TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-04-18, n. 201900357

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Sul provvedimento

Citazione :
TAR Cagliari, sez. II, sentenza 2019-04-18, n. 201900357
Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Cagliari
Numero : 201900357
Data del deposito : 18 aprile 2019
Fonte ufficiale :

Testo completo

Pubblicato il 18/04/2019

N. 00357/2019 REG.PROV.COLL.

N. 00429/2011 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 429 del 2011, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Società Domus Acqua S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

Comune di Domusmovas, in persona del Sindaco pro tempore;

Impresa Locci Dario, in persona del legale rappresentante pro tempore;

Societa' Iren Acqua Gas S.p.A, in persona del legale rappresentante pro tempore,
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati D A e G B, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. G M D in Cagliari, piazza del Carmine n. 22;

contro

Regione Sardegna, in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato F I, con domicilio eletto presso l’Ufficio Legale della Regione in Cagliari, viale Trento n. 69;

Autorità D'Ambito Territoriale Ottimale Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata ex lege in Cagliari, via Dante n. 23;

Provincia di Carbonia Iglesias, non costituita in giudizio;

Abbanoa S.p.A., non costituita in giudizio;

per l'annullamento, con il ricorso principale:

- della nota della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 1613 del 4.3.2011, ricevuta in data successiva;

- di ogni atto preparatorio, preordinato, connesso e/o conseguenziale, e segnatamente della nota della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 2050 del 21.4.2011;

con i motivi aggiunti depositati in data 21.11.2011:

- del provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna prot. n. 37365 del 20.10.2011, avente ad oggetto "concessione di acque pubbliche ad uso acque pubbliche ad uso acquedottistico - Comune di Domusnovas";

con i motivi aggiunti depositati in data 22.3.2013:

- della deliberazione della Giunta della Regione Autonoma della Sardegna n. 2/6 del 16.1.2013 avene ad oggetto: "art. 25 comma 3 della disciplina degli scarichi approvata con la Delib. G.R. n. 69/25 del 10.12.2008. Comune di Domusnovas. Nomina Commissario ad acta per l'attivazione del collettamento dei reflui dell'abitato di Domusnovas al depuratore consortile Iglesias. Attuazione schema fognario-depurativo n. 294 Piano di tutela delle acque";

- del decreto del Presidente della Regione Autonoma della Sardegna n. 45 del 27.2.2013 avente ad oggetto "art. 25 comma 3 n. 45 del 27.2.2013 avente ad oggetto: "art. 25 comma 3 della disciplina degli scarichi approvata con la Delib. G.R. n. 69/25 del 10.12.2008. Comune di Domusnovas. Nomina Commissario ad acta per l'attivazione del collettamento dei reflui dell'abitato di Domusnovas al depuratore consortile Iglesias. Attuazione schema fognario-depurativo n. 294 Piano di tutela delle acque";

con gli ulteriori motivi aggiunti depositati in data 29.4.2013:

- del provvedimento del Commissario ad acta in data 22.4.2013, comunicato in data 23.4.2013;

- nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguenziale, e segnatamente, ove occorrer possa, del provvedimento ivi menzionato della Provincia di Carbonia Iglesias del 12.4.2013 n. 10461;

con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 19.6.2014:

- del provvedimento del Commissario ad acta prot. n. 5 in data 16.4.2014, comunicato in data successiva, recante ad oggetto: " Attivazione del collettore fognario consortile per il convogliamento dei reflui dal Comune di Domusnovas al depuratore consortile centralizzato di Iglesias", nonché di ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e/o conseguenziale, ivi compresi i non conosciuti atti dell'istruttoria cui nel provvedimento si fa genericamente cenno, nonché i verbali degli incontri tecnici ivi richiamati, nonché le ivi richiamate, non conosciute, note della Gestione Commissariale prot. 3896 del 2611.2013 e prot. 361 del 13.2.2014;

con ulteriori motivi aggiunti depositati in data 30/10/2014:

- del provvedimento della Regione Autonoma della Sardegna, Ufficio del Gabinetto della Presidenza, prot. n. 0005404, in data 31.7.2014, conosciuto in data successiva, nonché del provvedimento, ivi allegato, della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, prot. n. 7961, del 24.7.2014, avente ad oggetto "Depuratore Comunale di Domusnovas", nonché dell'allegata (a quest'ultima) nota della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna - Servizio tutela e gestione delle risorse idriche (senza protocollo, né data).

