TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2010-12-10, n. 201005318

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Roma, sez. 1Q, ordinanza cautelare 2010-12-10, n. 201005318
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
Numero : 201005318
Data del deposito : 10 dicembre 2010
Fonte ufficiale :

Testo completo

N. 09420/2010 REG.RIC.

N. 05318/2010 REG.ORD.SOSP.

N. 09420/2010 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lzio

(Sezione Prima Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 9420 del 2010, proposto da:


C L e C d L C &
C S, rappresentati e difesi dall'avv. A D P e con domicilio eletto in Roma, via del Gesù 57, presso l’avv. Salvatore Pagliuca;


contro

Comune di Ldispoli, rappresentato e difeso dall'avv. M P, con domicilio eletto presso Dimitri Goggiamani in Roma, via Trionfale 7032;

nei confronti di

L R, rappresentata e difesa dagli avv. G L e C M, e con domicilio eletto presso G L in Roma, via Costabella, 23;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 51 adottata in data 1.7.2010 notificata in data 2.7.2010 con la quale veniva disposta la demolizione delle opere eseguite a seguito di concessione edilizia n. 85 del 5.7.1995 ed ordinato il ripristino dello stato dei luoghi.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Ldispoli e di L R;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2010 il cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;


Vista la nota del Comune di Ldispoli prot. n. 38402 del 18.11.2010 (allegato 12 al deposito dell’Amministrazione), ove risulta che l’efficacia della impugnata ordinanza n. 51 del 1° luglio 2010 resta sospesa sino alla definizione del procedimento per la determinazione della sanzione pecuniaria;

Considerato che da ciò risulta l’assenza, allo stato, di un danno grave ed irreparabile derivante dalla esecuzione dell’atto impugnato;

Ritenuto che sussistano i presupposti per la compensazione delle spese della presente fase cautelare.

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