TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2021-12-07, n. 202112602
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Pubblicato il 07/12/2021
N. 12602/2021 REG.PROV.COLL.
N. 04232/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4232 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati A C, P C, R L, con domicilio eletto presso lo studio A C in Roma, via Principessa Clotilde, 2;
contro
Ministero della Difesa, Consiglio Magistratura Militare, Ministero della Giustizia, Consiglio Superiore della Magistratura, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo:
della nota M D GCMM 575 del 11/02/2011, notificata il 15/02/2011, con cui si è comunicato il parere espresso dalla Commissione per gli Uffici Direttivi, adottato nell'ambito del procedimento diretto alla 3^ valutazione di professionalità riferita al ricorrente;della relativa delibera che risulta adottata dalla medesima Commissione in data 8/02/2011 di contenuto ignoto;del rapporto redatto del Capo dell'Ufficio in data 9/06/2010 nell'ambito dello stesso procedimento di valutazione di professionalità;della circolare del C.M.M. n. 61 del 30/10/2007 nonché della circolare del CSM n. 20691 dell'08/10/2007 lesive in parte qua;di ogni altro atto comunque connesso, consequenziale, anteriore e/o successivo;
quanto al ricorso per motivi aggiunti:
oltre agli atti già gravati con il ricorso introduttivo, della delibera n. 4114 adottata dal Consiglio della Magistratura Militare nella seduta del 6 dicembre 2011 relativa alla terza valutazione di professionalità del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Consiglio Magistratura Militare e di Ministero della Giustizia e di Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 26 novembre 2021 la dott.ssa L G e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
11.2011,-OMISSIS- – premesso di essere magistrato militare – ha impugnato la nota M_D GCMM 575 dell’11.2.2011, con cui gli è stato comunicato il parere negativo espresso dalla Commissione per gli Uffici Direttivi nell’ambito del procedimento diretto alla 3° valutazione di professionalità riferita al medesimo;nonché il rapporto redatto del Capo dell'Ufficio il 9.6.2010 nell’ambito dello stesso procedimento di valutazione di professionalità e le circolari del Consiglio della Magistratura Militare (CMM) n. 61 del 2007 e del Consiglio Superiore della Magistratura (CSM) n. 20691 del 2007.
Con successivo ricorso per motivi aggiunti, il ricorrente ha impugnato la Delibera n. 4114 del 6.12.2011, con cui il Consiglio della Magistratura Militare ha formulato un giudizio negativo in ordine alla possibilità dello stesso di conseguire la superiore valutazione di professionalità.
Si costituivano in giudizio il Ministero della Difesa e della Giustizia, il CMM e il CSM.
All’udienza del 26.11.2021, dopo integrazioni istruttorie e memorie difensive, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.Il ricorso principale è inammissibile.
Con esso, il ricorrente ha impugnato sia il rapporto redatto del Capo dell'Ufficio il 9.6.2010, sia la nota M_D