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Sardegna e dell’Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 16 gennaio 2019 il dott. G M e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. - La Domus Acqua s.r.l. , costituita nella forma della società mista controllata in via maggioritaria dal Comune di Domusnovas e partecipata da soci privati, è affidataria del servizio idrico integrato per il medesimo Comune, in forza del contratto di concessione stipulato il 23 giugno 2004.

2. - Con il ricorso in esame, integrato da quattro atti di motivi aggiunti, la società chiede l’annullamento delle note della Regione Sardegna del 4 marzo 2011 (prot. n. 1613) e del 21 aprile 2011 (prot. n. 2050), con le quali l’amministrazione regionale ha diffidato il Comune di Domusnovas a provvedere - entro il termine perentorio del 31 marzo 2011 - « [all'immediato] allaccio di tutti i reflui fognari dell'abitato al collettore fognario consortile per essere trattati nell'impianto di depurazione consortile ubicato nel Comune di Iglesias» , incaricando «la Provincia di Carbonia-Iglesias e l’ARPAS di operare «tutte le forme di controllo e verifica previste dalle norme vigenti» (cfr. doc. 1 di parte ricorrente). La Regione, come emerge dalla motivazione della nota citata, giustifica la diffida riferendosi alla nota dell’11 febbraio 2011, n. 1859, con la quale il Comune ha comunicato alla Regione che la società Domus Acqua S.r.l., gestore del depuratore comunale, «ha predisposto un progetto preliminare relativo agli interventi necessari a prevenire ogni criticità dell'impianto di depurazione e per il quale il Comune si è attivato per il reperimento dei fondi necessari […] » . Secondo la Regione, la realizzazione dell'intervento “Raccolta e depurazione reflui civili di Iglesias - Musei - Villamassargia — Domusnovas” , la cui progettazione e realizzazione è stata delegata dalla stessa Regione all'Ente Sardo Acquedotti e Fognature (E.S.A.F.) e all'attuale gestore unico del servizio idrico integrato (Abbanoa S.p.A.), in attuazione della legge regionale 14/2000 ( «che, all'articolo 2 comma 5, prescrive che nelle more dell'approvazione del piano di tutela, devono essere attivati gli schemi fognario-depurativi già realizzati in conformità al vigente Piano Regionale di Risanamento delle Acque (PRRA), così come definito dall'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento) e successive modificazioni ed integrazioni. Devono, altresì, essere realizzati e attivati gli schemi fognario-depurativi previsti nel citato PRRA, salvo l'adozione di soluzioni tecniche alternative ecologicamente compatibili ed economicamente più vantaggiose, secondo i criteri previsti dal citato decreto legislativo n. 152 del 1999 […] » ), esclude che il Comune di Domusnovas, unica amministrazione a non aver provveduto a far confluire i reflui presso l’impianto di depurazione centralizzato, possa realizzare un autonomo impianto di depurazione comunale.

3. - Con i successivi motivi aggiunti, la società ricorrente estende l’impugnazione ai seguenti atti:

- alla nota del 20 ottobre 2011, n. 37365, con la quale la Regione ha ritenuto che «ai sensi dell’art. 13 della L.R. 29/97, le funzioni amministrative attinenti i servizi idrici esercitate dal Comune di Domusnovas risultano trasferite all'Autorità d'Ambito dalla data di approvazione dello statuto costitutivo dell'Autorità medesima. […] In questa situazione, quindi, parrebbe legittimo il diniego della concessione di derivazione al Comune di Domusnovas e la conseguente impossibilità per lo stesso comune di utilizzo dell'acqua senza incorrere nelle sanzioni dl cui all’art. 17 del R.D. 1775/33 […] » ;

- della deliberazione della Giunta Regionale, n. 2/6 del 16 gennaio 2013, recante la nomina del commissario ad acta per «l'attivazione del collettamento dei reflui dell'abitato di Domusnovas al depuratore consortile Iglesias» , e del conseguente decreto di nomina adottato dal Presidente della Regione (decreto del 27 febbraio 2013, n. 45);

- dei provvedimenti successivamente adottati dal commissario ad acta e dall’amministrazione regionale, come meglio descritti in epigrafe.

