti che deriverebbero dall’eventuale accoglimento del ricorso, senza pregiudizio di quelli comunque già previsti.
Ritenuto, pertanto di accogliere la domanda cautelare nei limiti di cui alla domanda, ovvero al solo fine di consentire alla società ricorrente di sottoscrivere l’accordo proposto senza che detta sottoscrizione costituisca necessaria acquiescenza alle determinazioni ministeriali, così da ottenere medio tempore , le sovvenzioni indispensabili alla propria sopravvivenza senza pregiudizio di quelle conseguibili in caso di positiva definizione del corrente gravame, con obbligo per l’amministrazione di rideterminarsi in conformità a tale misura e rinvio delle parti, per il prosieguo, alla camera di consiglio del 25 gennaio 2023.
Ritenuto di compensare le spese della presente fase di giudizio.