4. - Si è costituita in giudizio la Regione Sardegna, ribadendo che, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 5, della legge regionale 19 luglio 2000, n 14, dalle direttive approvate con la deliberazione della G.R. n. 69/25 del 10 dicembre 2008, e in attuazione del Piano di Tutela delle Acque (approvato con delibera della G.R. n. 14/16 del 4 aprile 2006), che ha previsto lo schema n. 294 “ZIR Iglesias” relativo all’allaccio al depuratore consortile del Comune di Domusnovas, quest’ultimo è tenuto a provvedere in tal senso e non può gestire un autonomo depuratore comunale. Conclude, pertanto, per il rigetto del ricorso e dei motivi aggiunti.

5. - Si è costituito in giudizio anche l’EGAS (Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna), chiedendo che il ricorso e i motivi aggiunti siano respinti.

6. - Alla pubblica udienza del 16 gennaio 2019, la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - Con il primo motivo, la società ricorrente deduce la violazione «delle norme e dei principi in materia di gestione in regime di salvaguardia del servizio idrico integrato e dell'art. 23 bis del D.L. n. 112/2008» , nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, in quanto – con i provvedimenti impugnati – la Regione intenderebbe imporre al Comune di Domusnovas di interrompere la gestione autonoma del servizio di depurazione, che costituisce parte integrante del servizio idrico integrato affidato alla società Domus Acqua S.r.l. (che ha predisposto anche la progettazione preliminare relativa agli interventi di ammodernamento del depuratore comunale esistente).

Sul punto, con la memoria conclusiva depositata in vista dell’udienza, la società ricorrente ha richiamato la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 1 dicembre 2014, n. 5938, passata in giudicato, la quale – in riforma della sentenza del T.A.R. Sardegna, Sezione Prima, 24 luglio 2006, n. 1543 – ha definitivamente accertato che la gestione del servizio idrico integrato affidato dal Comune di Domusnovas alla società Domus Acqua s.r.l. è fatta salva in base a quanto previsto dall’art. 113, comma 15-bis, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), riconoscendo, pertanto, il diritto della ricorrente a gestire integralmente il servizio in tutti i suoi segmenti, compreso il servizio della depurazione.

8. - Il motivo è fondato e assorbente.

Come emerge dalla esposizione della intricata vicenda, che si trascina almeno dai primi mesi del 2011, gli atti impugnati finiscono con incidere sulla gestione del servizio idrico integrato comunale e, quindi, anche sulla portata dell’affidamento di tale servizio in favore della società Domus Acqua . Detto affidamento era stato oggetto di contestazione anche da parte dell’autorità d’ambito (attualmente facente capo all’EGAS, Ente di Governo dell’Ambito della Sardegna), il che dette avvio al contenzioso conclusosi con la citata sentenza del Consiglio di Stato (n. 5938/2014), passata in giudicato, che ha accolto il ricorso proposto dalla medesima Domus Acqua , dal Comune di Domusnovas e dai soci privati, sul presupposto secondo cui, ai sensi dell’art. 113, comma 15-bis, del T.U.E.L. (disposizione introdotta dal d.l. n. 269/2003, “Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici” , convertito con la legge n. 326/2003), sono fatte salve «le concessioni affidate a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato sia stato scelto mediante procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza» . Tra queste rientra l’affidamento del servizio idrico integrato disposto dal Comune di Domusnovas in favore della società ricorrente.

Il punto della legittimità dell’affidamento del servizio idrico (in cui è compreso, come esattamente dedotto da parte ricorrente, anche il servizio di depurazione) deve conseguentemente ritenersi definitivamente e incontestabilmente accertato, con sentenza passata in giudicato.

9. - Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con l’assorbimento delle ulteriori censure dedotte (di natura essenzialmente formali o procedimentali).

10. - Devono essere accolti anche i motivi aggiunti, nella parte in cui, nei confronti dei provvedimenti con essi impugnati, il vizio accolto è dedotto quale illegittimità in via derivata.

11. - Considerata la complessità delle questioni esaminate e l’andamento processuale della vicenda, si giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

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